Cassation court dismisses appeal against civil court judgment regarding family law costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by a group of individuals against a lower court's judgment. The appellants sought to overturn the allocation of litigation costs, arguing procedural irregularities in the distribution of expenses among the parties. The court rejected these claims, upholding the original decision based on the established legal principles governing cost liability in civil proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. civ.: The Court of Cassation dismisses appeals where the lower court correctly applied statutory rules for allocating litigation costs without violating substantive or procedural guarantees.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20779/2021 R.G. proposto da: ABBATE GIUSEPPE, ABBIATI GIOVANNA VINCENZINA, ALOE SABINA, AZMERA TADELE HAILEYESUS, BARBIERI ANTONIO, BARLATI STEFANO, BAVA GIANLUCA, BERTACCO STEFANO, BETTINI SONIA, BIANCHE CERIANI SIMONE, BISCARINI GIANCARLO, BOCCELLA PATRIZIA, BOITO ROSALIA, BOLIS GIUSEPPE ULISSE, BONA LAURA, BONADEO ELISA, BONERA SILVIA, BORDO ALESSANDRA, PRESTIANNI VINCENZO, BRUSSINO ALESSANDRO, CACIOTTI ROSA MARIA, CALDARELLA RODOLFO, CALDAROLA MARIA, CAMPI AUGUSTO, CANNETI ELENA, CARLA' ROSSELLA, CASTELNUOVO BARBARA, CATALDI ROSA, CATTANEO ARONNE GIACOMO, CELLAI FAUSTO, CIABATTONI ENRICA, COLOSIO MAURA, CONTALDI MARIA TERESA, COSIMI ROSARIA, DA PRATO MIRIA, DA RIN ELISA MARIARITA, DAL CANTO MAURIZIO, DE BENEDETTO SILVIA, DE CIAN GIANCARLO, DE PAOLA GRAZIA, DE SIMONE MATILDE, DE SIMONE VALERIA, DE VIVO MANUELA, DEL NEGRO GERARDO, DELL'AQUILA GIUSEPPINA, DI FRANCO GIUSEPPA, DI MATTEO FABIO, DI NUOVO FRANCA, DONADIO CRISTINA, ESHRAGHY MOHAMMAD REZA, ESPOSITO RAFFAELLA, FAMA' PANCRAZIO, FICARRA ALESSANDRA, FIORINI WLADIMIRO, FRANCO MARIA ROSARIA, FRASCA FRANCESCO, GAGGERI UGO, GALLO CINZIA, GAUDENZI PIERGIORGIO, GEROSA MARIA, GHINATTI MARIA CARLA, GHIOTTO NATASCIA, GIBERTI ANNA, GIGLIOTTI MARISA, GIOIA CONSUELO, GOSS CLAUDIA, GRAMAGLIA GIACOMO, GRIECO MICHELA, GRITTI SELENE, GUGLIELMI FLAVIO, GUSELLA MILENA, IMPERATORE MICHELE MARIA DOMENICO, INCHES INGRID, INNOCENTI MARIANNA, IOANNILLI EVA, ISOLA VALERIA, KOUKOPOULOS ALEXIA, KRAMPERA MAURO, LA PLACA MICHELANGELO, LA ROSA TIZIANA, LAI DAVIDE, LAINO GIOVANNI, LAMBERTINI DOMENICA, LAMMOGLIA MONICA LAURA, LATINI MARIA ELENA, LE ROSE ORNELLA, LEO ITALO, LETTORI DONATELLA, LIBERTI MARIA, LISI LUCIA, LO GIUDICE ROSSANA, LO MONACO NICOLETTA, LUCCHELLI MATTEO, MADDALONI SONIA, MAGNACAVALLO ANDREA, MANDELLI MARTA MARIA, MANZELLI ANTONIO, MANZIONE ROSA, MANZOTTI GIUSEPPINA, MARINELLI ANTONIETTA, MARINO MATTEO, MARRAUDINO NICOLA, MARZOLO MARCO, MASCHIO VITTORIO, MESCOLI GIOVANNA, MESSORI FABIO, MIGNANELLI ROBERTO, MINUTO PIERANGELA, MOREA PIERGIORGIO, MORENA LUISA, MURA FABIO ANTONIO, NESI SILVIA, NESPOLI LUISA FEDERICA, NICORA ROBERTA, NUOVOLONE MARIO ULISSE, ORFEI GIANLUCA, PARZANESE PAOLA, PASQUALI CECILIA, PEDRINI SIMONA, PELLEGRINI MONICA, PERNA FRANCESCO, PETRILLO MAURIZIO, PIAZZOLLA GIUSEPPINA, PIRRACCHIO ANGELO, PITINO ANDREA, PONZECCHI PAOLO, POSTORINO CLAUSIA, POZZI BRUNO PAOLO, POZZI FLORINDA, POZZI