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Ordinanza — n. 10867/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses water tariff refund claim due to lack of specific document reproduction in cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10867/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the main appeal filed by IREN ACQUA TIGULLIO against a lower court ruling ordering the company to refund water treatment fees. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically reproduce the content of the documents or acts relied upon in the cassation petition, violating procedural requirements for formal interpretation. Consequently, the incidental appeal was declared extinguished due to the appellant's withdrawal, and all parties were ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; The principle of self-sufficiency in cassation appeals is satisfied only if the party reproduces the content of the documents or acts supporting their grievances, specifically highlighting their presence in the record of the trial court.

Parole chiave

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cassation appeal procedural inadmissibility document reproduction water tariff refund self-sufficiency principle litigation costs withdrawal of appeal tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente in via principale denun z ia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
artt. 113 c.p
degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c.
art. 2948 c.c
dell’art. 2948 c.c., dolendosi essersi erroneamente affermato essere la prescrizione non già quinquennale bensì decennale.
art. 190 c.p
dell’art. 190 c.p.c., dolendosi della nullità dell’impugnata sentenza per essere stata pubblicata prima della scadenza del deposito degli scritti difensionali.
art. 366 c.p
Esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., 1° comma nn.
art. 2558 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175
Cass. n. 25258/2023
20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass.
Cass. n. 25259/2023
25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass.
Cass. n. 25260/2023
25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass.
Cass. n. 25261/2023
25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass.
Cass. n. 25262/2023
25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15511/2022 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO SPA,in persona del Legale r appresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO, 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO; -ricorrente- SOCIETÀ DELL'ACQUA POTABILE SRL, in persona dell’Amministratore Delegato, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASETTI ANDREA, DELLA VALLE ALESSANDRO; -ricorrente incidentale - contro LAZZAROTTO STEFANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MORETTI ANDREA; -controricorrenti- nonchécontro SOCIETÀ DELL'ACQUA POTABILE SRL, in persona dell’Amministratore Delegato rappresentata e difesa dagli avvocati MASETTI ANDREA, DELLA VALLE ALESSANDRO; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 2679/2021 depositata il13/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Stefano Lazzarotto e Luigi Chioino, quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Castiglione Chiavarese (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, IREN ACQUA TIGULLIO chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune Castiglione Chiavarese (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo.

Con la sentenza n. 3/2021, il Giudice di Pace condannava IREN a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite.

2. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2679/2021, depositata in data 13.12.2021, ha rigettato l’appello proposto da IREN ACQUA TIGULLIO e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari.

3. IREN ACQUE TIGULLIO s.p.a. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi; 3.1. Propone ricorso incidentale basato su sei motivi la Società acqua Potabile S.r.l., cui resiste con controricorso la società IREN ACQUE TIGULLIO s.p.a.. 3.2.Ad entrambi i ricorsi resistono con controricorso, illustrato da memoria, il Lazzarotto e ilChioino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo la ricorrente in via principale denun z ia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102, dolendosi dell’interpretazione “creativa” operata nella specie dai giudici di merito. 4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006, dolendosi non essersi considerato che fatto generatore della tariffa è la titolarità del diritto immobiliare e l’operatività del principio “chi inquina paga”. 4.3.Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006, dolendosi non essersi considerato che il corrispettivo di cui è chiesta la restituzione attiene ai costi operativi dell’intera depurazione d’ambito, sui quali il depuratore “incapace” di Riva Trigoso incide percentualmente in misura modestissima. 4.4.Con il quarto motivo l’omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006, dolendosi dell’erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie. 4.5.Con il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006, dolendosi non essersi considerato che la tariffa è dovuta anche solo per il servizio d’ambito. 4.6.Con il sesto motivo denunzia violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c., dolendosi essersi erroneamente affermato essere la prescrizione non già quinquennale bensì decennale.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondatiatteso che tutte le censure mosse alla sentenza impugnata e tutte le argomentazioni a sostegno sono state vagliate e rigettate in plurimi precedenti di questa Corte, ai quali va data continuità si tratta (senza pretesa di completezza) di Cass. n. 14042/2013; Cass. n. 24312/2014;Cass. n. 9500/2018; Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 11270/2020 fino alle più recenti Cass. n. 2361/2023; Cass. n. 26459/2023; Cass. n. 26230/2023; Va al riguardo in particolare ribaditoche: ii) la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge; iii) il pagamento effettuato in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è da considerarsi indebito, essendo irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio; iv) il pagamento non è più un tributo, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, ma una tariffa, esigibile solo ove il gestore dia prova di aver fornito il servizio corrispondente, essendo suo l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa;

v) gli obblighi restitutori sono a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito; nel caso di subentro nel contratto ancora pendente, quale realizzantesi in caso di cessione di ramo d'azienda, essi gravano sulla parte subentrante; vi) la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l’applicazione del termine prescrizionale (decennale), in luogo di quello - più breve - fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, (che peraltro si applica solo alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono), a ciò non ostando che la pretesa trovi titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza;. 5.1. Con il settimo motivo la ricorrente in via principale denun z ia violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c. dell’art. 190 c.p.c., dolendosi della nullità dell’impugnata sentenza per essere stata pubblicata prima della scadenza del deposito degli scritti difensionali. Il motivo èinammissibile. Esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c.,stante l’inosservanza dei principi di specificità. Come la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia ha affermato il fine legittimod el principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda i motivi di doglianza articolati nel ricorso per cassazione ne segnal i specificamente la presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950) Il che nella specie invero difetta. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale.

6. Propone ricorso incidentale , affidato a 6 motivi, illustrati da memoria, la Società dell’acqua potabile s.p.a. 6.1. In data 17 ottobre 2023 il difensore della medesima ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:

i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale.

7. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio di cassazione proposto dalla ricorrente incidentale. 7.1. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, principale e incidentale. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a favore dei controricorrenti Lazzarotto e Chioino e a solidale carico delle ricorrenti- in via principale e incidentale - seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 7.2. N on è dovuto d alla ricorrente incidentale , in quanto rinunciante, il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non integrando ipotesi che lo prevedono (v. Cass. sez. 6- 1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara estinto per rinuncia il ricorso incidentale. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti, principale e incidentale, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 1.900,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti Lazzarotto e Chioino , da distrarsi in favore del difensore avvocato Andrea Moretti , dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari