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Decreto — n. 10908/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10908/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10908/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8542/2023 R.G. proposto da : DI MARI FRANCESCO, BOSCO LUCIA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato ABELA GAETANO (BLAGTN71B03Z112X) -ricorrente- contro VERA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 26, presso lo studio dell’avvocato MALATESTA FRANCESCO (MLTFNC68P19B963X),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BANCO BPM SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 6, presso lo studio dell’avvocato ZITIELLO LUCA (ZTLLCU63L21D612A),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.300/2023 depositata il 30/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10908/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI MARI FRANCESCO, BOSCO LUCIA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato ABELA GAETANO (BLAGTN71B03Z112X) -ricorrente- contro VERA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 26, presso lo studio dell’avvocato MALATESTA FRANCESCO (MLTFNC68P19B963X),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BANCO BPM SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 6, presso lo studio dell’avvocato ZITIELLO LUCA (ZTLLCU63L21D612A),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.300/2023 depositata il 30/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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responsabilità solidale responsabilità fiscale solidale dei coniugi colpa concomitante cooperazione all'adempimento contributo assunzione cumulativa di debito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8542/2023 R.G. proposto da : DI MARI FRANCESCO, BOSCO LUCIA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato ABELA GAETANO (BLAGTN71B03Z112X) -ricorrente- contro VERA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 26, presso lo studio dell’avvocato MALATESTA FRANCESCO (MLTFNC68P19B963X),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BANCO BPM SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 6, presso lo studio dell’avvocato ZITIELLO LUCA (ZTLLCU63L21D612A),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.300/2023 depositata il 30/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e poste a solidale carico dei ricorrenti, attesa l’identità della posizione processuale;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore di ciascunacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i