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Ordinanza — n. 10684/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10684/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10684/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa. Questa Cortea più riprese - e, ancora di recente, con sentenza n. 36427 del 2022 e con ordinanze nn. 31311 del 2022, 31112 del 2022, 30507 del 2022, 28665 del 2022, e da ultimo con ordinanza n. 4082 del 2023- ha chiarito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la L. 29 dicembre 1990, n. 428e con il D.Lgs. n. 257 del 1991 e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l'opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,comma 300, non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal D.Lgs. n. 257 del 1991, di modo che il modello retributivo introdotto a seguito della L. n. 368 del 1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.

Regesto Legislator

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art. 335 c.p, art. 101 Cost, art. 2935 c.c, art. 112 c.p, art. 360-bis c.p, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 10684/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Osserva la parte ricorrente che l’obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi è stato dapprima attuato con il d. lgs. n. 257 del 1991 e da ultimo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 in attuazione del d. lgs. n. 368/1999 ed è solo da tale momento, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, che è stato attuato quanto disposto dalla disciplina comunitaria. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n.

Parole chiave

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sussidio per la frequentazione di corsi credito di rimborso offesa al credito credito di contributi canoni non corrisposti ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 335 c.p
Considerato che: va previamente disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., delle impugnazioni iscritte sotto il n.r.g.
art. 101 Cost
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost.
art. 2935 c.c
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c..
art. 112 c.p
La parte ricorrente, stante la non intervenuta prescrizione del diritto e l’assorbimento, ripropone i motivi di appello, non essendo state esaminate le domande in violazione dell’art. 112 c.p.c..
art. 360-bis c.p
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n.
art. 111 Cost
Ricorre effettivamente l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale, ma nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.
art. 384 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 29996/2021 R.G. e al n. 31137/2021 propost i da: MONACELLI MAURIZIO, MONTERISO ANDREA, MORGERA LUIGI, NICOLAI PIERO, OSTERA SALVATORE, PITTALIS PIER LUIGI, RIMOLDI BRUNO, RISCICA LIZZIO CARMELO CORRADO, ROCCELLA SALVINA, ROSSI GIAN PAOLO, ROVATI DAVIDE, SALA MARTINA TERESA, SANFILIPPO AMALIA, SANTARONE MARINA, SANTARONI LUCIANO, SAVIGNANO LUCIA CARLA, SCACCABAROZZI GIANLORENZO, SCATIZZI MARCO, SCIALPI LORENZO, SIMONETTA MARIA FRANCESCA, SMANIA NICOLA, SPERONI LUIGI, STARVAGGI STEFANO, STURARO GLORIA, TARAS MARGHERITA, TEDESCHI ALESSANDRO, TRAVELLA BRUNO, TRIMBOLI CARLO, VALLEGIOVANNI, VOLTOLINI ANNALISA, ZANARDI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrente- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lirappresenta e difende -controricorrenti- nonché sui ricorsi proposti da RAMPINELLI FEDERICO, RASI CALDOGNO ELENA, RECCHIA ANDREA, REEDY FRANCIS MILTON, REGNO ROBERTO, REITANO FRANCESCO RINALDO, RICCIARDI ENRICO, RICHIERI ALBERTO, RIGON EMANUELA, RIITANO GIUSEPPE, RISPOGLIATI ROSELLA, RIZZOTTI MARIA, ROMANO GIOVANNI, RONDINONE ANNUNZIATA, ROSATI MARIA, ROSSETTI ANGELO, ROSSI ALDO, ROSSI ALESSANDRO GIACOMO GIORGIO, ROSSI CARLA, ROSSI GIULIA, ROSSI MARA, RUGA PATRIZIA, RUGGERI PIERA, SANTESE MARTINA, SANTESE MARIANNA, RUGGIERO EDOARDO, RUGGIERO GIULIO, RUGGIERO VINCENZO, RUIU PIER LUIGI, RUSSO GIAMPIERO, RUSSO LUIGI, SABETTA ORESTE VITTORIO ANTONIO, SACCHI GIOVANNI, SALVI SIMONE, SALVIA ROCCA, SANDRELLI ANTONELLA, SANTAMARIA VINCENZO, SANTANDREA STEFANO, SANTERAMO RUGGIERO, SANTONOCITO GIANCARLO, SANTONOCITO GIUSEPPE, SARDI SONIA, SARTO RENATA, SARULLO FILIPPO MARIA, SASSI ANNA, SAVIO TOMMASO, SCARANO MARIATERESA, SCHIANO DI VISCONTEMICHELE, SCIACCA PARRINELLO VITO, SCIASCIA CROCE, SCILIPOTI ISGRÒ DOMENICO, SCILLITANI ALFREDO, SCOTTO MARIO, SECONDARI CLAUDIO, SEMENZATO SANDRO, SERAFINI STEFANO, SETTEMBRINI SILVIO, SETTIN ALESSANDRO GIUSEPPE, SGROMO GIUSEPPE, SGRULLETTA MICHELE, SIDONI ANGELO, SILVI LIVIA IVANA, SOGNO GIORGIO, SONAGLIONI DARIO, SONCINI SILVANA, SORRENTINO PAOLO, SPERA DONATO, SPITALE CONCETTINA, SPUNTICCHIA GIORGIO, STEFANI ROBERTO, STELLATO CRISTIANA, STIMOLO CLEMENTINA, STOPAZZOLO GIAMPAOLO, STRUFFI TIZIANA, STURNIOLO MATTIA MARIA, TACCONI GIANFRANCO, TALAMONTI SILVIA, TALLER MARIA CRISTINA, TARTAGLIA GIANPANFILO, TARTAGLIONE FRANCESCO, TASINI ENRICO, TENTONI GIOVANNINO, TESSER ALBERTO, TESTA ALESSANDRA, TIBALDO MARIO, TIRABASSO GENNARINO, TISSELLI ANNA, TODISCO LUCIA, TOMA ELEONORA, TONELLI MASSIMO, TONIETTI LUCIANO, TORDINO SALVATORE, TOSCANO ARCANGELO, TOSI FRANCESCA, TOSI GIANPAOLO, TRAMARIN ANDREA, TREVISANATO PAOLO, TROCINO GIUSEPPE, TROMBETTA MARIA ANTONIA, TURBATI MAURIZIO, TUROLLA GIANNI MICHELE, VALDATTA ANTONIO, VALENTI BIAGIO, VALENTINI RITA, VANZELLI ALESSANDRO, VARANO EDOARDO, VARRIALE ANTONIO, VECCHIONE ANDREA, VELOCE MARIA GRAZIA, VENNERI PASQUALE, VENTURINO EZIO, VERDUCHI ROBERTO, VERRECCHIA PAOLO, VETTORI ROBERTO CESARE, VEZZOLA EDOARDO, VIANELLO SANDRA, VILLA GRAZIELLA, VILLANI MANFREDI, VILLANI ROSVALDO, VILLANI VITTORIO, VISCONTI ANNA MARIA, VISCONTI ROSELLA, VITA GIULIA ANNA CARMEN, VITALE DOMENICO, VITIELLO ROSANNA, VITTORIOSO ANGELA, ZABARELLA MARINA, ZAFFARANO ANGELA, ZAMBELLI MASSIMO, ZAMBONI ALESSANDRA, ZANE ANNA MARIA, ZANNI GIULIANO CARLO, ZANZOT STEFANO, ZARDINI RENATO, ZECHINI FABRIZIO, ZENI BRUNA, ZENNARO BRUNO, ZINZINI ENRICA, ZIPOLI ELENA, ZIPPI PAOLA, ZOCCHI BIANCA ELENA, ZONCA MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lirappresenta e difende -controricorrenti- IUDICONE ROBERTO, KOVERECH ALEARDO, LA FROSCIA ANGIOLETTA, LA PADULA ANTONIO, LALLA FLORINDO, LAMBERTI VINCENZO, LEONE MANUELA, LIETTI GIUSEPPE, LIRATO CARMELA, LORETUCCI BRUNO, LOVATO GIAMPIERO, LUCATELLI MAURIZIO, LUPO STEFANIA, MACARIO MARIA ELENA, MAGGIO PIETRO, MAINA GIOVANNI, MAIOLO PASQUALE, MAIORANA CARLO, MALAGUTI MARIA TERESA, MAMMOLITI SERAFINA, MANFREDINI PIERO, MARANDOLA SERGIO, MARCATO PAOLO, MARELLO PIER GIORGIO, MARINI ALESSANDRO, MARINI ROBERTO, MARINO LUCIA, MARTINELLI ANTONELLA, MARZIOLO ROBERTO, MASSOCCO DANIELA SIMONETTA, MAURI LAURA, MAZZACUVA DOMENICO, MAZZAGLIA VINCENZO, MENCONI GIANFRANCO, MEO RAFFAELE, MERLINI PIERA ANGELICA, MICHELOTTI ROBERTO, MINGUCCI MARIA PIA, MISELLI MARCO, MINNITI ANTONIETTA, MIRAGLIA ALBERTO, MITTERHOFER GUNTHER, MORANDI PAOLO, MORELLI FRANCO, MORELLI MICHELE, MORGAGNI GIAN LUIGI, MOSCARELLA GABRIELLA, MOTTA FRANCESCO, MUSSO PAOLO, NANNI DANIELA, NANNI GIUSEPPE, NAPOLITANOSALVATORE, NEGRATI MARA, NERI ANDREA, NICOLAI MICHELE, NOCIVELLI PAOLO, OLIANA STEFANO, OLIVO GIOVANNI, OLTRAMARI PATRIZIA, OSENGA GIUSEPPE, PALLINI RITA, PANICUCCI MASSIMO, PANSINI STEFANO, PAOLUCCI ROBERTO, PAPPALARDO MARIA PIA, PARENTE ESTERINA, PARRETTI MAURO, PASINI ANDREA, PASTORE JUAN CARLOS, PASTORELLI MARIO, PATIES CARLO TERENZIO, PEASSO RICCARDO, PECORARO LUIGI, PECORARO STEFANO, PELONE MASSIMO, PENNISI GIUSEPPE MARIA, PEPE ADOLFO, PESCE COSIMO, PESCO DONATELLA, PETRERA VITO, PETRINI PIERLUIGI, PIECHE SERGIO, PINNA MARIA LAURA, PIREDDA NICOLINO, PISANI ROBERTO, POLIDORI VINCENZO, PONZONE SIMONA, PUGLISI FLAVIA MARISTELLA, PUGLISI SALVATORE, PUZIO EUGENIO, QUERO MARIA ANNA, RADAELLI ANNA, RADAELLI EUGENIO, RAIMONDI MARIA, RESCINITI CLELIA, RIBOLDI ALBERTO, RICCITELLI SERGIO, RIGHI GIOVANNI, RINI ROSA, RIZZO FILIPPO, ROBELLO CESARE, ROSSI CAMILLO, RUBERA ANTONINO, RUSSO GAETANO, RUZZI LUIGINA, SACCO OLIVIERO, SALA ELISABETTA, SALCUNI MARIA ROSA ANNA MICHELINA, SAMMARCO MARCO, SANDRINI RENZO, SANT'UNIONE PAOLA, SANTAMARIA GUIDO, SANTONOCETO ROSA, SANTILLO IGINO PASQUALE, SAPIENZA GIUSEPPE, SARACENO MARIA RITA, GIORGIANNI ANDREA, GIORGIANNI ANTONIO, SARNELLI ANNA, SAVICA VINCENZO, SCACCIAFRATTE PASQUALINA, SCALA ANNA MARIA, SCARANO GAETANA, MENNILLO CONSIGLIA, MENNILLO FRANCA, SCARDAPANE ANGELO, SCIARRONE FRANCA, SCOTTÀ CARLA, SCOTTI MARIO, SCOTTO MARINA, SEGURO GIORGIO, SETTE MARIAROSA, SGAVICCHIA ALESSANDRO, SIENA MATTEO, SILORI FERNANDO, SILVESTRI ROSANGELA, SIRI GIOVANNI, SPINA VINCENZO, TABACCHI LIVIA, TALAMONA GIANCARLO, TALIANI UMBERTO, TARDINO ROSAMARIA, TAZZINI LUCIA, TERRAGNA FRANCESCO MARIA, TISALBO PIETRO VINCENZO, TONARELLI CARLO, TONIN PAOLO, TORTI ALESSIO, TOSINI STEFANO VALERIO, TRABALLESI MARCO, TRABUCCI ANTONIO, TRANQUILLI ANTONIO, TUCCI INNOCENZO, TUSCANO CARMELA, VACCA MARIO, VALANZANO ROSA, VALDEVIT MARIA, VALLI GIORGIO, VANIN MAURIZIO, VARANINIPAOLO, VENERUCCI DELIA, VIESTI UGO, VIGNANDO ROBERTO, VISETTI ENRICO MARIA, VULPI IVO, ZAMPAGLIONE MARIA LUCIANA, ZANATTA FERDINANDO, ZANELLI ROBERTO, ZANETTE GIOVANNA, ZANINETTA MARIA GIOVANNA, ZUCCARO INNOCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lirappresenta e difende -controricorrenti- RAMA GIANPAOLO GALILEO, elettivamente domiciliato in TRENTO VIA PETRARCA 8, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIETRO STEFANO (GMPSFN68T06L378O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- SETTIMI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLOFABRIZIO (CRSFRZ62M06D612Q) rappresentato e difeso dall'avvocato RUGGIERO DOMENICO GIOVANNI (RGGDNC69A11F839Y) -ricorrente- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3181/2021 depositata il 30/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere ENRICO SCODITTI. Rilevato che: un vasto gruppo di medici specializzati convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiedendo la condanna al pagamento dell’adeguata remunerazione per i corsi frequentati e comunque la condanna al risarcimento del danno.

Successivamente alla costituzione della parte convenuta spiegarono intervento in giudizio altri medici. Il Tribunale adito, per quanto qui rileva, dichiarò inammissibili gli interventi ed accolse la domanda solo in favore di alcuni medici. Proposti appelli avverso detta sentenza, con sentenza di data 30 aprile 2021 la Corte d’appello di Roma li rigettò, con condanna alla rifusione delle spese processuali. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che ammissibili erano gli interventi ma ad essi, essendo avvenuti dopo l’udienza di comparizione, era opponibile l’eccezione di prescrizione sollevata nei confronti degli attori e che la reiterazione didetta eccezione in appello non richiedeva l’impugnazione incidentale, trattandosi di eccezione già proposta in primo grado.

Aggiunse, premessa la decorrenza della prescrizione decennale a partire dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370 del 1999, che la prescrizione era maturata, posto che il primo ed unico atto interruttivo era l’atto di citazione e quello di intervento, e che il motivo di censura riguardante le iscrizioni antecedenti il 1982 restava assorbito a seguito del rigetto dell’appello per avvenuta prescrizione. Osservò, infine, che doveva essere rigettato il motivodi gravame relativo ai medici immatricolatisi dopo il 1991, successivamente all’attuazione delle direttive comunitarie mediante il d. lgs. n. 257 del 1991.

Hanno proposto ricorso per cassazione Maurizio Monacelli e altri sulla base di cinque motivi. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione Federico Rampinelli e altri sulla base di tre motivi, Roberto Iudicone ed altri sulla base di tre motivi, Alessandro Settimi sulla base di un motivo, Giampaolo Galileo Rama sulla base di quattro motivi. Resistono con unico controricorso a ciascun ricorso le Amministrazioni originariamente convenute; al ricorso proposto da Alessandro Settimi ed a quello proposto da Giampaolo Galileo Rama resiste soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria da Roberto Iudicone e gli altri medici. Considerato che: va previamente disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., delle impugnazioni iscritte sotto il n.r.g. 29996 del 2021 e ad esse di quella iscritta con n.r.g. 31137 del 2021, la quale, essendo stata chiamata all’odierna adunanza, è stata oggetto di separata ordinanza dispositiva della riunione con quelle iscritte nell’ambito del n.r.g. 29996 del 2021.

