Appeal dismissed because first-instance judge failed to qualify the opposition, leaving appellate court to determine admissibility under appearance principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the heirs of Antonio Di Donato against a second-instance ruling that declared the appeal inadmissible. The lower court held that since the first-instance judge did not explicitly qualify the opposition as an objection to execution, the appellate court must determine the legal characterization based on the principle of appearance. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because the initial procedural qualification was missing, leading to the rejection of the petition and the condemnation of the appellants to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 618, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 512 cod. proc. civ.: When the first-instance judge fails to qualify the nature of an opposition, the appellate court must determine the qualification ex officio based on the principle of appearance, and the appeal is inadmissible if the action does not fit the specific procedural requirements for that qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13280/2022R.G. proposto da GIUSEPPE DI DONATO e STEFANIA DI DONATO , rappresentat i e difes i dall’avv. Marco Caggiano , con domicili o digital e studiolegalecaggiano@pec.giuffre.it -ricorrenti - contro JULIET S.P.A., nella qualità di mandataria di SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Caterina Alfano , con domicili o digital e c.alfano67@avvocatinocera-pec.it -controricorrente - e contro MICHELE BARONE CON GIOVANNA MANSI, rappresentati e difesi dall’avv. Matteo De Crescenzo e dall ’ avv.
Pasquale Santoro , con domicili o digital e avvmatteodecrescenzo@pec.ordineforense.salerno.ite avv.pasqualesanto - ro@pec.it -controricorrenti - avverso la sentenza n. 324 del 16/3/2022della Corte d’appello di Salerno; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : −l a Corte d ’ appello di Salerno, con la sentenza n. 324 del 16/3/2022, dichiarava inammissibile l’appello proposto da Giuseppe e Stefania Di Donato, quali eredi di Antonio Di Donato, avverso la sentenza n. 1659/2020 del Tribunale di Salerno, che aveva respinto l’opposizione distributiva avanzata dal dante causa degli appellanti nell’espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti;
−i n particolare, la Corte di merito rilevava che «l ’ individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell’apparenza … Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all’opposizione proposta dalla parte, la qualificazione della domanda come opposizione all’esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all’esecuzione che agli atti esecutivi spetta d ’ ufficio al giudice dell’impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame … Non avendo il giudice di primo grado qualificato l’opposizione spiegata da Di Donato Antonio, il suo inquadramento normativa deve essere effettuato dalla Corte d’Appello … Né gli eredi di Di Donato Antonio possono sostenere, al fine di dimostrare l’appellabilità della sentenza impugnata e, dunque, l’ammissibilità dell’interposto gravame, che il Tribunale di Salerno ha qualificato la domanda del loro dante causa come opposizione all’esecuzione, non assumendo al riguardo alcuna rilevanza che tale locuzione sia stata utilizzata, nell’epigrafe della decisione, per indicare l’oggetto della controversia, giacché il giudice adito compie l’inquadramento normativa dell’azione di cognizione solo quando, nell’esercitare il suo potere valutativo, enuncia le motivazioni per le quali quest’ultima, in ragione della causa petendi e del petitum da cui è connotata, sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un’altra.
… Ciò posto, la domanda spiegata da Di Donato Antonio con ricorso depositato nel procedimento espropriativo immobiliare n. 136/2006 il 3 maggio 2016 e, a seguito dell’assegnazione del termine perentorio di cui all’art. 618, comma 2, c.p.c., con atto di citazione consegnato per la notifica il 26 maggio 2016 è giuridicamente qualificabile, alla luce del petitum e della causa petendi , non come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., non involgendo in alcun modo l’an exequendum, id est l ’ altrui diritto di procedere ad espropriazione forzata, ma come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art. 617, comma 2, c.p.c., giacché specificamente preordinata a censurare l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva risolto una controversia distributiva insorta tra ildebitore e i creditori intervenuti, exart. 512, comma 1, c.p.c.»;
−a vverso tale decisione, Giuseppe e Stefania Di Donato proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; resistevano, con distinti controricorsi, Siena NPL 2018 S.r.l. (rappresentata da Juliet S.p.A.) e Michele Barone con Giovanna Mansi; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : −con l’unico motivo , formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., i ricorrenti deducono«violazione e falsa applicazione degli artt. 323 - 339, 1 comma, - 360, I comma, - 512, I comma, 598 - 616 - 617, II comma -618, II comma, c.p.c. nel loro combinato disposto; viola- zione e falsa applicazione del principio generale giurisprudenziale in materia di impugnazione denominato dell’apparenza e della tutela dell’affidamento;Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 - 111 - 117 della Carta Costi- tuzionale anche in funzione della violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in tema di giusto processo e del principio generale della prevedibilità della pronuncia giurisdizionale quale suo corollario»;
−i ricorrenti sostengono che alla Corte d’ appello fosse preclusa la qua- lificazione dell’opposizione, atteso che il primo giudice – nell ’ epigrafe della pronuncia di primo grado –aveva già dato una propria qualificazione indi- cando quale «oggetto» della causa «opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.»; conseguentemente, in base al principio dell’apparenza, la Corte sa- lernitana non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’appello, mezzo esperibile avverso la decisione resa dal Tribunale in una – così espr essa- mente qualificata –opposizione all’esecuzione;
−l a censura è infondata; −è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di im- pugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va indivi- duato esclusivamente in base al principio dell’apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza; con specifico riferimento alla decisione emessa su un’opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell’esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all’opposi- zione proposta la qualificazione dell’opposizione spetta, d’ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell’ammis- sibilità dell’impugnazione medesima;
−p lurime statuizioni di legittimità, poi, escludono che possa costituire una vera e propria qualificazione, con effetti vincolanti per il giudice ad quem, la pura e semplice indicazione, contenuta nell’epigrafe della sen- tenza, dell’oggetto della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004, Rv. 570354-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20884 del 15/10/2015, non massimata); −s i deve, dunque (ri)affermare il seguente principio: «L’indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della deci- sione (nella specie, individuato come «opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c.») non costituisce di per sé un’implicita qualificazione della do- manda, ai fini del cd. principio dell’apparenza, per l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza».
−nel caso in esame, dunque, la Corte d’ appello di Salerno era investita della qualificazione dell’opposizione e ha statuito, correttamente, che la stessa era da considerare quale opposizione exart. 617 cod. proc. civ. av- verso il provvedimento di risoluzione della controversia distributiva adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ.; la statui- zione di inammissibilità dell’appello costituisce, dunque, mera applicazione dell’art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; −al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrent i alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parame- tri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
−va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; −da ultimo si osserva che, nel giudizio di legittimità, i controricorrenti Barone e Mansi risultano assistiti –oltre che dall’avv. Matteo De Crescenzo – dall ’ avv. Pasquale Santoro , il quale non risulta iscritto all ’ albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;l’omessa iscrizione non inficia la validità del controricorso, perché l’altro di- fensore è regolarmente iscritto; tuttavia, occorre effettuare la segnalazione al Procuratore Generale per le conseguenze disciplinari, atteso che «L’av- vocato che presta il proprio patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori senza aver conseguito la relativa abilitazione commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 36 del codice deontologico forense, indipendentemente dalla concreta offensività di tale condotta, essendo questa oggetto di un espresso divieto e, dunque, valutata “a priori”come lesiva dei valori e degli interessi sottesi alla normativa deontologica. (Nella specie, la S.C., ritenuta irrile- vante qualsivoglia valutazione circa la concreta offensività della condotta, ha confermato la sentenza dell’organo disciplinare, il quale aveva applicato la sanzione della censura nei confronti di un avvocato, non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che aveva sot- toscritto, unitamente ad un professionista abilitato, gli atti difensivi relativi a un processo dinanzi al Consiglio di Stato).»(Cass., Sez.
U, Sentenza n. 21069 del 18/07/2023, Rv. 668368-01); p.q. m. la Corte, rigetta il ricorso; condanna Giuseppe e Stefania Di Donato, in solido tra loro,a rifondere a Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.A.,le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; condanna Giuseppe e Stefania Di Donato, in solido tra loro,a rifondere a Michele Barone e Giovanna Mansile spese del giudizio di legittimità, liqui- date in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor- renti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ver- sato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto; dispone la trasmissi