Cassation court orders merger of two parallel appeals against the same appellate judgment under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the merger of the current revocation appeal with a previously filed cassation appeal against the same appellate decision. Alberto Campegiani sued irrigation consortia for waterway maintenance failures, but lower courts dismissed his claims regarding debt and damages. The court ruled that since both appeals target the identical appellate judgment, they must be tried together under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When two appeals against the same judgment are pending, they must be joined into a single proceeding to ensure efficient judicial administration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27865/2022 R.G. proposto da Campegiani Alberto, rappresentatoe difes o dall’Avv. Damiano Mereta (p.e.c. indicata: damiano.mereta@oav.legalmail.it); –ricorrente – contro Consorzio Di Bonifica Litorale Nord, già Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, rappresentatoe difes o dal Prof. Avv. Riccardo Barberis (p.e.c. indicata: riccardobarberis@ordineavvocatiroma.org ), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Antonio Pollaiolo , n. 3; –controricorrente – Oggetto Revocazione - Presupposti- Fattispecie e contro Consorzio Di Bonifica Litorale Nord, quale successore a titolo universale per effetto di fusione del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare,rappresentato e difeso dall'Avv.
Stefano Armati (p.e.c. indicata: stefano.armati@oav.legalmail.it), con domicilio eletto in Roma Via Franco Michelini Tocci, n. 50 , presso lo studio dell’Avv. Marco Visconti; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 2727 /20 22 , pubblicata il 22 aprile2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 aprile 2024 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: Alberto Campegiani convenne in giudizio, nel 2006, davanti al Tribunale di Roma, il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare e il Consorzio diBonifica Tevere e Agro Romano; espose di essere proprietario di un complesso agricolo aziendale ubicato in parte in Roma e in parte in Albano Laziale, composto da fondi confinanticon un corso d'acqua denominato Fosso di Cancelliera nei due versanti di Roma e di Albano Lazialerientranti nei perimetr i di contribuenza, da un lato, de l Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano e, dall’altro,del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare; ciò premesso, dedusse l'inadempimento dei due consorzi agli obblighi di salvaguardia e manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nei rispettivi comprensori (quanto in particolare alla ripulitura degli argini e dell'alveo del Fosso di Cancelliera) e chie se , pertanto , dichiararsi legittima la sospensione del pagamento dei pretesi contributi consorziali, lacondanna degli enti alla restituzione di quelli già versati e al risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000,00 a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno ambientale ed esistenziale; il Tribunale, con sentenza n. 3640 del 2012 , dichiar ò il difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative alla debenza dei contributi consortili ed alla loro ripetizione e rigettò la domanda risarcitoria, avendo ritenuto che il corso d'acqua non rientrasse in quelli individuati ai sensi degli artt. 31 e 34 della legge reg .
Lazio n. 53del 1998; con sentenza n. 7225/2019, pubblicata il 22 novembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dal Campegiani e lo ha condannato alle spese del grado; avverso tale sentenza Alberto Campegiani (oltre a proporre, come si dirà, ricorso per cassazione)ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 cod. proc. civ.; con sentenza n. 2727/2022 , pubbl icata il 22 aprile 2022 , l’adita Corte capitolina lo ha rigettato; avverso quest’ultima sentenza il Campegianiha proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi , cui ha resistito il Consorzio d i Bonifica Litorale Nord con due controricorsi: il primo, quale ente successore per effetto di fusione del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano; il secondo, quale ente successore per effetto di fusione del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare; parte ricorrente ha depositato «istanza di riunione» del presente ricorso a quello (iscritto al n. 22607/2020 R.G.) anteriormente proposto avverso la sentenza d’appello impugnata per revocazione; con successive istanz e analoga richiesta è stata avanzata con riferimentoai procedimenti iscritti ai nn.
R.G. 3383/2015, 10725/2017 e 14185/2017, tutti relativi a ricorsi avverso decisioni di giudici tributari vertenti sulla debenza dei contributi da versare ai Consorzi di Bonifica, ciò sul rilievo della asserita decisività della questione relativa all’esistenza di giudicati vincolanti;è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. con decret o de l qual e è stata datacomunicazione alle parti (nella stessa data essendo stata fissata, con separato decreto, anche la trattazione in adunanza camerale del ricorso per cassazione, iscritto al n. 22607/2020 R.G., proposto avverso la sentenza d’appello n. 7225/2019); non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hannodepositato memori e ; considerato che: deve essere disposta la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 22607del 2020 R.G .; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., Sez.
U, n. 10933 del 7/11/1997, Rv. 509592; Cass., Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv. 545900; Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001, Rv. 543477; Sez. 2, n. 194 dell’11/01/1999, Rv. 522160; Sez. L, n. 5850 dell’11/06/1998, Rv. 516392); deve invece essere respinta , in quanto priva di fondamento la seconda istanza di riunione, riferita ai tre ricorsi del 2015 e del 2017 proposti avverso decisioni di Commissioni tributarie; le analoghe istanze proposte nell’ambito dei relativi procedimenti sono già state respinte dalle ordinanze della Sezione Tributaria pronunciate in ciascuno di quei procedimenti (Cass., Sez. 5, ord. interl. n. 14494 del 2023; ord. interl. n. 14496 del 2023; ord. n. 14712 del 2023);
è dunque assorbente il rilievo che si tratta di procedimenti non più pendenti;
P.Q.M.
ordina la riunione del presente procedimento, iscritto al n. 27865/2022R.G., a quello iscritto al n. 22607/2020 R.G. . Così deciso in Roma, nella