Muovendo dal ricorso proposto per primo, con il primo motivo si denuncia illegittima introduzione della nuova domanda in appello, in particolare si denuncia che in relazione agli interventi, avvenuti dopo la prima udienza, non era stata reiterata l’eccezione di prescrizione. Il motivo è fondato. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso (Cass. n. 32720 del 2023).

E’ incontroverso che successivamente all’intervento non sia stata riproposta alcuna eccezione di prescrizione, essendosi la parte convenuta limitata in sede di precisazione delle conclusioni a riportarsi «a tutti gli scritti difensivi e ai verbali di causa», che è comportamento processuale chiaramente inidoneo ad integrare l’eccezione in discorso, sia perché quest’ultima va proposta nella prima difesa successiva (Cass. n. 315 del 2012), sia perché il richiamo è a scritti e verbali nei quali manca la tempestiva introduzione dell’eccezione nei confronti degli interventori.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha fatto applicazione della legge essendosi limitata a richiamare i precedenti giurisprudenziali. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.. Osserva la parte ricorrente che la prescrizione decorre dall’emanazione del D.P.C.M. del 2007, poiché solo a tale data si è verificata la cessazione dell’inadempimento dello Stato italiano. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..

La parte ricorrente, stante la non intervenuta prescrizione del diritto e l’assorbimento, ripropone i motivi di appello, non essendo state esaminate le domande in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Con il quintomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce del mutamento di giurisprudenza, si sarebbe dovuta disporre la compensazione delle spese L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi. Passando al ricorso proposto da Federico Rampinelli e altri, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 10 Cost., delle direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 1, 10, 11 e 12 prel., 2934, 2935 e 2938, 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 11 d. lgs. n. 370/1999,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi è stato dapprima attuato con il d. lgs. n. 257 del 1991 e da ultimo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 in attuazione del d. lgs. n. 368/1999 ed è solo da tale momento, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, che è stato attuato quanto disposto dalla disciplina comunitaria. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n.

1. La Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa. Questa Cortea più riprese - e, ancora di recente, con sentenza n. 36427 del 2022 e con ordinanze nn. 31311 del 2022, 31112 del 2022, 30507 del 2022, 28665 del 2022, e da ultimo con ordinanza n. 4082 del 2023- ha chiarito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la L. 29 dicembre 1990, n. 428e con il D.Lgs. n. 257 del 1991 e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l'opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,comma 300, non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal D.Lgs. n. 257 del 1991, di modo che il modello retributivo introdotto a seguito della L. n. 368 del 1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.

Resta così confermata la statuizione sulla prescrizione. Népossono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che, come pure si è ripetutamente detto, "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore nazionale determinare "nell'esercizio della propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. 31311; 18/10/2022, n. 30710; 18/10/2022, n. 30506).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 2, 3 e 10 Cost., delle direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 61, 62, 112, 1156, 116, 183 c.p.c., 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in relazione a Michele Schiano di Visconte, che aveva iniziato il proprio corso di specializzazione successivamente all’entrata in vigore della legge n. 257 del 1991, vi è mancanza di motivazione circa le ragioni del rigetto collegato alla data di inizio del corso di specializzazione.

Aggiunge che o il d. lgs. n. 257 del 1991 non è applicabile ai medici in discorso, ed allora dovrebbe trovare applicazione la tutela risarcitoria, o è applicabile e allora dovrebbe essere accolta la domanda proposta in via principale.Il motivo è inammissibile. Non risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. poiché in relazione ad un diritto di credito, quale quello che si collega all’iscrizione al corso in epoca successiva al 1991, non risulta indicata la causa petendi, che è profilo determinante ai fini dell’identificazione di un diritto eterodeterminato quale è il diritto di credito, ed in particolare non risulta indicato se fatto costitutivo sia l’obbligazione risarcitoria derivante dal mancato adempimento della direttiva comunitaria o la fonte legale (d. lgs. n. 257 del 1991).

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 2, 3 e 10 Cost., delle direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 112 e 132 c.p.c., 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è omessa pronuncia in relazione al motivo di appello proposto da Biagio Valenti il quale, dopo che il Tribunale aveva riconosciuto la spettanza della remunerazione in base all’art. 11 l. n. 370 del 1999, aveva censurato la decisione per il mancato utilizzo del parametro corretto e per avere negato sia la rivalutazione monetaria che gli interessi compensativi.

Il motivo è infondato. Ricorre effettivamente l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale, ma nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (da ultimo Cass. n. 17416 del 2023).

In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art.11 della l. n.370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art.11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante, Cass. sez.

U. n. 30649 del 2018). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore deimedici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gliinteressi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (da ultimo Cass. n. 13285 del 2020 e n. 1641 del 2020).

L’esito della decisione di appello avrebbe dovuto dunque essere di infondatezza dell’impugnazione. Passando al ricorso proposto da Roberto Iudicone ed altri, con il primomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 2, 3 e 10 Cost., 105, 112, 268 e 345 c.p.c., 2934, 2935 e 2938 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod.proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la preclusione rispetto agli interventi opera sul piano istruttorio, e non su quello assertorio, per cui le Amministrazioni convenute avrebbero dovuto nella prima difesa utile prendere posizione sulle domande proposte dagli interventori, senza che nei loro confronti potesse intendersi estesa l’eccezione di prescrizione inizialmente sollevata.

Aggiunge che la parte convenuta non ha depositato alcuna memoria e che in sede di precisazione delle conclusioni si è limitata a riportarsi «a tutti gli scritti difensivi e ai verbali di causa». Il motivo è fondato per la stessa ragione di fondatezza del primo motivo del ricorso proposto per primo. Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 10 Cost., delle direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 1, 10, 11 e 12 prel., 2934, 2935 e 2938, 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 11 d. lgs. n. 370/1999,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi è stato dapprima attuato con il d. lgs. n. 257 del 1991 e da ultimo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 in attuazione del d. lgs. n. 368/1999 ed è solo da tale momento, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, che è stato attuato quanto disposto dalla disciplina comunitaria. L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 2, 3 e 10 Cost., delle direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 61, 62, 112, 115, 116, 183 c.p.c., 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, in relazione a Giuseppe Maria Pennisi, Gaetano Russo e Mariarosa Sette, che avevano iniziato il proprio corso di specializzazione successivamente all’entrata invigore della legge n. 257 del 1991, vi è mancanza di motivazione circa le ragioni del rigetto collegato alla data di inizio del corso di specializzazione. Aggiunge che o il d. lgs. n. 257 del 1991 non è applicabile ai medici in discorso, ed allora dovrebbe trovare applicazione la tutela risarcitoria, o è applicabile e allora dovrebbe essere accolta la domanda proposta in via principale.

Il motivo è inammissibile. Non risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. poiché in relazione ad un diritto di credito, quale quello che si collega all’iscrizione al corso in epoca successiva al 1991, non risulta indicata la causa petendi, che è profilo determinante ai fini dell’identificazione di un diritto eterodeterminato quale è il diritto di credito, ed in particolare non risulta indicato se fatto costitutivo sia l’obbligazione risarcitoria derivante dal mancato adempimento della direttiva comunitaria o la fonte legale (d. lgs. n. 257 del 1991).

Passando al ricorso proposto da Giampaolo Galileo Rama, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2938 cod. civ. e 268 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, non avendo la parte convenuta sollevato l’eccezione di prescrizione nei confronti dell’interventore, erroneamente la corte territoriale ha ritenuto estesa a quest’ultimo l’eccezione sollevata nei confronti degli attori. Il motivo è fondato per la stessa ragione di fondatezza del primo motivo del ricorso proposto per primo.Esso è ulteriormente fondato, perché correttamente adombra che si fosse formato giudicato interno sulla mancanza di deduzione dell’eccezione di prescrizione già per effetto della sentenza di primo grado, non essendovi stato appello incidentale condizionato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329, 333, 346 e 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che la parte convenuta non avesse l’onere di proporre l’impugnazione incidentale con riferimento alla questione della prescrizione. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329, 333, 346 e 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non si è avveduta che non risultano rispettati neanche i requisiti per la riproposizione in appello dell’eccezione ai sensi dell’art. 346.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione 2935 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’eccezione di prescrizione è stata sollevata genericamente, senza indicazione dell’epoca di decorrenza, e che comunque la decorrenza della prescrizione non ha avuto ancora inizio permanendo la situazione di inadempienza dello Stato italiano alle direttive comunitarie, oppure è da intendersi decorrente dal D.P.C.M. del 7 marzo 2007. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

Passando infine al ricorso proposto da Alessandro Settimi, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2934 e 2935 cod. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo. Osserva la parte ricorrente che il diritto di credito risarcitorio è ancora in vita e non risulta estinto per prescrizione, non potendo quest’ultima decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 ed alla luce dell’oggettiva incertezza presente nell’ordinamento. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni di inammissibilità del primo motivo del ricorso proposto da Federico Rampinelli e altri.

Le spese del giudizio di cassazione relative sia al ricorso per cassazione proposto da Federico Rampinelli e altri, sia al ricorso proposto da Alessandro Settimi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di ricorsi proposti in ordine ad una questione su cui l’orientamento di questa Corte, all’epoca di proposizione dei ricorsi, era consolidato in termini chiari ed inequivoci. Poiché il ricorso proposto da Federico Rampinelli e altri e quello proposto da Alessandro Settimi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dispone la riunione al presente procedimento di quello relativo al n.r.g. 31137/2021. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto da MONACELLI MAURIZIO, MONTERISO ANDREA, MORGERA LUIGI, NICOLAI PIERO, OSTERA SALVATORE, PITTALIS PIER LUIGI, RIMOLDI BRUNO, RISCICA LIZZIO CARMELO CORRADO, ROCCELLA SALVINA, ROSSI GIAN PAOLO, ROVATI DAVIDE, SALA MARTINA TERESA, SANFILIPPO AMALIA, SANTARONE MARINA, SANTARONI LUCIANO, SAVIGNANO LUCIA CARLA, SCACCABAROZZI GIANLORENZO, SCATIZZI MARCO, SCIALPI LORENZO, SIMONETTA MARIA FRANCESCA, SMANIA NICOLA, SPERONI LUIGI, STARVAGGI STEFANO, STURARO GLORIA, TARAS MARGHERITA, TEDESCHI ALESSANDRO, TRAVELLA BRUNO, TRIMBOLI CARLO, VALLE GIOVANNI, VOLTOLINI ANNALISA, ZANARDI CLAUDI, con assorbimento del ricorso per il resto; accoglie il primo motivo del ricorso proposto da IUDICONE ROBERTO, KOVERECH ALEARDO, LA FROSCIA ANGIOLETTA, LA PADULA ANTONIO, LALLA FLORINDO, LAMBERTI VINCENZO, LEONE MANUELA, LIETTI GIUSEPPE, LIRATO CARMELA, LORETUCCI BRUNO, LOVATO GIAMPIERO, LUCATELLI MAURIZIO, LUPO STEFANIA, MACARIO MARIA ELENA, MAGGIOPIETRO, MAINA GIOVANNI, MAIOLO PASQUALE, MAIORANA CARLO, MALAGUTI MARIA TERESA, MAMMOLITI SERAFINA, MANFREDINI PIERO, MARANDOLA SERGIO, MARCATO PAOLO, MARELLO PIER GIORGIO, MARINI ALESSANDRO, MARINI ROBERTO, MARINO LUCIA, MARTINELLI ANTONELLA, MARZIOLO ROBERTO, MASSOCCO DANIELA SIMONETTA, MAURI LAURA, MAZZACUVA DOMENICO, MAZZAGLIA VINCENZO, MENCONI GIANFRANCO, MEO RAFFAELE, MERLINI PIERA ANGELICA, MICHELOTTI ROBERTO, MINGUCCI MARIA PIA, MISELLI MARCO, MINNITI ANTONIETTA, MIRAGLIA ALBERTO, MITTERHOFER GUNTHER, MORANDI PAOLO, MORELLI FRANCO, MORELLI MICHELE, MORGAGNI GIAN LUIGI, MOSCARELLA GABRIELLA, MOTTA FRANCESCO, MUSSO PAOLO, NANNI DANIELA, NANNI GIUSEPPE, NAPOLITANO SALVATORE, NEGRATI MARA, NERI ANDREA, NICOLAI MICHELE, NOCIVELLI PAOLO, OLIANA STEFANO, OLIVO GIOVANNI, OLTRAMARI PATRIZIA, OSENGA GIUSEPPE, PALLINI RITA, PANICUCCI MASSIMO, PANSINI STEFANO, PAOLUCCI ROBERTO, PAPPALARDO MARIA PIA, PARENTE ESTERINA, PARRETTI MAURO, PASINI ANDREA, PASTORE JUAN CARLOS, PASTORELLI MARIO, PATIES CARLO TERENZIO, PEASSO RICCARDO, PECORARO LUIGI, PECORARO STEFANO, PELONE MASSIMO, PENNISI GIUSEPPE MARIA, PEPE ADOLFO, PESCE COSIMO, PESCO DONATELLA, PETRERA VITO, PETRINI PIERLUIGI, PIECHE SERGIO, PINNA MARIA LAURA, PIREDDA NICOLINO, PISANI ROBERTO, POLIDORI VINCENZO, PONZONE SIMONA, PUGLISI FLAVIA MARISTELLA, PUGLISI SALVATORE, PUZIO EUGENIO, QUERO MARIA ANNA, RADAELLI ANNA, RADAELLI EUGENIO, RAIMONDI MARIA, RESCINITI CLELIA, RIBOLDI ALBERTO, RICCITELLI SERGIO, RIGHI GIOVANNI, RINI ROSA, RIZZO FILIPPO, ROBELLO CESARE, ROSSI CAMILLO, RUBERA ANTONINO, RUSSO GAETANO, RUZZI LUIGINA, SACCO OLIVIERO, SALA ELISABETTA, SALCUNI MARIA ROSA ANNA MICHELINA, SAMMARCO MARCO, SANDRINI RENZO, SANT'UNIONE PAOLA, SANTAMARIA GUIDO, SANTONOCETO ROSA, SANTILLO IGINO PASQUALE, SAPIENZA GIUSEPPE, SARACENO MARIA RITA, GIORGIANNI ANDREA, GIORGIANNI