Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10768/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific qualification of the legal action by the first-instance judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10768/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Gherardi S.R.L. against the Court of Appeal's decision to declare the appeal inadmissible. The appellant argued that the first-instance judge failed to explicitly qualify the claim as an opposition to enforcement acts under Article 615 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the appellate court correctly identified the first-instance judgment as inappellable because the lower judge's remarks were generic and did not demonstrate an intent to qualify the action for the specific purpose of allowing an appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if the first-instance judge did not explicitly qualify the action as an opposition to enforcement acts, requiring a clear intent to frame the case under the specific legal provision to permit the remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal qualification of legal action opposition to enforcement acts appellate jurisdiction limits Civil Procedure Code lack of specific intent procedural qualification procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
6826 del 22/03/2010 e successive conformi);−è superfluo illustrare i primi quattro motivi, perché essi riguardano la sentenza di primo gradoe sono, dunque, inammissibili; −col quinto motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 615, cod. proc. civ.
civ., per avere la Corte d’appello qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi (e, conseguentemente, ritenuto inappellabile la sentenza del Tribunale), nonostante la diversa qualificazione – ai sensi dell’art. 615 cod.
Art. 617, cod. proc. civ.
Art. 618, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.
in fallimento; −la ricorrente depositava memoria ; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
art. 615 cod. proc. civ
civ., per avere la Corte d’appello qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi (e, conseguentemente, ritenuto inappellabile la sentenza del Tribunale), nonostante la diversa qualificazione – ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
art. 492 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv.
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012
610652-01; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021
640421-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5621/2022R.G. proposto da GHERARDI S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. Francesca Calchetti , con domiciliodigitale avv.calchetti@studiocalchetti.it -ricorrente - contro MELINO S.R.L. IN FALLIMENTO -intimata - avverso la sentenza n. 1626 del 16/12/2021 della Corte d’appello di Catan- zaro; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; lettala memori a dell a ricorrente;RILEVATO CHE : −l a Melino S.r.l. proponeva opposizione all’espropriazione forzata presso terzi promossa nei suoi confronti dalla Gherardi S.r.l.; sosteneva che l’atto di pignoramento non le era mai stato notificato;

−i l Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1548 del 29/8/2019, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava l’improcedibilità dell’esecuzione e la nullità del pagamento eseguito dal terzo pignorato (e ne ordinava la restituzione); −p roponeva impugnazione la Gherardi S.r.l.; −l’appello era interrotto per il sopravvenuto fallimento della Melino S.r.l.e l’appellante riassumeva la causa nei confronti del curatore ; −c on la sentenza n. 1626 del 16/12/2021, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo inappellabile la decisione del Tribunale;

−a vverso tale decisione la Gherardi S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi; non svolgeva difese la Melino S.r.l. in fallimento; −la ricorrente depositava memoria ; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : −preliminarmente si rileva che la notificazione del ricorso al Fallimento Melino S.r.l. non è stata eseguita al curatore fallimentare (al suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro INI-PEC), bensì all’in- dirizzo p.e.c. della procedura per l’invio delle insinuazioni al passivo e per le comunicazioni ad esse afferenti; ciononostante, l’invalidità della notifica è irrilevante in considerazione dell’inammissibilità (o, comunque, della ma- nifesta infondatezza) del ricorso ( Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 e successive conformi);−è superfluo illustrare i primi quattro motivi, perché essi riguardano la sentenza di primo gradoe sono, dunque, inammissibili; −col quinto motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 618 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi (e, conseguentemente, ritenuto inappellabile la sentenza del Tribunale), nonostante la diversa qualificazione – ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.

–operata dal giudice di prime cure; −la censura è destituita di fondamento; −l a Corte d’appello di Catanzaro ha premesso che la qualificazione dell’opposizione è consentita nel caso in cui il primo giudice non vi abbia già provveduto; −l a Corte territoriale ha infatti osservato che, «quanto alle questioni relative all’ordinanza di assegnazione, il Giudice ha qualificato chiaramente l’opposizione in termine di opposizione agli atti esecutivi» e rispetto a tale affermazione l’odierna ricorrente non svolge alcuna specifica contestazione;

−l a Gherardi, infatti, aveva incentra to la propria doglianza sull’altro aspetto dell’opposizione proposta dalla Melino, attinente alla mancata noti- fica del pignoramento al debitore, rilevando che il Tribunale, al paragrafo 3.2. della sentenza aveva affermato «non ritiene questo Giudicante di poter aderire alla diversa prospettiva ricostruttiva fatta propria da parte opposta laddove rileva che il giudizio verta sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2, con conseguente inammissibilità del proposto gravame», così mostrando – a dire della ricorrente – di non voler inquadrare la do- manda nell’alveo della predetta disposizione;

−l a frase della sentenza di primo grado è stata espressamente consi- derata dal giudice d’appello che, in proposito, ha così argomentato: «Si tratta, tuttavia, di affermazione che viene formulata dal Giudice con ri- guardo alla diversa fattispecie del pignoramento mancante dell’ingiunzione rivolta al debitore ex art. 492 c.p.c.. Invece, nella fattispecie in esame, il ricorrente si duole della mancata notifica del pignoramento al debitore.»;−c on tale affermazione della Corte d’appello il ricorso non si confronta, dato che si limita ad affermare, apoditticamente, che il giudice di prime cure aveva già dato una qualificazione;

−a nche prescindendo dall’inammissibilità di un motivo che non contiene una specifica censura alla decisione impugnata, si rileva che, secondo il co- stante indirizzo di questa Corte, ai fini dell’operatività del cd. principio dell’apparenza per l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia com- piuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209-01;

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778-01; Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652-01; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960-01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021, Rv. 661840-01); −perciò, anche una eventuale qualificazione della domanda compiuta per implicito richiede, in ogni caso, l’intenzione del giudice di operare una siffatta qualificazione e la Corte d’appello, le cui statuizioni non sono state investite da precise contestazioni, ha escluso che il Tribunale avesse quell’intento;

−conseguentemente, si deve confermare la decisione di inammissibilità dell’appello, mezzo d’impugnazione che non può essere esperito nell’oppo- sizione agli atti esecutivi; −non occorre provvedere sulle spese in ragione della indefensio dell’in- timata; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13;p.q. m. la Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellari- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso artic