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Ordinanza — n. 11103/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of limited appeal grounds and improper party standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11103/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Rocco Fiusco against the Brindisi Tribunal's confirmation of a lower court's rejection of his car damage claim. The appellants argued for limited appeal grounds regarding evidence evaluation and statutory application, while the defendants contested the standing of the former business owner. The court ruled the appeal inadmissible because it failed to meet the strict requirements for limited appeals and because the individual entrepreneur lacked distinct legal personality from the dissolved company.

Regesto Legislator

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Art. 339, 348-bis c.p.c.; Art. 110 c.p.c.: Limited appeals are inadmissible if they merely request a new evaluation of evidence or witness credibility, and an individual entrepreneur cannot act separately from the dissolved company they owned.

Parole chiave

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limited appeal grounds individual entrepreneur legal personality evidence evaluation inadmissible appeal responsabilità per incidente stradale assicurazione RC dei veicoli a motore difetto di responsabilità comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 339 c.p.c.
civ., l’«omessa pronuncia e violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione alla eccezione di inammissibilità dell’appello per vio- lazione del coordinato disposto degli art. 339, comma 3 c.p.c.
Art. 348-bis c.p.c.
Art. 110 c.p.c.
Fiusco e, pertanto, exart. 110 c.p.c. legittimato ad agire nel presente giudizio»), non vi è successione ex art.
Art. 2043 c.c.
Art. 382 c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
civ., dato che il processo d’ap- pello non poteva essere iniziato; −restano assorbiti i ricorsi proposti da Rocco Fiusco e Lorenzo Calò, siccome proposti contro la sentenza che qui viene cassata;−ai sensi dell ’ art. 385, comma 2, cod.
art. 110 cod. proc. civ
legittimato ad agire nel presente giudizio»), non vi è successione ex art. 110 cod. proc. civ.
art. 339, comma 3 c.p
civ., l’«omessa pronuncia e violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione alla eccezione di inammissibilità dell’appello per vio- lazione del coordinato disposto degli art. 339, comma 3 c.p.c.
art. 2043 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 31152 del 29/12/2017
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13612/2021R.G. proposto da ROCCO FIUSCO, rappresentatoe difeso dall ’ avv. Michele Fino , con domicilio digitale fino.michele@coabrindisi.legalmail.it -ricorrente - contro COMUNE DI ORIA, rappresentatoe difeso dall ’ avv. Francesco Carone , con domicilio digitale carone.francesco@coabrindisi.legalmail.it -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro LORENZO CALÒ, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Mastrolia, con domicilio digitale mastrolia.domenico@pec.it -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1331 del 3/11/2020 del Tribunale di Brindisi; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/4/2024 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; letta la memoria del Comune di Oria;RILEVATO CHE : −Rocco Fiusco conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Oria, il Comune di Oria per domandare il «pagamento della complessiva somma di Euro 820,00 a titolo di risarcimento, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria», del danno subito dalla sua autovettura, incappata in una buca, non segnalata e non visibile, su una strada comunale; −si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di Oria, che, previa autorizzazione del giudice, chiamava in causa l’impresa I.Cost. di Calò Lorenzo, affidataria dei lavori di manutenzione del manto stradale;

−il Giudice di Pace di Oria, con la sentenza n. 595 del 23/6/2014, respingeva la domanda di Rocco Fiusco, che proponeva tempestivo appello avverso la menzionata decisione; −con la sentenza n. 1331 del 3/11/2020, il Tribunale di Brindisi rigettava l’impugnazione e confermava la decisione di primo grado; −avverso tale decisione Rocco Fiusco proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; −resistevano, con distinti controricorsi, il Comune di Oria, che proponeva ricorso incidentale (basato su due motivi), e Lorenzo Calò, già titolare della I.Cost. (nelle more cancellata dal registro imprese), che articolava ricorso incidentale condizionato;

−il Comune depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; −all’esito della camera di consiglio del 9/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : −preliminarmente si precisa che, in riferimento a quanto sostenuto a pag. 4 del controricorso di Calò («La ditta Icost. Di Lorenzo Calò è stata cancellata dal Registro dell’Imprese in data 30/1/2017, è interesse comun- que del sig. Calò resistere al ricorso in Cassazione promosso dal sig.

Fiusco e, pertanto, exart. 110 c.p.c. legittimato ad agire nel presente giudizio»), non vi è successione ex art. 110 cod. proc. civ. tra l ’ impresa individuale e la persona fisica che ne era titolare, difettando un’alterità soggettiva; −i nfatti, l’impresa individuale è priva di alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare e si identifica, sia sotto l’aspetto sostanziale che processuale, nella persona fisica dell’imprenditore ed esclusivamente quest’ultimo deve qualificarsi parte del giudizio (ex mul- tis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 20/07/2021, Rv. 661933-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19735 del 19/09/2014, Rv. 632355-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28888 del 09/12/2008, Rv. 605977-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12757 del 30/05/2007, Rv. 599798-01);

−tanto premesso, è preliminare l ’ esame del primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Oria, col quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’«omessa pronuncia e violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione alla eccezione di inammissibilità dell’appello per vio- lazione del coordinato disposto degli art. 339, comma 3 c.p.c. e 113, comma 2 cpc, nella formulazione anteriore alla modifica disposta dal D.Lgs. 13.7.2017, n. 116»; −la censura è fondata; −l o stesso ricorrente Fiusco afferma che sin dal primo grado aveva avanzato domanda per il pagamento della somma complessiva di Euro 820,00, asseritamente dovuta a titolo risarcitorio:il predetto importo (pe- raltro, indicato anche ai fini del contributo unificato in questo giudizio) co- stituisce, dunque, il valore della causa;

−i n base all’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., «le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, [norma secondo cui «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro»] sono appellabili esclusiva- mente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia»;−con l ’ appello l ’ odierno ricorrente aveva dedotto la «erronea valuta- zione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. - Violazione di legge per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accerta- mento del fatto ed alla valutazione delle prove.

Ammissibilità dell’appello ex artt. 339 e 348 bisc.p.c.», l’«erronea e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in stretta connessione con il concetto di insidia» e il «Vizio di motivazione sentenza impugnata su erronea valutazione delle prove orali»; −riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati non è ammesso per sollecitare una nuova valutazione sull’attendibilità di un teste o sulla sufficienza probatoria delle circostanze dallo stesso riferite o, più in generale, sulle risultanze istruttorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 31152 del 29/12/2017, Rv. 646614-01, secondo cui l’impugnazione è am- missibile soltanto ove si deduca il superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia, tra i quali si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova), né per dedurre la pretesa insufficienza della motivazione (secondo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021, Rv. 663012-01, può essere fatta valere con l’appello soltanto la radicale assenza della motiva- zione);

−s i deve, dunque, ritenere che l ’ impugnazione di Rocco Fiusco fosse inammissibile, circostanza che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare ex officio, indipendentemente dall’eccezione di parte (comunque formulata da entrambigli appellati); −c onseguentemente, in accoglimento del primo motivo del ricorso in- cidentale del Comune di Oria, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., dato che il processo d’ap- pello non poteva essere iniziato; −restano assorbiti i ricorsi proposti da Rocco Fiusco e Lorenzo Calò, siccome proposti contro la sentenza che qui viene cassata;−ai sensi dell ’ art. 385, comma 2, cod. proc. civ., nel dispositivo si prov- vede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Brindisi, sulle spese del grado d’appello, poste a carico dell’appellante Fiusco, che quel gravame neppure avrebbe potuto proporre;

−a lla decisione consegue, altresì, la condanna del ricorrente principale Fiusco, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −in difetto di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso prin- cipale, non sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio del contributo unificato”; p.q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza d’appello (n. 1331 del 3/11/2020 del Tribunale di Brindisi); dichiara assorbiti i ricorsi di Rocco Fiusco e Lorenzo Calò; condanna Rocco Fiuscoa rifondere al Comune di Oria e a Lorenzo Calò le spese dell’appello, liquidate in Euro 400,00, oltre accessori, per ogni parte costituita; condanna Rocco Fiusco a rifondere al Comune di Oria le spese del giu- dizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; condanna Rocco Fiusco a rifondere a Lorenzo Calò le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 550,00 per compensi ed Euro 200,00 per es