ANTONIO, SARNELLI ANNA, SAVICA VINCENZO, SCACCIAFRATTE PASQUALINA, SCALA ANNA MARIA, SCARANO GAETANA, MENNILLO CONSIGLIA, MENNILLO FRANCA, SCARDAPANE ANGELO, SCIARRONE FRANCA, SCOTTÀ CARLA, SCOTTI MARIO, SCOTTO MARINA, SEGURO GIORGIO, SETTE MARIAROSA, SGAVICCHIA ALESSANDRO, SIENA MATTEO, SILORI FERNANDO, SILVESTRI ROSANGELA, SIRI GIOVANNI, SPINA VINCENZO, TABACCHI LIVIA, TALAMONA GIANCARLO, TALIANI UMBERTO, TARDINO ROSAMARIA, TAZZINI LUCIA, TERRAGNA FRANCESCO MARIA, TISALBO PIETRO VINCENZO, TONARELLI CARLO, TONIN PAOLO, TORTI ALESSIO, TOSINI STEFANO VALERIO, TRABALLESI MARCO, TRABUCCI ANTONIO, TRANQUILLI ANTONIO, TUCCI INNOCENZO, TUSCANO CARMELA, VACCA MARIO, VALANZANO ROSA, VALDEVIT MARIA, VALLI GIORGIO, VANIN MAURIZIO, VARANINI PAOLO, VENERUCCI DELIA, VIESTI UGO, VIGNANDO ROBERTO, VISETTI ENRICO MARIA, VULPI IVO, ZAMPAGLIONE MARIA LUCIANA, ZANATTA FERDINANDO, ZANELLI ROBERTO, ZANETTE GIOVANNA, ZANINETTA MARIA GIOVANNA, ZUCCARO INNOCENZO, dichiarando inammissibile il terzo motivo ed assorbito il secondo motivo; accoglie il primo motivo del ricorso proposto da Giampaolo Galileo Rama, con assorbimento degli altri motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità in relazione ai ricorsi accolti; rigetta il ricorso proposto da RAMPINELLI FEDERICO, RASI CALDOGNO ELENA, RECCHIA ANDREA, REEDY FRANCIS MILTON, REGNO ROBERTO, REITANO FRANCESCO RINALDO, RICCIARDI ENRICO, RICHIERI ALBERTO, RIGON EMANUELA, RIITANO GIUSEPPE, RISPOGLIATI ROSELLA, RIZZOTTI MARIA, ROMANO GIOVANNI, RONDINONE ANNUNZIATA, ROSATI MARIA, ROSSETTI ANGELO, ROSSI ALDO, ROSSI ALESSANDRO GIACOMO GIORGIO, ROSSI CARLA, ROSSI GIULIA, ROSSI MARA, RUGA PATRIZIA, RUGGERI PIERA, SANTESE MARTINA, SANTESE MARIANNA, RUGGIERO EDOARDO, RUGGIERO GIULIO, RUGGIERO VINCENZO, RUIU PIER LUIGI, RUSSO GIAMPIERO, RUSSO LUIGI, SABETTA ORESTE VITTORIO ANTONIO, SACCHI GIOVANNI, SALVI SIMONE, SALVIA ROCCA, SANDRELLI ANTONELLA, SANTAMARIA VINCENZO, SANTANDREA STEFANO, SANTERAMO RUGGIERO, SANTONOCITO GIANCARLO, SANTONOCITO GIUSEPPE, SARDI SONIA, SARTO RENATA, SARULLO FILIPPO MARIA, SASSI ANNA, SAVIO TOMMASO, SCARANO MARIATERESA, SCHIANO DI VISCONTE MICHELE, SCIACCA PARRINELLO VITO, SCIASCIA CROCE, SCILIPOTI ISGRÒ DOMENICO, SCILLITANI ALFREDO, SCOTTO MARIO, SECONDARI CLAUDIO, SEMENZATO SANDRO, SERAFINI STEFANO, SETTEMBRINI SILVIO, SETTIN ALESSANDRO GIUSEPPE, SGROMO GIUSEPPE, SGRULLETTA MICHELE, SIDONI ANGELO, SILVI LIVIA IVANA, SOGNO GIORGIO, SONAGLIONI DARIO, SONCINI SILVANA, SORRENTINO PAOLO, SPERA DONATO, SPITALE CONCETTINA, SPUNTICCHIA GIORGIO, STEFANI ROBERTO, STELLATO CRISTIANA, STIMOLO CLEMENTINA, STOPAZZOLO GIAMPAOLO, STRUFFI TIZIANA, STURNIOLO MATTIA MARIA, TACCONI GIANFRANCO, TALAMONTI SILVIA, TALLER MARIA CRISTINA, TARTAGLIA GIANPANFILO, TARTAGLIONE FRANCESCO, TASINI ENRICO, TENTONI GIOVANNINO, TESSER ALBERTO, TESTA ALESSANDRA, TIBALDO MARIO, TIRABASSO GENNARINO, TISSELLI ANNA, TODISCO LUCIA, TOMA ELEONORA, TONELLI MASSIMO, TONIETTI LUCIANO, TORDINO SALVATORE, TOSCANO ARCANGELO, TOSI FRANCESCA, TOSI GIANPAOLO, TRAMARIN ANDREA, TREVISANATO PAOLO, TROCINO GIUSEPPE, TROMBETTA MARIA ANTONIA, TURBATI MAURIZIO, TUROLLA GIANNI MICHELE, VALDATTAANTONIO, VALENTI BIAGIO, VALENTINI RITA, VANZELLI ALESSANDRO, VARANO EDOARDO, VARRIALE ANTONIO, VECCHIONE ANDREA, VELOCE MARIA GRAZIA, VENNERI PASQUALE, VENTURINO EZIO, VERDUCHI ROBERTO, VERRECCHIA PAOLO, VETTORI ROBERTO CESARE, VEZZOLA EDOARDO, VIANELLO SANDRA, VILLA GRAZIELLA, VILLANI MANFREDI, VILLANI ROSVALDO, VILLANI