LAURA, PRATI FRANCESCA, PULERA' FLAVIO, RADDATO VINCENZO, RANDAZZO ANNA PAOLA, RANDAZZO GIORGIO, RAPALI STEFANO, RAZZOLI ELENA, RICCIONI SARA, RIGANTI CHIARA, RIGHESCHI KATIA, RINNA ANNA, ROSSETTI LIDIA, ROSSI ANDREA, ROUBINA ELENA, RUSSO ANGELA, SABATINO ANGELA, SABBATINI FRANCESCA, SABELLA PAOLO ANTONIO, SALIANI NICOLA PAOLO, SANTI SONIA, SAVINELLI LUCIA, SAVINI LUCIA, SCOTTO BUSATO RAFFAELLA, SERCI MANOELA MARIA, SIMONINI GABRIELE, SOLANO GRAZIELLA, SPAGNOLETTI GIROLAMO, STRAFELLA MARIA STEFANIA, TAMPIERI ANDREA, TANSELLA ALESSANDRO, TICHA' VLADIMIRA, TOGNETTI SIMONA, TOMASELLA ELISA, TONON GIOVANNI, TRINGALI SABINA, TROIANI PATRIZIA, TROMBETTA MADDALENA, VACCARO PAOLA, VECCHINI SONIA, VERCELLI ANDREA, VERGHI FRANCESCA, VIGLIO ALESSANDRA, VIOLINI ALESSIA, VOZA MASSIMILIANO, VUONO CATIA, WULHFARD KATYA, ZANNI GINEVRA, ZAVALLONE LAURA, ZERIAL MARLENKA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DEL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende - controricorrenti e ricorrentiincidentali- nonché sul ricorso proposto da ARMINU ELENA, ARMINU ELENA, BASSI FRANCESCA, BASSI TOMMASO, BONDI' ROSARIA, BONFANTE PAOLA, MANFREDI PAOLO MATTEO, VARALDO EMANUELA, ZAMPATTI MANUELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MARCO (MRZMRC72E26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FEO DOMENICO (DFEDNC62E04A662D) -controricorrente- nonchécontro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI PESCARA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VARESE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI SUN, UNIVERSITA' DEGLISTUDI DI NOVARA PIEMONTE ORIENTALE L AVOGADRO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI MARCHE POLITECNICA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO MAGNA GRECIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA,UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 505/2021 depositata il 12/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere ENRICO SCODITTI. Rilevato che: Giuseppe Abbate ed altri medici convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché una serie di Università degli Studi, chiedendo l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la condanna al pagamento dell’incremento annuale delle borse di studio in relazione al tasso di inflazione programmato ed all’applicazione dei benefici economici e contributi di cui al d lgs. n. 368 del 1999, nonché la condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale adito, per quanto qui rileva, rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appelli gli attori ed appello incidentale le Amministrazioni convenute. Con sentenza di data 12 febbraio 2021 la Corte d’appello di Roma, previariunione delle impugnazioni, rigettò gli appelli. Osservò la corte territoriale, in base alla giurisprudenza di legittimità, quanto segue: doveva escludersi la natura subordinata dell’attività svolta dagli specializzandi; non spettavano né l’incremento annuale delle borse di studio in relazione al tasso di inflazione programmato, né la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo; per gli anni accademici anteriori al 2006-2007 trovava applicazione il d. lgs. n. 257 del 1991.
