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Ordinanza — n. 10972/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10972/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10972/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10567/2023R.G. proposto da OLIVIO LOZZI e MARIA ANTONIA DOMINICI, rappresentatie difesi dall ’ avv. Donato Mondelli, con domicilio digitale donatomondelli@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti - contro MATTEO BORGETTI e SAMUELE BORGETTI, rappresentatie difesi dall ’ avv. Amedeo Tosti, con domicilio amedeotosti@ordineavvocatiroma.org -controricorrenti - e contro FRANCESCO SILVANO BORGETTI MASSIMO PICCIOLI -intimati - avverso la sentenza n. 6821 del 31/10/2022 della Corte d’appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/4/2024 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2043 c.c, art. 2055 c.c, art. 112 c.p, art. 2051 cod. civ, art. 2051 c.c, art. 2049 cod. civ; Ordinanza — n. 10972/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ne deriva che risulta in tal modo provata la sussistenza del nesso causale tra la con- dotta colposa dei Lozzi-Dominici e l’esplosione, con evidente esclusione del caso fortuito, artificiosamente costituito dalla condotta del danneggiato Sil- vano Borgetti, e conseguente conferma della responsabilità solidale degli appellanti ai sensi dell’art. 2055 c.c. … Con il settimo motivo i coniugi Lozzi- Dominici si dolgono dell’errata quantificazione del danno da perdita paren- tale, asserendo che il Tribunale ha omesso di specificare quali parametri ha adottato per la liquidazione dello stesso.

Parole chiave

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responsabilità del locatore responsabilità degli eredi incendio colposo responsabilità per atto illecito nesso di causalità naturale responsabilità per caso fortuito

Disposizioni normative citate

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art. 2043 c.c
«Con il terzo motivo di gravame gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenerli responsabili ex art. 2043 c.c., non essendo loro ascrivibile alcun contributo causale nella causazione dell’esplosione, da cui poi, è scaturita la morte di Borgetti Silvano.
art. 2055 c.c
art. 112 c.p
e violazione art. 112 c.p.c.», per il mancato riconoscimento del caso fortuito nella fattispecie costituito dal comporta- mento del danneggiato.
art. 2051 cod. civ
Resta assorbito il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia la «violazione e falsa dell’art. 2051 c.c.
art. 2051 c.c
Resta assorbito il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia la «violazione e falsa dell’art. 2051 c.c.
art. 2049 cod. civ
112 c.p.c.», per avere la Corte di merito appli- cato l’art. 2049 cod. civ., anziché la norma predetta: in quanto soltanto dopo la corretta ricostruzione del nesso causale potrà, a tutto concedere, divenire o tornare attuale la relativa questione.
art. 342 c.p
civ., si deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c.», per avere la Corte d’appello reputato inammissibile la censura relativa ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10567/2023R.G. proposto da OLIVIO LOZZI e MARIA ANTONIA DOMINICI, rappresentatie difesi dall ’ avv. Donato Mondelli, con domicilio digitale donatomondelli@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti - contro MATTEO BORGETTI e SAMUELE BORGETTI, rappresentatie difesi dall ’ avv. Amedeo Tosti, con domicilio amedeotosti@ordineavvocatiroma.org -controricorrenti - e contro FRANCESCO SILVANO BORGETTI MASSIMO PICCIOLI -intimati - avverso la sentenza n. 6821 del 31/10/2022 della Corte d’appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/4/2024 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI. F ATTI DI CAUSA 1.Pietro Borgetti e Maria Caucci, Luciana Borgetti e Antonio Borgetti, rispettivamente genitori e fratelli di Silvano Borgetti, convenivano in giudi- zio Massimo Piccioli, Olivio Lozzi e Maria Antonia Dominici per domandare il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto, av- venuto in seguito ad un’esplosione dovuta ad una fuga di gas, la cui respon- sabilità era da attribuire, in tesi attorea, ai convenuti ai sensi degli artt.2043 e 2051 cod. civ. 2.Nella causa intervenivano – spiegando richiesta risarcitoria – anche Caterina Borgetti (sorella del defunto, che poi rinunciava alla pretesa), Mat- teo e Samuele (quest’ultimo rappresentato dalla madre, Luisa Falcinelli) Borgetti (figli). 3.Analoga domanda veniva successivamente avanzata da Francesco Sil- vano Borgetti e Antonella Bommarito, figlio e (asseritamente) convivente del deceduto. 4.Riunite le cause, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16312 del 23/7/2015, accoglieva la domanda attorea –«dichiara il concorso di colpa nella causazione della morte di Silvano Borgetti in capo a Olivio Lozzi e Maria Antonietta Dominici (40%) e Massimo Piccioli (60%); condanna Olivio Lozzi e Maria Antonietta Dominici nonché, con esclusione per Francesco Sil- vano Borgetti, Massimo Piccioli in solido al risarcimento dei danni che liquida in favore di: - Antonio Borgetti: euro 100,00 [somma poi corretta i n 100.000,00] - Luciana Borgetti: euro 100,00 [somma poi corretta in 100.000,00] - Pietro Borgetti: euro 180,00 [somma poi corretta in 180.000,00] - Maria Caucci: euro 180,00 [somma poi corretta in 180.000,00] - Matteo Borgetti: euro 213,200 - Samuele Borg etti: euro 213,00 -Francesco Silvano Borgetti: euro 85.280 Oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo» –con la seguente motivazione:

