Court dismisses water utility's appeal, ruling unpaid sewage fees are unjust enrichment when service fails due to non-user fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal extinguished due to the appellant's waiver while rejecting the incidental appeal against the water utility company. The lower courts had ordered the utility to refund ten years of sewage fees because the treatment plant in Castiglione Chiavarese failed to operate, a fact not attributable to the user. The court affirmed that such payments constitute unjust enrichment requiring restitution when the service is unavailable due to causes outside the user's control.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 2033 c.c.: When a water treatment plant fails to provide service due to causes not imputable to the user, payments made for that period are considered unjust enrichment and must be refunded, as the lack of service negates the contractual consideration.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10008/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliat a in GENOVA VIALE SAULI 39/4, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro USBERTI ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SS GIACOMO E FILIPPO 31/5, presso lo studio dell’avvocato MUZIO GIULIO che larappresenta e difende; -controricorrente- nonchè sul controricorso incidentale proposto da IRETI S.P.A.,in persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO che lo rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 324/2023 depositata il07/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. RILEVATO CHE 1. La sig. Antonietta Usberti, quale utente del servizio idrico integrato nel territorio di Castiglione Chiavarese (GE), conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, la società IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune Castiglione Chiavarese (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo.
Con la sentenza n. 58/2021, il Giudice di Pace di Chiavari condannava IREN a corrispondere all’attrice le somme di cui aveva chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite. 2.Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 324/2023, depositata in data 7.2.2023, ha rigettato l’appello proposto da IREN ACQUA TIGULLIO e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari.
3. IREN ACQUE TIGULLIO s.p.a. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi. 3.1. Propone ricorso incidentale basato su sei motivi Ireti s.p.a. (già Società acqua Potabile S.r.l.). Resiste con controricorso IREN ACQUE TIGULLIO s.p.a.. 3.2.Resiste con controricorso al ricorso principale la Usberti. CONSIDERATO CHE 4. Con il primo motivo la ricorrente in via principale denuncia violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102; 4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 4.3.Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 4.4. Con il quarto motivo denuncia l’omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006; 4.5.Con il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006; 4.6.Con il sesto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c..
5. In data 27 novembre 2023 la società ricorrente, tramite l’avvocato Della Valle, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:
i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
6. Il r icorso incidentale si basa sugli stessi motivi, illustrati con argomentazioni di identico contenuto a quelli del ricorso principale. La società Ireti s.p.a. infatti denunzia:
1) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
2) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006:
3) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
4) omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c., nonché 5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006.;
6) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.; 6.1.il ricorso incidentale è nel suo complesso infondato, atteso che tutte le censure mosse alla sentenza impugnata e tutte le argomentazioni a sostegno sono state vagliate e rigettate in plurimi precedenti di questa Corte, ai quali va data continuità; si tratta (senza pretesa di completezza) di Cass. n.14042/2013; Cass. n. 24312/2014; Cass. n. 9500/2018; Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 11270/2020 fino alle più recenti Cass. n. 2361/2023; Cass. n. 26459/2023; Cass. n. 26230/2023; va al riguardo ribadito che:
a) la portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 355/2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge;
b) il pagamento effettuato in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è da considerarsi indebito, essendo irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio;
c) il pagamento non è più un tributo, per effetto del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, ma una tariffa, esigibile solo ove il gestore dia prova di aver fornito il servizio corrispondente, essendo suo l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa;
d) gli obblighi restitutori sono a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito; nel caso di subentro nel contratto ancora pendente, quale realizzantesi in caso di cessione di ramo d'azienda, essi gravano sulla parte subentrante;
f) la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l’applicazione del termine prescrizionale (decennale), in luogo di quello - più breve - fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, (che peraltro si applica solo alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono), a ciò non ostando che la pretesa trovi titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza;
7. Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, quanto al ricorso principale va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al medesimo; i l ricorso incidentale va rigettato. 7.1. Le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Usberti , seguono la soccombenza. Può invece disporsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra lericorrenti, principale e incidentale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le ricorrent i, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna l a ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00 , di cui 1.500,00per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Usberti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a