Aggiunse che risultava assorbitol’appello incidentale. Hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppe Abbate e altri centosettantotto medici sulla base di quattro motivi e resistono con unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che hanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione Elena Arminu, Francesca Bassi, Tommaso Bassi, Rosaria Bondì, Paola Bonfante, Paolo Matteo Manfredi, Emanuela Varaldo e Manuela Zampatti sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria da Giuseppe Abbate e gli altri centosettantotto medici, nonché dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Considerato che: va premesso che, nonostante sia presente ricorso in materia lavoristica, la circostanza è irrilevante perché, investita unasezione civile della Corte di cassazione dell'esame di un ricorso da devolvere, invece, allasezione lavoro della stessa Corte, la necessità di dare applicazione al principio costituzionale sulla "durata ragionevole" del processo, unitamente alla constatazione dell'assoluta ininfluenza della circostanza sul piano delle regole processuali da osservare nel giudizio di legittimità, escludono la necessità di rimettere il ricorso al Primo Presidente della Suprema Corte(Cass. n. 9148 del 2013).
Va previamente disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Muovendo dal ricorso previamente proposto, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto1991, n. 257 (in Gazz.
Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99,degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'alt. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36,L. n. 537 del 1993,1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002., dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all'alt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Osserva la parte ricorrente che, ai fini dell’adeguatezza della remunerazione, spetta l’incremento rispetto al tasso annuale di inflazione e la rideterminazione ogni triennio parametrata ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza. L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art.
6. Questa Corte, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36,comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art.
6. Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 dell'1/04/2021; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023 ) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.
In particolare, è stato evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3,comma 36;
L. n. 549 del 1995, art. 1,comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; della L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22e della L. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 212; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui "le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 36così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3,comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013") danno contezza dell'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
E' stato altresì evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, abbia stabilito che "a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998- 2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1", con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione.
Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale. Infine, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr.
Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivanteda omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost, degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191),dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8,D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.266., in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.
Osserva la parte ricorrente che, ai fini dell’adeguatezza della remunerazione, e dell’applicazione del principio del danno effettivo, deve essere riconosciuta la differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato in base al nuovo importo di adeguata remunerazione previsto dal d. lgs. n. 368 del 1999, che rappresenta l’atto di adempimento con il quale lo Stato italiano ha nuovamente stabilito l’importo dell’adeguata remunerazione, prendendo atto della sopravvenuta inadeguatezza dell’importo stabilito dal d. lgs. n. 257 del 1991.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza. Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medicispecializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole dispecializzazione; quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie dispecializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i dettispecializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile.
Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al2006- 2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (fra le tante, Cass. n. 8503 del 2020e da ultimo Cass. n. 23122 del 2023).Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è motivazione circa il motivo di impugnazione relativo al giorno di decorrenza della prescrizione in relazione alla domanda risarcitoria.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è omessa pronuncia sul motivo di appello con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda per la mancata inclusione dei corsi di specializzazione nell’elenco allegato alla direttiva. I motivi terzo e quarto sono inammissibili perché la statuizione di cui si denuncia l’omissione deve intendersi assorbita nella sentenza impugnata, e ciò anche con riferimento ai medici che avrebbero frequentato corsi non rientranti nella disciplina comunitaria, avendo costoro, come si legge nel motivo di appello trascritto nel ricorso, comunque percepito la borsa di studio di cui al d. lgs. n. 257 del 1991.
L’inammissibilità del ricorso determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto la protrazione dell’effetto di blocco dell’adeguamento oltre il termine indicato dal Tribunale. Passando al ricorso successivamente proposto, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha fatto applicazione della legge essendosi limitata a richiamare i precedenti giurisprudenziali. Il motivo è inammissibile. La censura è priva di specificità, posto che la stessa parte ricorrente afferma che il giudice ha fatto applicazione di un’interpretazione del diritto, per cui non si comprende a cosa si faccia riferimento denunciando una mancata applicazione della legge.
