Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10700/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10700/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10700/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

che Grandetti Anna aveva stipulato con la compagnia assicurativa una polizza fideiussoria in favore della Provincia di Caserta, a garanzia della restituzione delle somme che la Provincia le avrebbe erogato a titolo di acconto su un contributo concesso nell'ambito di un programma di incentivazione delle attività turistiche ed artigianali;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1 legge 241/1990, art. 360 - bis cod. proc. civ, art. 1945 c.c; Ordinanza — n. 10700/2024 — snciv · Corte di Cassazione: imotivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili ex art. 360 - bis cod. proc. civ. 3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia viene individuato nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 cod. civ., caratterizzanti la garanzia fideiussoria (v.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione dell'assicurazione decisione giustificata dell'assicuratore esenzione dal pagamento dei contributi tassa di promozione del turismo assegno turistico revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1 legge 241/1990
111, 97, 24 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 360 - bis cod. proc. civ
imotivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili ex art. 360 - bis cod. proc. civ.
art. 1945 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4719/2020 R.G. proposto da: GRANDETTI ANNA, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Martiri Di Belfiore, n. 2, presso lo studio dell’avvocato DI BONITO LEOPOLDO (segreteria@studiodibonito.it), rappresentato e difeso dall'avvocato SARRO CARLO. -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOFONE CARLO (filipposciuto@ordineavvocatiroma.org). -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1513/2019 depositata il 08/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La sig. Anna Grandetti propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1513/2019 dell’8 novembre 2019 con cui la Corte d’Appello di Genova, accogliendo il gravame proposto da Generali Italia s.p.a., ha riformato la sentenza del 18 marzo 2015, con cui il Tribunale di Genova aveva accolto l’opposizione da lei proposta al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla compagnia assicurativa, ed ha ritenuto che Generali Italia s.p.a., creditrice opposta, legittimamente aveva pagato la garanzia a prima richiesta del beneficiario e, sempre legittimamente, non sussistendo nel caso di specie i presupposti dell’exceptio doli, aveva poi esercitato il regresso verso la garantita Grandetti Anna.

Per quanto rileva nella presente sede, occorre infatti ricordare:

1) che Grandetti Anna aveva stipulato con la compagnia assicurativa una polizza fideiussoria in favore della Provincia di Caserta, a garanzia della restituzione delle somme che la Provincia le avrebbe erogato a titolo di acconto su un contributo concesso nell'ambito di un programma di incentivazione delle attività turistiche ed artigianali;

2) che il contributo era stato poi revocato e la Provincia aveva quindi escusso la fideiussione;

3) che la compagnia assicuratrice garante, già Toro Assicurazioni poi divenuta Generali Italia s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione, aveva provveduto al pagamento alla beneficiaria, agendo poi in sede monitoria per ottenere dalla garantita Grandetti la restituzione di quanto corrisposto. Resiste con controricorso la società Generali Italia s.p.a.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. L’atto denominato Note autorizzate ex art. 380 bis 1 c.p.c. non può considerarsi memoria depositata ai sensi del detto articolo, in difetto dei relativi requisiti di legge. MOTIVIDELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 97, 24 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 312, 114, comma 2, lett.

c) e 59 del d.lgs. 104/2010, violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 1710 del codice civile, violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in materia di exceptio doli generalisdel contratto autonomo di garanzia ”. Lamenta che la corte territoriale, pur avendo correttamente qualificato la polizza fideiussoria oggetto di causa in termini di contratto autonomo di garanzia, non ha poi ritenuto esistenti i presupposti della exceptio doli , in tal modo svolgendo una motivazione anche in parte contraddittoria ed affatto rispettosa del consolidato orientamento di legittimità in materia.

2. Con il secondo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Lamenta l’omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo, che nel caso di specie sarebbe costituito dal contenuto della pronuncia del Tar di sospensiva dell’efficacia del provvedimento di revoca del finanziamento a Grandetti Anna.

3. imotivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili ex art. 360 - bis cod. proc. civ. 3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia viene individuato nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 cod. civ., caratterizzanti la garanzia fideiussoria (v.

Cass., Sez. Un., n. 3947 del 18 febbraio 2010 ). Si è al riguardo precisato che il limite alla facoltà d’opporre eccezioni da parte del garante all’indirizzo del beneficiario viene meno solamente in ipotesi di esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli (Cass., 18/04/2018, n. 9569; Cass., 11/12/2018, n. 31956: “In caso di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli“) e che, tuttavia, il contenuto di tale eccezione non deve essere riproduttivo di eccezioni che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma deve avere ad oggetto la condotta abusiva del creditore, di cui deve essere data prova liquida ed incontrovertibile (v.

Cass., 21/06/2018, n. 16345; Cass., 07/11/2022, n. 32720, secondo cui “nel contratto autonomo di garanzia l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’art. 1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell' exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi, non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui”).

Orbene, nell’affermare che “la sola sospensione da parte del giudice amministrativo dell’efficacia del provvedimento di revoca dell’anticipazione erogata alla garantita Grandetti (peraltro pronunciata soltanto sulla base della sussistenza del periculum in mora) non rappresentava certo prova liquida dell’inesistenza del credito della garantita, né l’escussione della garanzia si presentava prima facie fraudolenta ed abusiva”, la corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione dei suindicati principi. 3.2. In ordine al secondo motivo va posto in rilievo che la ricorrente non denunzia correttamente il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato tuttavia preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., 14/01/2016, n. 2550; Cass., n. 23828/2015; Cass., n. 21257/2014). Orbene, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, per un verso la corte territoriale ha considerato il provvedimento del Tar alla stregua di una risultanza istruttoria documentale e non di un fatto storico; per altro verso non sussiste il lamentato omesso esame, dato il provvedimento è stato esaminato dalla corte d’appello, che, nell’esercizio del suo legittimo e motivato convincimento, ha deciso dandone conto. 3.3.

Né rilievo alcuno può invero assegnarsi alla pronuncia prodotta in allegato al suindicato atto denominato Note autorizzate ex art. 380 bis 1 c.p.c. del Consiglio di Stato di annullamento del provvedimento di revoca dei contributi anticipati alla Grandetti, posto che la valutazione della ricorrenza o meno dei presupposti dell’exceptio doli va riferita al momento della escussione della garanzia, risalente al 2009, o al più al momento del pagamento dell’importo della polizza fideiussoria, avvenuto nell’anno 2010.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrent e società Generali Italia s.p.a., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3. 2 00,00 , di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società Generali Italia s.p.a. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi