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Ordinanza — n. 10961/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares ex officio jurisdiction regulation inadmissible when case was timely resumed before the other judge. The second judge's refusal to accept jurisdiction by matter renders the ex officio request inadmissible. The case must be resumed before the Tribunal of Public Waters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10961/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ex officio request for jurisdiction regulation inadmissible because the case had been timely resumed before the Tribunal of Public Waters. The lower court argued for its own jurisdiction by matter, but the Supreme Court held that the first judge's declaration of incompetence by matter became binding and uncontested once the parties resumed the proceedings before the second judge. Consequently, the second judge cannot initiate a jurisdiction regulation ex officio to override the established competence of the judge ad quem.

Regesto Legislator

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Art. 28, Art. 45 c.p.c.; The ex officio regulation of jurisdiction is inadmissible when the second judge, after the case has been timely resumed, denies competence by matter, as the first judge's declaration of incompetence becomes binding and the legislative choice on jurisdiction by value precludes such ex officio intervention.

Parole chiave

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ex officio jurisdiction regulation negative conflict of competence binding declaration of incompetence timely resumption of proceedings competence by matter responsabilità per danni da acqua responsabilità civile del comune conflitto di competenza civile

Disposizioni normative citate

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Art. 28 c.p.c.
civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod.
Art. 45 c.p.c.
dello stesso o di un altro g iudice, con conseguente inammissibilità dell’istanza ex art. 45 c od .
Art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.
art. 28 cod. proc. civ
civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7724 del 20/03/2019
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23557 del 02/08/2023
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23557 del 02/08/2023), il regolamento dicompetenza può essere richiesto d’ ufficio , ai sensi dell ’ art.45 cod.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4077 del 25/02/2005
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6464 del 21/03/2011
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6464 del 21/03/2011; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 12152 del 16/07/2012
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19167 del 06/11/2012
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15789 del 10/07/2014
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015
Cass., Sentenza n. 1202 del 18/01/2018
728del 19/01/2015); −in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sentenza n. 1202 del 18/01/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 5392/2023 R.G., sollevato dal TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHEpresso la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 13 febbraio 2023, nella causa tra proposto da GIUSEPPE FRANCESCO DELLA CORTE, GIOVANNA DELLA CORTE e MADDALENA DELLA CORTE-attori - contro COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI -convenuto - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/4/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

Tommaso Basile, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord; Regolamento di competenza di ufficio -Inammissibilità RILEVATO CHE : −Giuseppe Francesco, Giovanna e Maddalena Della Corte convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord il Comune di Mugnano di Napoli chiedendo il risarcimento dei danni cagionati da infiltrazioni per rottura di una condotta d’acqua comunale; il predetto Tribunale, con ordinanza del 21/1/2021, dichiarava la propria incompetenza per materia; −la causa era riassunta innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, giudice indicato come competente dal Tribunale;

−con ordinanza del 13/2/2023 il Tribunale Regionale sollevava conflitto negativo di competenza per materia; −il Procuratore generale depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli Nord; −all’esito della camera di consiglio del 9/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : −l ’ istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è inammissibile; −come già statuito da questa Corte (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 7724 del 20/03/2019;

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23557 del 02/08/2023), il regolamento dicompetenza può essere richiesto d’ ufficio , ai sensi dell ’ art.45 cod. proc. civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ.,mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, l ’ istanza di regolamen to può essere proposta esclusivamente dalle parti; −in tale seconda evenienza, in mancanza di istanza di parte , qualora la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all ’ altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo diventaincontestabile e vincolante per il secondo,anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata daquest ’ ultimo va dichiarata inammissibile (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4077 del 25/02/2005;

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6464 del 21/03/2011; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12152 del 16/07/2012; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19167 del 06/11/2012; Cass . , Sez.6-3, Ordinanza n. 15789 del 10/07/2014; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 728del 19/01/2015); −in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sentenza n. 1202 del 18/01/2018, Rv. 647312-01) hanno statuito che «È inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore, giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia, l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 4 9, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo»;

−nella specie il Tribunale R egionale delle acque pubbliche ha illustrato plurime argomentazioni per contestare la dichiarazione di incompetenza per materia resa dal Tribunaledi Napoli Nord; −tuttavia, alla pars destruens , volta a contrastare l ’ indicazione di competenza per materia contenuta nella pronuncia del giudice a quo , l’ordinanza che solleva il conflitto non faseguire la pars costruens intesa ad individuare la competenza per materia oterritoriale inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ. dello stesso o di un altro g iudice, con conseguente inammissibilità dell’istanza ex art. 45 c od . p roc . c iv . e radicamento della competenza relativa alla causa risarcitoria presso il giudice ad quem , innanzi al quale le parti hanno riassunto il giudizio;−il regolamento di competenza d’ufficio deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; la causa andrà, conseguentemente , riassunta avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza;

−non deve provvedersi sulle spese ( Cass., Sentenza n. 1202 del 18/01/2018); p.q. m. la Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbli- che presso la Corte d’appello di Napoli il termine di mesi tre dalla pubblica- zione della presente ordinanza. Così deciso in Roma,