E’ appena il caso di ricordare che in base all’art. 118 att.13 cod. proc. civ. la motivazione della decisione può consistere anche del riferimento a precedenti conformi. Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost.. Osserva la parte ricorrente che, sulla base di una pluralità di elementi ricorrenti, il rapporto di lavoro ha natura subordinata. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza.
L'attività svolta daimedici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto dilavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore deglispecializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessispecializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. n. 18670 del 2017).
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991. Osserva la parte ricorrente chespetta l’incremento rispetto al tasso annuale di inflazione e la rideterminazione ogni triennio parametrata ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del primo motivo del ricorso precedente.Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 direttiva 82/76, 3 Cost. e 37, 38 e 39 d. lgs. n. 368 del 1999.
Osserva la parte ricorrente che soltanto con i D.P.C.M. del 2007 l’ordinamento è stato finalmente adeguato alle prescrizioni comunitarie in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, per cui non è dato intendere perché il trattamento giuridico ed economico previsto dai detti D.P.C.M. trovi applicazione solo a partire da una certa epoca. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del secondo motivo del ricorso precedente. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di ricorsi proposti in ordine ad una questione su cui l’orientamento di questa Corte, all’epoca di proposizione dei ricorsi, era consolidato in termini chiari ed inequivoci. Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dellasussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi, con l’assorbimento del ricorso incidentale. Condanna ABBATE GIUSEPPE, ABBIATI GIOVANNA VINCENZINA, ALOE SABINA, AZMERA TADELE HAILEYESUS, BARBIERI ANTONIO, BARLATI STEFANO, BAVA GIANLUCA, BERTACCO STEFANO, BETTINI SONIA, BIANCHE CERIANI SIMONE, BISCARINI GIANCARLO, BOCCELLA PATRIZIA, BOITO ROSALIA, BOLIS GIUSEPPE ULISSE, BONA LAURA, BONADEO ELISA, BONERA SILVIA, BORDO ALESSANDRA, PRESTIANNI VINCENZO, BRUSSINO ALESSANDRO, CACIOTTI ROSA MARIA, CALDARELLA RODOLFO, CALDAROLA MARIA, CAMPI AUGUSTO, CANNETI ELENA, CARLA' ROSSELLA, CASTELNUOVO BARBARA, CATALDI ROSA, CATTANEO ARONNE GIACOMO, CELLAI FAUSTO, CIABATTONI ENRICA, COLOSIO MAURA, CONTALDI MARIA TERESA, COSIMI ROSARIA, DA PRATO MIRIA, DA RIN ELISA MARIA RITA, DAL CANTO MAURIZIO, DE BENEDETTO SILVIA, DE CIAN GIANCARLO, DE PAOLA GRAZIA, DE SIMONE MATILDE, DE SIMONE VALERIA, DE VIVO MANUELA, DEL NEGRO GERARDO, DELL'AQUILA GIUSEPPINA, DI FRANCO GIUSEPPA, DI MATTEO FABIO, DI NUOVO FRANCA, DONADIO CRISTINA, ESHRAGHY MOHAMMAD REZA, ESPOSITO RAFFAELLA, FAMA' PANCRAZIO, FICARRA ALESSANDRA, FIORINI WLADIMIRO, FRANCO MARIA ROSARIA, FRASCA FRANCESCO, GAGGERI UGO, GALLO CINZIA, GAUDENZI PIERGIORGIO, GEROSA MARIA, GHINATTI MARIA CARLA, GHIOTTO NATASCIA, GIBERTI ANNA, GIGLIOTTI MARISA, GIOIA CONSUELO, GOSS CLAUDIA, GRAMAGLIA GIACOMO, GRIECO MICHELA, GRITTI SELENE, GUGLIELMI FLAVIO, GUSELLA MILENA, IMPERATORE MICHELE MARIA DOMENICO, INCHES INGRID, INNOCENTI MARIANNA, IOANNILLI EVA, ISOLA VALERIA, KOUKOPOULOS ALEXIA, KRAMPERA MAURO, LA PLACA MICHELANGELO, LA ROSA TIZIANA, LAI DAVIDE, LAINO GIOVANNI, LAMBERTINI DOMENICA, LAMMOGLIA MONICA LAURA, LATINI MARIA ELENA, LE ROSE ORNELLA, LEO ITALO, LETTORI DONATELLA, LIBERTI MARIA, LISI LUCIA, LO GIUDICE ROSSANA, LO MONACO NICOLETTA, LUCCHELLI MATTEO, MADDALONI SONIA, MAGNACAVALLO ANDREA, MANDELLI MARTA MARIA, MANZELLI ANTONIO, MANZIONE ROSA, MANZOTTI GIUSEPPINA, MARINELLI ANTONIETTA, MARINO MATTEO, MARRAUDINO NICOLA, MARZOLO MARCO, MASCHIO VITTORIO, MESCOLI GIOVANNA, MESSORI FABIO, MIGNANELLI ROBERTO, MINUTO PIERANGELA, MOREA PIERGIORGIO, MORENA LUISA, MURA FABIO ANTONIO, NESI SILVIA, NESPOLI LUISA FEDERICA, NICORA ROBERTA, NUOVOLONE MARIO ULISSE, ORFEI GIANLUCA, PARZANESE PAOLA, PASQUALI CECILIA, PEDRINI SIMONA, PELLEGRINI MONICA, PERNA FRANCESCO, PETRILLO MAURIZIO, PIAZZOLLA GIUSEPPINA, PIRRACCHIO ANGELO, PITINO ANDREA, PONZECCHI PAOLO, POSTORINO CLAUSIA, POZZI BRUNO PAOLO, POZZI FLORINDA, POZZI LAURA, PRATI FRANCESCA, PULERA' FLAVIO, RADDATO VINCENZO, RANDAZZO ANNA PAOLA, RANDAZZO GIORGIO, RAPALI STEFANO, RAZZOLI ELENA, RICCIONI SARA, RIGANTI CHIARA, RIGHESCHI KATIA, RINNA ANNA, ROSSETTI LIDIA, ROSSI ANDREA, ROUBINA ELENA, RUSSO ANGELA, SABATINO ANGELA, SABBATINI FRANCESCA, SABELLA PAOLO ANTONIO, SALIANI NICOLA PAOLO, SANTI SONIA, SAVINELLI LUCIA, SAVINI LUCIA, SCOTTO BUSATO RAFFAELLA, SERCI MANOELA MARIA, SIMONINI GABRIELE, SOLANO GRAZIELLA, SPAGNOLETTI GIROLAMO, STRAFELLA MARIA STEFANIA, TAMPIERI ANDREA, TANSELLA ALESSANDRO, TICHA' VLADIMIRA, TOGNETTI SIMONA, TOMASELLA ELISA, TONON GIOVANNI, TRINGALI SABINA, TROIANI PATRIZIA, TROMBETTA MADDALENA, VACCARO PAOLA, VECCHINI SONIA, VERCELLI ANDREA, VERGHI FRANCESCA, VIGLIO ALESSANDRA, VIOLINI ALESSIA, VOZA MASSIMILIANO, VUONO CATIA, WULHFARD KATYA, ZANNI GINEVRA, ZAVALLONE LAURA, ZERIAL MARLENKA, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 31.350,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed oltre alla somma di Euro 6.000,00 a titolo di responsabilità aggravata aisensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
Condanna Elena Arminu, Francesca Bassi, Tommaso Bassi, Rosaria Bondì, Paola Bonfante, Paolo Matteo Manfredi, Emanuela Varaldo e Manuela Zampatti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, ed oltre alla somma di Euro 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Ai sensi