«… la grave ed inescusabile responsabilità dei convenuti in solido deriva dall’avere, in qualità di effettivi proprietari e utilizzatori dell’immobile, come attestano incontrovertibilmente tutte le risultanze istruttorie, affidato, consapevol- mente, l’incarico della realizzazione dell’impianto del gas a persona del tutto non qualificata, incompetente ed all’evidenza incapace. Qui non si è in pre- senza di un’avversità imprevedibile. Al contrario la superficialità ed il pres- sapochismo (di chi ha operato, il Piccioli, e di chi ha incaricato, i coniugi Olivio Lozzi e Maria Antonietta Dominici) ne sono l’unica e la vera causa.

Non occorre dilungarsi oltre, tanto prova l’evidenza, nel ripercorrere la lunga teoria di prove che incontrovertibilmente corroborano la verità incontesta- bile che emerge con forza dagli atti e che attesta che Piccioli quale esecutore e i coniugi Lozzi qualiresponsabili ex artt. 2043 e 2051 c.c. dell ’ immobile sono i responsabili in solido dell’evento che ha portato al decesso di Silvano Borgetti. È ragionevole attribuire, nei rapporti interni, la responsabilità col- posa dei convenuti, al 60% a Massimo Piccioli (condannato anche in sede penale) e per il restante 40 % ad Olivio Lozzi e Maria Antonietta Dominici in parti uguali.

Silvano Borgetti ovviamente non ha alcuna colpa: si è limi- tato a fare ciò che prudenza consigliava, vale a dire aprire le finestre e chiudere il rubinetto del gas. Nulla gli può essere addebitato di avventato o incauto.». 5.Proponevano impugnazione Olivio Lozzi e Maria Antonia Dominici con- testando, tra l’altro, la configurabilità di una loro responsabilità ex artt. 2043 o 2051 cod. civ. e, in subordine, facendo valere circostanze atte ad elidere la responsabilità stessa o la solidarietà passiva, nonché la carente motivazione sui criteri impiegati per la liquidazione del danno. 6.Maria Caucci, Antonio Borgetti e Luciana Borgetti –questi ultimi, an- che unitamente a Luciana Borgetti, in quanto eredi di Pietro Borgetti –pro- ponevano appello incidentale.7.Nelle more, gli appellanti Lozzi e Dominici concludevano un accordo transattivo con Maria Caucci, Antonio Borgetti, Luciana Borgetti, Luciana Borgetti (anche quali eredi di Pietro Borgetti). 8.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6821 del 31/10/2022, respingeva tutte le impugnazioni. 9.Per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado così motivava la propria decisione:

«Con il terzo motivo di gravame gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenerli responsabili ex art. 2043 c.c., non essendo loro ascrivibile alcun contributo causale nella causazione dell’esplosione, da cui poi, è scaturita la morte di Borgetti Silvano. Prose- guono i coniugi Lozzi-Dominici, sostenendo che l’evento catastrofico del 5/08/2004 è imputabile al solo Massimo Piccioli, il quale nell’eseguire l’im- pianto di adduzione del gas nella loro abitazione, negligentemente aveva lasciato aperto il rubinetto gas posto sul piano cottura.

Con il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano l’insufficienza della motivazione della sentenza per aver il primo giudice addebitato loro la responsabilità ex art.2051 c.c. sulla scorta del solo verbale di sommarie informazioni rese da Piccioli Massimo nel corso delle indagini espletate in sede penale, da cui era poi scaturita la sua condanna, laddove, invece, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire la percentuale del 100% di responsabilità al Piccioli. Il terzo ed il quarto motivo sono suscettibili di reductio ad unitatem in quanto stretta- mente connessi.

I motivi sono entrambi infondati. Del tutto condivisibil- mente il Tribunale ha addebitato la responsabilità dei fatti di causa nella misura del 40% ai Lozzi-Dominici e del preponderante 60% a Piccioli Mas- simo. Indubbia è infatti la prevalente responsabilità dell’idraulico Piccioli, il quale, come risulta nel verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, ha … [ammesso] la superficialità ed il pressapochismo del suo operato ; tuttavia, ciò non esclude un rilevante apporto causale dei coniugi Lozzi-Dominici per essere proprietari dell’immobile in cui si verificò l’esplo- sione e per aver ,con superficialità ,commissionato l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto a gas a persona non tecnicamente e specifica- mente qualificata,Massimo Piccioli.

Non appaiono sorrette da alcuna evi- denzia probatoria le doglianze degli appellanti circa il fatto che Lozzi Olivio avesse solo la nuda proprietà sull’immobile, essendo in usufrutto alla madre Giuseppina Maffezzoli, e la considerazione, quindi, che nulla dovesse esser- gli addebitato. Il Collegio rammenta, infatti, che l’usufruttuario è il titolare del diritto personale di godimento e, quindi, mero detentore qualificato e non già pieno possessore del bene, a meno che non venga dimostrato che abbia sul bene il pieno controllo … Il possesso dell’immobile da parte dei coniugi appellanti risulta dalle prove documentali e testimoniali raccolte, in particolare dal verbale di sommarie informazioni reso dello stesso Lozzi Oli- vio, il quale riferisce alla polizia giudiziaria “…mia moglie e il costruttore della mia casa in seguito esplosa, si sono portati a casa mia ed una volta entrati in casa hanno subito sentito odore di gas.

Voglio precisare che la sera prima, alle ore 20:00, l’idraulico Piccioli Massimo, su disposizione di mia moglie, stava controllando il piano cottura poiché non funzionava…” … Ne deriva che il Tribunale, al contrario di quanto confusamente sostenuto dagli appellanti, ha esaminato attentamente le prove raccolte, segnata- mente costituite dalle sommarie informazioni rese nel procedimento penale dagli appellanti stessi, dal verbale dei vigili del fuoco … dalle dichiarazioni di … incaricati dal Lozzi di eseguire la recinzione della villetta e di fornire gli arredi dell’immobile da cui era inequivocabilmente evincibile che pur se in- dubbia la preponderante responsabilità dell’idraulico Piccioli per la negli- genza ed imperizia adottate nell’installazione dell’impianto a gas, al con- tempo la qualità di proprietario dell’immobile ed il fatto di aver conferito l’incarico al Piccioli, rende i coniugi Lozzi-Dominici responsabili exart. 2043 e 2051 c.c. … essendo probatoriamente riconducibile il decesso di Borgetti Silvano all’esplosione dell’impianto a gas, la responsabilità civile per i danni conseguenti ridonda non a carico di costui, bensì del proprietario e di colui che ha eseguito i lavori, potendo la responsabilità del custode essere supe- rata solo con prova del caso fortuito, che è decisamente da escludere nel caso di specie.

Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, alla luce delle evidenze probatorie acquisite, ad integrare l’evento dannoso hanno concorso le condotte autonome e negligenti dei proprietari appellanti sia per aver affidato l’incarico di esecuzione dei lavori dell’impianto a gas a persona priva della necessaria professionalità tecnica qualificata nel settore (cfr. … sommarie informazioni dell’idraulico Piccioli laddove si legge “…l’im- pianto era stato eseguito senza un progetto redatto da tecnico qualificato, senza alcun collaudo della tubazione con aria compressa…”), sia perché pur essendo consapevoli del mal funzionamento dell’impianto a gas, cionono- stante, non si erano colposamente attivati per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi (… il Dirigente della Polizia di Stato attesta che “…il Piccioli Massimo aveva rappresentato personalmente alla sig.ra Dominici che il la- vello ed il piano cottura delle cucine necessitavano ora, a mezzo idraulico, dei relativi collegamenti confermando di non aver effettuato tale manovra in quanto operazionetecnica di sua non specifica competenza…”.

Ne deriva che risulta in tal modo provata la sussistenza del nesso causale tra la con- dotta colposa dei Lozzi-Dominici e l’esplosione, con evidente esclusione del caso fortuito, artificiosamente costituito dalla condotta del danneggiato Sil- vano Borgetti, e conseguente conferma della responsabilità solidale degli appellanti ai sensi dell’art. 2055 c.c. … Con il settimo motivo i coniugi Lozzi- Dominici si dolgono dell’errata quantificazione del danno da perdita paren- tale, asserendo che il Tribunale ha omesso di specificare quali parametri ha adottato per la liquidazione dello stesso.

In via subordinata chiedono l’ap- plicazione della riduzione massima della Tabella di Roma, essendo risultato che nessuno dei prossimi congiunti di Silvano Borgetti avesse con lui con- vissuto o fosse a lui legato da un’intensa affectio parentalis. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità exart. 342 c.p.c., atteso che, al di là della generica censura, parte appellante non ha allegato il calcolo del minor importo risarcitorio ritenuto maggiormente appropriato alla specificità del caso e per quale ragione tale diverso importo avrebbe costituito un ammon- tare maggiormente attendibile.».

10. Avverso tale decisione, Olivio Lozzi e Maria Antonia Dominici proponevano ricorso per cassazione, basato su sette motivi; resistevano con controricorso Matteo e Samuele Borgetti; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Massimo Piccioli e Francesco Silvano Bor- getti.

11. A ll ’ esito della camera di consiglio del 9 / 4 /2024, il Collegio si ri- servava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R AGIONI DELLA DECISIONE 1.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «violazione e falsa applicazione articoli 2697, 2732/3, 2734, 2735, 2729, 2699, 2700 c.c. in combinato disposto con gli articoli 2043 e 2051 c.c.», per avere la Corte d’appello fondato la propria decisione, in ordine alla responsabilità dei ricorrenti (segnatamente, al con- ferimento dell’incarico all’idraulico), sulle dichiarazioni rese alla polizia giu- diziaria da Massimo Piccioli e, in ordine alla titolarità dell’immobile in cui si era verificata l’esplosione, senza esaminare i documenti (atti pubblici) dai quali risultava che il Lozzi era solo nudo proprietario. 2.Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «ulteriore violazione e falsa applicazione articoli 2697, 2732/3, 2734, 2735, 2729, 2699, 2700 c.c. in combinato disposto con gli articoli 2043 e 2051 c.c.», per avere la Corte di merito omesso af- fermato la responsabilità della Dominici sebbene la stessa non fosse né pro- prietaria dell’immobile, né mai indicata (nelle sommarie informazioni o nelle dichiarazioni testimoniali) quale custode o anche solo committente delle opere dell’immobile.3.Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.», in quanto la responsabilità aquiliana dei ricorrenti è stata individuata nell’«aver, con superficialità, commissionato l’esecuzione dei lavori di rea- lizzazione dell’impianto a gas a persona non tecnicamente e specificamente qualificata, Massimo Piccioli», circostanza mai allegata dalle controparti e, comunque, priva di qualsivoglia fondamento. 4.Col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art.2051 c.c.», per non essere stato considerato il caso fortuito, integrato dalle condotte del Piccioli, aventi esclusiva incidenza nella causazione dell’evento. 5.Col sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., si deduce la «violazione e falsa degli articoli 2051, 2055 e 1227 c.c. -nullità della sentenza per motivazione apparente e non corri- spondenza tra chiesto e pronunciato, violazione art. 130/2 n.4 c.p.c. in com- binato con art. 118 d.a.c.p.c. e violazione art. 112 c.p.c.», per il mancato riconoscimento del caso fortuito nella fattispecie costituito dal comporta- mento del danneggiato. 6.Le predette censure – che possono essere esaminate congiuntamente perché, in base a quanto di seguito illustrato, tutte incidono sulla motiva- zione data dalla Corte d’appello in ordine agli elementi costitutivi delle con- figurate responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. e ai loro presupposti fattuali –sono fondate. 7.Il giudice di secondo grado, nell’applicare le succitate disposizioni, muove dall’apodittica affermazione di alcuni presupposti fattuali (peraltro, considerando come prove le circostanze dichiarate dall’altro convenuto, ri- tenuto corresponsabile solidale, senza esplicitare alcun vaglio sulla loro ve- ridicità) per poi affermare, in maniera altrettanto tautologica, che i coniugi Lozzi e Dominici rispondono per il danno derivante dalla morte di Silvano Borgetti.8.In particolare, si formula in via preliminare – anziché, come risultato di un percorso logico-giuridico –una graduazione di responsabilità tra Lozzi- Dominici (40%) e Piccioli (60%), fondando tale giudizio sul solo verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dall’autore materiale dell’impianto da cui era fuoriuscito il gas, poi esploso. 9.Il «rilevante apporto causale dei coniugi Lozzi-Dominici» è basato sulla presunta loro proprietà dell’immobile in cui si verificò l’esplosione, cir- costanza che la Corte di merito afferma senza richiamare a supporto della propria asserzione alcun elemento probatorio, né curandosi di confutare specificamente e puntualmente (ed anche solo di esaminare adeguata- mente) la contraria documentazione prodotta al riguardo dagli appellanti (atti pubblici sulla titolarità del bene), se non con generiche e imprecise dichiarazioni rese in altra sede (alla polizia giudiziaria) dal Lozzi.

10. La stessa Corte, poi, si contraddice in maniera insanabile, per- ché riconosce che l’immobile era gravato da usufrutto a favore di un terzo ed è evidente l’erroneità dell’affermazione secondo cui «l’usufruttuario è il titolare del diritto personale di godimento e, quindi, mero detentore quali- ficato e non già pieno possessore del bene», atteso che si tratta di diritto reale di godimento che attribuisce, invece, appunto il possesso all’usufrut- tuario, così parificato al proprietario ai fini dell’art. 2051 cod. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 05/07/2004, Rv. 574130-01); soltanto ge- nericamente –e, dunque, con motivazione solo apparente, se non tautolo- gica o apodittica – si asserisce che il possesso dell ’ immobile da parte dei coniugi «risulta dalle prove documentali e testimoniali raccolte».

Difatti, la Corte territoriale formula un richiamo al materiale probatorio appena un poco più preciso, ma che resta comunque del tutto deficitario,di quello fatto dal primo giudice, il quale , senza una vera motivazio ne, aveva parlato, senza riportarla nello specifico, di una «lunga teoria di prove che incontro- vertibilmente corroborano la verità incontestabile che emerge con forza da- gli atti e che attesta che Piccioli quale esecutore e i coniugi Lozzi quali re- sponsabili exartt. 2043 e 2051 c.c. dell’ immobile sono i responsabili in so- lido dell’evento».

11. Si sostiene, poi, che gli odierni ricorrenti avrebbero «con super- ficialità … commissionato l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’im- pianto a gas a persona non tecnicamente e specificamente qualificata [il Piccioli] …. affidato l’incarico di esecuzione dei lavori dell’impianto a gas a persona priva della necessaria professionalità tecnica qualificata nel set- tore».

12. Su questo specifico punto la motivazione è gravemente ed in- superabilmente difettosa: non si spiega né perché il Piccioli fosse privo delle professionalità richiesta per l’esecuzione dei lavori (circostanza che non può essere tratta ex post dall ’ incidente occorso, ma che andava valutata ex ante), né in base a quali elementi probatori sia stato desunto l’affidamento delle opere da parte proprio dei Lozzi-Dominici (l’aver segnalato che c’era un malfunzionamento non dimostra ex se la committenza dei lavori) e, quindi, la ravvisata culpa in eligendonon trova concreto adeguato riscontro nella sentenza impugnata.

13. È , poi, tautologica – al pari della graduazione delle responsabi- lità con Piccioli –l’esclusione del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo, posto che il giudice d’appello sembra aprioristicamente affermare che dalla sola esplosione deriva il danno, senza però considerare se vi possano essere state condotte colpose imprudenti della vittima tali da incidere sul nesso causale, anche a mero titolo di concorso,ed anche in tal caso preter- mettendo la considerazione delle specifiche contestazioni degli appellanti principali.

14. Resta assorbito il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia la «violazione e falsa dell’art. 2051 c.c. –nullità della sentenza violazione e falsa [applicazione] dell’art. 112 c.p.c.», per avere la Corte di merito appli- cato l’art. 2049 cod. civ., anziché la norma predetta: in quanto soltanto dopo la corretta ricostruzione del nesso causale potrà, a tutto concedere, divenire o tornare attuale la relativa questione.

15. Col settimo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c.», per avere la Corte d’appello reputato inammissibile la censura relativa ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

16. Il motivo è fondato.

17. La Corte d ’ appello liquida la censura degli appellanti come aspe- cifica, perché non è stato «allegato il calcolo del minor importo risarcitorio ritenuto maggiormente appropriato alla specificità del caso e per quale ra- gione tale diverso importo avrebbe costituito un ammontare maggiormente attendibile».

18. In proposito, si rileva che non spetta all ’ appellante, nella formu- lazione del motivo, fornire una motivazione alternativa (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991-01), nemmeno in punto di li- quidazione del danno.

19. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territo- riale, la censura era tutt’altro che generica, perché investiva il parametro impiegato per la liquidazione (tabelle di Roma, senza specificazione dell’anno di riferimento) e i presupposti per la sua applicazione (età della vittima, riduzioni per la non convivenza, ecc.), nonché il criterio impiegato per includere nelle somme indicate interessi e rivalutazioni. Pertanto, la conclusione della corte territoriale in punto di non specificità del motivodi gravame non può condividersi e la gravata sentenza va cassata anche in ordine a tale profilo, nella parte in cui conserva la sua rilevanza.

20. Per quanto esposto, l a sentenza impugnata va cassata, con rin- vio al giudice d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. P. Q