VITTORIO, VISCONTI ANNA MARIA, VISCONTI ROSELLA, VITA GIULIA ANNA CARMEN, VITALE DOMENICO, VITIELLO ROSANNA, VITTORIOSO ANGELA, ZABARELLA MARINA, ZAFFARANO ANGELA, ZAMBELLI MASSIMO, ZAMBONI ALESSANDRA, ZANE ANNA MARIA, ZANNI GIULIANO CARLO, ZANZOT STEFANO, ZARDINI RENATO, ZECHINI FABRIZIO, ZENI BRUNA, ZENNARO BRUNO, ZINZINI ENRICA, ZIPOLI ELENA, ZIPPI PAOLA, ZOCCHI BIANCA ELENA, ZONCA MARINA; dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da ALESSANDRO SETTIMI; condanna RAMPINELLI FEDERICO, RASI CALDOGNO ELENA, RECCHIA ANDREA, REEDY FRANCIS MILTON, REGNO ROBERTO, REITANO FRANCESCO RINALDO, RICCIARDI ENRICO, RICHIERI ALBERTO, RIGON EMANUELA, RIITANO GIUSEPPE, RISPOGLIATI ROSELLA, RIZZOTTI MARIA, ROMANO GIOVANNI, RONDINONE ANNUNZIATA, ROSATI MARIA, ROSSETTI ANGELO, ROSSI ALDO, ROSSI ALESSANDRO GIACOMO GIORGIO, ROSSI CARLA, ROSSI GIULIA, ROSSI MARA, RUGA PATRIZIA, RUGGERI PIERA, SANTESE MARTINA, SANTESE MARIANNA, RUGGIERO EDOARDO, RUGGIERO GIULIO, RUGGIERO VINCENZO, RUIU PIER LUIGI, RUSSO GIAMPIERO, RUSSO LUIGI, SABETTA ORESTE VITTORIO ANTONIO, SACCHI GIOVANNI, SALVI SIMONE, SALVIA ROCCA, SANDRELLI ANTONELLA, SANTAMARIA VINCENZO, SANTANDREA STEFANO, SANTERAMO RUGGIERO, SANTONOCITO GIANCARLO, SANTONOCITO GIUSEPPE, SARDI SONIA, SARTO RENATA, SARULLO FILIPPO MARIA, SASSI ANNA, SAVIO TOMMASO, SCARANO MARIATERESA, SCHIANO DIVISCONTE MICHELE, SCIACCA PARRINELLO VITO, SCIASCIA CROCE, SCILIPOTI ISGRÒ DOMENICO, SCILLITANI ALFREDO, SCOTTO MARIO, SECONDARI CLAUDIO, SEMENZATO SANDRO, SERAFINI STEFANO, SETTEMBRINI SILVIO, SETTIN ALESSANDRO GIUSEPPE, SGROMO GIUSEPPE, SGRULLETTA MICHELE, SIDONI ANGELO, SILVI LIVIA IVANA, SOGNO GIORGIO, SONAGLIONI DARIO, SONCINI SILVANA, SORRENTINO PAOLO, SPERA DONATO, SPITALE CONCETTINA, SPUNTICCHIA GIORGIO, STEFANI ROBERTO, STELLATO CRISTIANA, STIMOLO CLEMENTINA, STOPAZZOLO GIAMPAOLO, STRUFFI TIZIANA, STURNIOLO MATTIA MARIA, TACCONI GIANFRANCO, TALAMONTI SILVIA, TALLER MARIA CRISTINA, TARTAGLIA GIANPANFILO, TARTAGLIONE FRANCESCO, TASINI ENRICO, TENTONI GIOVANNINO, TESSER ALBERTO, TESTA ALESSANDRA, TIBALDO MARIO, TIRABASSO GENNARINO, TISSELLI ANNA, TODISCO LUCIA, TOMA ELEONORA, TONELLI MASSIMO, TONIETTI LUCIANO, TORDINO SALVATORE, TOSCANO ARCANGELO, TOSI FRANCESCA, TOSI GIANPAOLO, TRAMARIN ANDREA, TREVISANATO PAOLO, TROCINO GIUSEPPE, TROMBETTA MARIA ANTONIA, TURBATI MAURIZIO, TUROLLA GIANNI MICHELE, VALDATTA ANTONIO, VALENTI BIAGIO, VALENTINI RITA, VANZELLI ALESSANDRO, VARANO EDOARDO, VARRIALE ANTONIO, VECCHIONE ANDREA, VELOCE MARIA GRAZIA, VENNERI PASQUALE, VENTURINO EZIO, VERDUCHI ROBERTO, VERRECCHIA PAOLO, VETTORI ROBERTO CESARE, VEZZOLA EDOARDO, VIANELLO SANDRA, VILLA GRAZIELLA, VILLANI MANFREDI, VILLANI ROSVALDO, VILLANI VITTORIO, VISCONTI ANNA MARIA, VISCONTI ROSELLA, VITA GIULIA ANNA CARMEN, VITALE DOMENICO, VITIELLO ROSANNA, VITTORIOSO ANGELA, ZABARELLA MARINA, ZAFFARANO ANGELA, ZAMBELLI MASSIMO, ZAMBONI ALESSANDRA, ZANE ANNA MARIA, ZANNI GIULIANO CARLO, ZANZOT STEFANO, ZARDINI RENATO, ZECHINI FABRIZIO, ZENI BRUNA, ZENNARO BRUNO, ZINZINI ENRICA, ZIPOLI ELENA, ZIPPI PAOLA, ZOCCHI BIANCA ELENA, ZONCA MARINA al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 31.350,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed oltre alla somma di Euro 6.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna Alessandro Settimi al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed oltre alla somma di Euro 300,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod.