Decreto — n. 11006/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14381/2023 R.G. proposto da : ALLIANZ S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI MAIO SERGIO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DOMENICO DI GRAVINA 11, presso lo studio dell’avvocato TURRA' SERGIO (TRRSRG50E20F839O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COLELLA PASQUALE, CIRILLO TERESA, COLELLA STEFANIA, COLELLA DOMENICO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOCE LUCIANO (NCOLCN66M25F839I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MIELE RAFFAELE (MLIRFL61E05F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrenteincidentale- nonchécontro COLELLA IMMACOLATA, COLELLA ANGELA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOCE LUCIANO (NCOLCN66M25F839I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro REGIONE CAMPANIA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2179/2023 depositata il 15/05/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 19/01/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, depositato il 31/01/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata da tutte le parti controricorrenti ad eccezione del controricorrente Di Maio Sergio; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese nei rapporti tra la ricorrente Allianz S.p.A. e la ricorrente ASL Napoli 3 Sud e nei rapporti tra queste e i controricorrenti - stante le rispettive accettazioni - ad eccezione dei rapporti tra Allianz S.p.A. e il controricorrente Di Maio Sergio , stante la mancanza della relativa adesione espressa; considerato, tuttavia, che l’atteggiamento tenuto da quest’ultimo dopo la comunicazione di cancelleria giustifica che, pur in mancanza di adesione espressa, si debba ravvisare tacito assenso alla chiesta compensazione, in considerazione della composizione bonaria della vertenza indicata nell’atto di rinuncia al ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 11006/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ALLIANZ S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI MAIO SERGIO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DOMENICO DI GRAVINA 11, presso lo studio dell’avvocato TURRA' SERGIO (TRRSRG50E20F839O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COLELLA PASQUALE, CIRILLO TERESA, COLELLA STEFANIA, COLELLA DOMENICO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOCE LUCIANO (NCOLCN66M25F839I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MIELE RAFFAELE (MLIRFL61E05F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrenteincidentale- nonchécontro COLELLA IMMACOLATA, COLELLA ANGELA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOCE LUCIANO (NCOLCN66M25F839I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro REGIONE CAMPANIA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2179/2023 depositata il 15/05/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 19/01/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, depositato il 31/01/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata da tutte le parti controricorrenti ad eccezione del controricorrente Di Maio Sergio; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese nei rapporti tra la ricorrente Allianz S.p.A. e la ricorrente ASL Napoli 3 Sud e nei rapporti tra queste e i controricorrenti - stante le rispettive accettazioni - ad eccezione dei rapporti tra Allianz S.p.A. e il controricorrente Di Maio Sergio , stante la mancanza della relativa adesione espressa; considerato, tuttavia, che l’atteggiamento tenuto da quest’ultimo dopo la comunicazione di cancelleria giustifica che, pur in mancanza di adesione espressa, si debba ravvisare tacito assenso alla chiesta compensazione, in considerazione della composizione bonaria della vertenza indicata nell’atto di rinuncia al ricorso;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14381/2023 R.G. proposto da : ALLIANZ S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI MAIO SERGIO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DOMENICO DI GRAVINA 11, presso lo studio dell’avvocato TURRA' SERGIO (TRRSRG50E20F839O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COLELLA PASQUALE, CIRILLO TERESA, COLELLA STEFANIA, COLELLA DOMENICO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOCE LUCIANO (NCOLCN66M25F839I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MIELE RAFFAELE (MLIRFL61E05F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrenteincidentale- nonchécontro COLELLA IMMACOLATA, COLELLA ANGELA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOCE LUCIANO (NCOLCN66M25F839I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro REGIONE CAMPANIA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2179/2023 depositata il 15/05/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 19/01/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, depositato il 31/01/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata da tutte le parti controricorrenti ad eccezione del controricorrente Di Maio Sergio; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese nei rapporti tra la ricorrente Allianz S.p.A. e la ricorrente ASL Napoli 3 Sud e nei rapporti tra queste e i controricorrenti - stante le rispettive accettazioni - ad eccezione dei rapporti tra Allianz S.p.A. e il controricorrente Di Maio Sergio , stante la mancanza della relativa adesione espressa; considerato, tuttavia, che l’atteggiamento tenuto da quest’ultimo dopo la comunicazione di cancelleria giustifica che, pur in mancanza di adesione espressa, si debba ravvisare tacito assenso alla chiesta compensazione, in considerazione della composizione bonaria della vertenza indicata nell’atto di rinuncia al ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente Allianz S.p.A. e Di Maio Sergio. Nulla per le spese nei rapporti tra tutte le altre parti costituite. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazion