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Ordinanza — n. 10791/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual narrative and procedural autosufficiency in defamation damages claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10791/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Saverio Caridi's appeal inadmissible against a lower court ruling awarding €1,500 for defamation by Vittorina Zappia. Caridi argued the first-instance judgment lacked sufficient reasoning regarding patrimonial and biological damages, but failed to provide a factual narrative of the defamatory acts or a procedural history. The court rejected the appeal because the grounds were non-autonomous, presupposed a prohibited re-evaluation of facts, and did not specify which parts of the judgment were insufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 380 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack autosufficiency, fail to narrate the factual basis of the dispute, or presuppose a re-evaluation of facts precluded by the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of autosufficiency defamation damages procedural narrative re-evaluation of facts patrimonial damage biological damage risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
articolo 380 bis c.p
Vanno invece liquidate le spese di cui all’articolo 380 bis c.p.c.
articolo 96 c.p
Spese ex 380 bis c.p.c in 500, 00 euro e spese ex articolo 96 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4739/2023 R.G. proposto da : CARIDI SAVERIO, elettivamente domiciliato in BRANCALEONE VIA VITTORIO EMANUELE 2 DOM DIGITAL, presso lo studio dell’avvocato CARIDI SAVERIO (CRDSVR55M07B234P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZAPPIA VITTORINA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 593/2022depositata il 13/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.- Saverio Caridi impugna una decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria che ha liquidato a suo favore un risarcimento di 1.500 € dovuto ad una diffamazione subita ad opera di Vittorina Zappia.

Dalla sentenza impugnata è dato solo sapere che, data per presupposta questa diffamazione, il ricorrente in appello ha posto la questione dell’ insufficiente risarcimento dei danni subiti, sia di quelli patrimoniali che di quelli biologici e morali. 2.-La Corte di appello ha rigettato le doglianze del ricorrente compensando le spese di lite. Saverio Caridi propone ricorso per Cassazione con tre motivi. Non si è costituita l'intimata. Il ricorso è trattato in camera di consiglio a seguito della opposizione della parte alla proposta di definizione anticipata.

Considerato che 2. La ratio della decisione impugnata. I giudici di appello hanno ritenuto non provato il danno patrimoniale, che, anzi hanno ritenuto insussistente, atteso l'incremento dei guadagni avuti dopo il fatto illecito, ed hanno ritenuto congrua la liquidazione fatta in primo grado quanto ai danni non patrimoniali, anche in tal caso per difetto di prova di un danno maggiore rispetto a quello liquidato. 3.-I motivi di ricorso Il ricorrente propone tre motivi di ricorso. Va tuttavia osservato che, come era stato già evidenziato con la proposta di definizione anticipata, il ricorso è del tutto privo sia della narrazione del fatto storico, vale a dire del fatto illecito da cui è nato il procedimento di risarcimento, e dunque della indicazione di quali siano state le espressioni diffamatorie e in che contesto sono state espresse, sia del fatto processuale, in quanto non si dice alcunché sulle precedenti fasi di giudizio e segnatamente sugli eventi processuali del primo e del secondo grado.

A prescindere da ciò, i motivi si dimostrano del tutto privi del requisito della autosufficienza. Il primo motivoprospetta violazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile e rimprovera alla sentenza impugnata una motivazione insufficiente o apparente. Il motivo è comunque del tutto infondato, in quanto dalla decisione impugnata emergono le ragioni che hanno condotto a negare il danno patrimoniale, vale a dire la circostanza che il reddito era aumentato anziché diminuito, nonché le ragioni che hanno portato a rigettare il danno biologico conseguente all'illecito.

E ciò fermo restando che il motivo di censura non indica la rilevanza dell'eventuale difetto di motivazione, ossia rispetto a quali capi di sentenza tale difetto rileva. Secondo e terzo motivosono privi di rubrica e sono formulati con riferimento al danno patrimoniale il primo e biologico il secondo. Anche in tal caso i motivi sono del tutto privi di autosufficienza in quanto pongono questioni che non è chiaro come siano state prospettate in appello, sono sorrette da motivi apodittici che non costituiscono censura della ratio decidendi. Ciò senza tacere del fatto che essi presuppongono una rivalutazione dei fatti, ed in particolare dei postumi subiti dal ricorrente, sia quelli alla salute che quelli patrimoniali, rivalutazione che è qui evidentemente preclusa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza pronuncia sulle spese a favore della parte intimata, attesa la mancata costituzione. Vanno invece liquidate le spese di cui all’articolo 380 bis c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese a favore della parte intimata. Spese ex 380 bis c.p.c in 500, 00 euro e spese ex articolo 96 c.p.c. in 1000 ,00 euro. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel