Ordinanza Interlocutoria — n. 10654/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21525/2021 R.G. proposto da: DELTA COLLAUDI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati MARGHERITIS FRANCESCA (avvfrancescamargheritis @varese.pecavvocati.it) e VALENZANO PAOLO (avvpaolovalenzano01@pec.ordine avvocativarese.it). -ricorrente- contro R.F.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in Roma, piazza C avour presso la C ancelleria della C orte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARI VALERIANO ( valerianoferrari@pec.ordineavvocatitorino .it). -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 393/2021 depositata il 08/04/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 115 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 10654/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria che soltanto richiama le conclusioni già assunte; parte resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la società ricorrente censura l’impugnata sentenza “per violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla sussistenza di alternative di mercato soddisfacenti, per non aver ritenuto sufficienti le allegazioni dell’attrice, nonché dell’art. 356, primo comma, cod. proc. civ. in tema di assunzione di prova per non aver assunto le richieste prove decisive sul tema”.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21525/2021 R.G. proposto da: DELTA COLLAUDI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati MARGHERITIS FRANCESCA (avvfrancescamargheritis @varese.pecavvocati.it) e VALENZANO PAOLO (avvpaolovalenzano01@pec.ordine avvocativarese.it). -ricorrente- contro R.F.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in Roma, piazza C avour presso la C ancelleria della C orte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARI VALERIANO ( valerianoferrari@pec.ordineavvocatitorino .it). -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 393/2021 depositata il 08/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Delta Collaudi s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 393/2021 dell’8 aprile 2021, con cui la Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto da R.F.T., ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, non definitiva, nel senso della reiezione della domanda della Delta Collaudi nei riguardi della RFT per mancanza di prova delle condizioni di cui all’art. 9 della L. 192/98.
Resiste con controricorso R.T.F.s.p.a.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria che soltanto richiama le conclusioni già assunte; parte resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la società ricorrente censura l’impugnata sentenza “per violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla sussistenza di alternative di mercato soddisfacenti, per non aver ritenuto sufficienti le allegazioni dell’attrice, nonché dell’art. 356, primo comma, cod. proc. civ. in tema di assunzione di prova per non aver assunto le richieste prove decisive sul tema”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza “per violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione alla mancata contestazione da parte di RFT delle allegazioni dell’attrice e all’onere della prova in tema di assenza di valide alternative economiche”.
3. Con il terzo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza “per violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. dell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla ritenuta insussistenza di abuso di dipendenza economica da parte di RFT a danno di Delta Collaudi”.
4. Con il quarto motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza “per violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla richiesta di adeguamento dei prezzi e all’iniquità dei prezzi applicati da RFT, dell’art. 356, primo comma, cod. proc. civ. in tema di assunzione di prova, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alle allegazioni di parte attrice in merito all’iniquità dei prezzi imposti da RFT .
5. Rileva il Collegio in via preliminare che il ricorso ha ad oggetto la materia di cui all’art. 9 della legge n. 192 del 1998, di competenza tabellare della Prima Sezione Civile di questa Corte.
6. Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trasmissione alla Prima Sezione Civile.
P.Q.M.
La Corte dispone la trasmissione del ricorso alla Prima Sezion