Court allows appeal on procedural interruption and solidary debt limitation rules in civil litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment regarding a civil claim for damages. The appellant successfully argued that a procedural interruption event occurring before the filing deadline automatically halted the process, and that solidary debtors cannot be held liable for amounts exceeding those already awarded to a co-debtor. The court ruled that these legal principles necessitate the overturning of the lower court's decision without remanding the case for further fact-finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 299 c.p.c.; Art. 1306 c.c.: A procedural interruption event occurring after the filing of the initial act but before the deadline for appearance automatically interrupts the process regardless of knowledge, and solidary debtors may oppose a prior judgment against a co-debtor to prevent liability exceeding the amount already liquidated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13022/2020 R.G. proposto da : RIVA FABIO ARTURO, CAPOGROSSO LUIGI, elettivamente domiciliati in TARANTO C.SO UMBERTO 129, presso lo studio dell’avvocato PASANISI BERNARDINO (PSNBNR67A15L049X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PALMA GIUSEPPE, CATTOLICO ANTONIO -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 29/2020depositata il 21/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Ritenuto 1.-Giuseppe Palma ha lavorato quale dipendente dell'Ilva, dove, secondo una ricostruzione effettuata da un precedente giudizio penale, i dirigenti Emilio Riva e Luigi Capogrosso, con condotte che integravano il reato di tentativo di violenza privata, lo avrebbero costretto ad un demansionamento.
Giuseppe Palma si era costituito parte civile in quel processo penale, dove i giudici hanno riconosciuto a suo favore una provvisionale di 20 milioni di lire. Definito il processo penale con la condanna degli imputati, il Palma ha iniziato la causa civile per la liquidazione del danno patrimoniale e morale causato dalla condotta dei due dirigenti. Costoro si sono costituiti in giudizio ed hanno essenzialmente eccepito che quello stesso risarcimento era stato richiesto dall'attore in un precedente giudizio, iniziato con ricorso al Pretore del lavoro e definito poi dal Tribunale del lavoro con sentenza numero 8156 del 16.12.2004.
Il Tribunale di Taranto ha accolto in parte la domanda dell'attore, riconoscendo a suo favore il danno morale, detratto quanto era stato già liquidato in sede di provvisionale dal giudice penale e quanto era stato liquidato in ragione della precedente sentenza civile, di cui si è detto prima. Questa decisione è stata impugnata sia da Giuseppe Palma, che ha lamentato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, sia dall'ingegner Capogrosso, che invece ha contestato il risarcimento del danno morale soggettivo. La causa è stata in un primo momento interrotta e poi riassunta nei confronti di Fabio Arturo Riva, erede di Emilio, originario convenuto: il successore ha proposto a sua volta appello incidentale.
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale. Ricorre per cassazione Fabio Arturo Riva con quattro motivi. 2.-La ratio della decisione impugnata. Dopo aver rigettato l'appello principale sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale, in quanto non provato, i giudici di appello hanno rigettato altresì gli appelli incidentali che facevano leva sull'esistenza del precedente, ossia sulla circostanza che quello stesso risarcimento era stato già richiesto dal ricorrente nel precedente giudizio, e ciò hanno fatto rilevando la diversità di parti, ed in una certa misura, la diversità di domande tra i due giudizi.
Quanto al danno morale soggettivo hanno confermato il nesso di causa tra le condotte dei convenuti e il pregiudizio subito dal lavoratore. 3.-I motivi di ricorso 3.1.- Questa ratio è contestata con quattro motivi di ricorso, due dei quali assumono un rilievo preliminare. Si tratta del primo e del quarto motivo, quest'ultimo preliminare rispetto ad ogni altro. Infatti, con il quarto motivo si prospetta violazione dell'articolo 158 del codice di procedura civile per vizio di costituzione del giudice. La questione attiene alla partecipazione al giudizio di appello, quale estensore della decisione, di un giudice onorario.
Si osserva che i giudici onorari possono far parte dei collegi solo eccezionalmente e solo eccezionalmente redigere la motivazione. Il motivo è infondato alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 43661 del 2021 secondo la quale i giudici onorari possono far parte dei collegi, anche quali estensori del provvedimento, fino al riordino della materia. 3.2.-Con il primo motivo invece si prospetta violazione dell'articolo 299 del codice di procedura civile. La questione attiene all’appello incidentale proposto dall'erede Riva. Come si è detto, durante la pendenza dell'appello, Fabio Arturo Riva ha accettato l'eredità del padre ed ha, di conseguenza, proposto appello incidentale subentrando nella causa: appello che i giudici di secondo grado hanno ritenuto tardivo, in quanto effettuato oltre il termine dei 20 giorni dall'udienza: tesi, questa, basata sul presupposto che l'evento astrattamente interruttivo, verificatosi dopo la notifica dell'atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per la costituzione, non determina automatica interruzione del processo e non interrompe dunque il decorso del termine.
A questa tesi ricorrenti obiettano che, viceversa, l'evento interruttivo verificatosi in quel momento, ha efficacia al pari di ogni altro evento di quel genere. Il motivo è fondato. Infatti, è principio di diritto che l'articolo 299 cpc è applicabile anche nel giudizio di appello e che, qualora l'evento interruttivo si verifichi dopo la notifica dell'atto introduttivo, ma prima della scadenza del termine per la costituzione, si determina l'automatica interruzione del processo a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte e il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla (Cass. 8835/ 2023;
Cass. 10273/ 2014). 3.3.- Nel merito, con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell'articolo 2909 c.c. Essi sostengono che il lavoratore, ottenuto il risarcimento del danno nei confronti del coobbligato in solido, ossia dell'Ilva con la menzionata sentenza 8156 del 2004, chiedendo nuovamente, sia pure per una parte diversa, lo stesso risarcimento agli altri coobbligati in solido, ha operato un frazionamento del credito illegittimo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1306 cc, gli obbligati in solido possono eccepire il giudicato intervenuto con l'altro coobbligato.
Il motivo è fondato. Vero è infatti che il primo comma dell’articolo 1306 c.c. esclude che la sentenza resa tra creditore ed uno dei debitori in solido possa fare stato nel giudizio in cui sono convenuti gli altri debitori, ma, al secondo comma, precisa che gli altri debitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra costui ed uno dei debitori in solido, e questa eccezione impedisce di riconoscere una somma maggiore nel secondo giudizio, rispetto a quella già ottenuta nel primo: “L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto” (Cass.21567 / 2017).
In altri termini, fermo restando che la sentenza resa tra il creditore ed uno dei debitori non può fare stato nella causa promossa dal creditore verso gli altri debitori, questi ultimi tuttavia possono opporla per evitare una condanna ulteriore rispetto a quella già decisa con giudicato verso il loro co-obbligato. Ciò rende assorbita la censura circa l’eventuale frazionamento del credito, posto che la seconda causa è resa inutile da questa previsione. 3.4.- Il terzo motivo che pone una erronea liquidazione del danno morale può dunque ritenersi assorbito.
Il ricorso va dunque accolto , la decisione cassata, ma senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto.
P.Q.M.
La Corte accoglie primo e secondo motivo, rigetta il quarto, dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugna