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Ordinanza — n. 10576/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil court dismissed appeal against preventive seizure decree due to lack of civil jurisdiction over preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10576/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the civil judge lacks jurisdiction over preventive measures proceedings. The creditor bank challenged a preventive seizure decree issued in 1995, arguing errors in applying good faith criteria for third-party rights. The court ruled that such proceedings fall exclusively under preventive law, not civil law, and cited a prior precedent confirming this jurisdictional limitation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 194 e ss., l. 228/2012; Art. 1, commi 189-206, L. 228/2012: Civil courts lack jurisdiction over preventive measures proceedings; appeals against such decrees must be directed to the competent preventive authority, not the civil court.

Parole chiave

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preventive measures jurisdiction civil court competence confiscation proceedings third party rights good faith assessment inadmissible appeal misure di prevenzione garanzia in caso di evizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 194 e ss., l. 228/2012
b), d.lgs. 159/11, con conseguente annullamento del decreto di rigetto dell’istanza; iscritto il ricorso al r.g.
Art. 1, commi 189-206, L. 228/2012
b), d.lgs. 159/11, con conseguente annullamento del decreto di rigetto dell’istanza; iscritto il ricorso al r.g.
D.Lgs. n. 159 del 2011

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte del 10 febbraio / 11 giugno 2015, n. 24713
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00858/2014R.G. proposto da CREDITO SICILIANO SPAed ora FINANZIARIA SAN GIACOMO SPA , in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, ivi in piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresen- tatoe difeso , secondo quanto risulta dagli atti, da gli avvocat i Ber- nardo Giorgio MATTARELLA, Giovanni CHINNICI e Rosario DI LE- GAMI; -ricorrente - contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO; -intimata - Ricorso alla Cassa- zione civile av- versodecreto del Tribunale di pre- venzione temp1 -2- avverso il decreto del TRIBUNALE di TRAPANI, sezione misure di pre- venzione, depositato il 23/12/2013 nell’ambito del procedimento iscr. al n. 54/2009 r.m.p., addotto come notificato il 21/01/2014; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 17/04/2024dal Presidente Dott.

Franco DE STEFANO; rilevato che: con ricorso notificato il 20/03/2014 alla sola Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo, il Credito Sici- liano spa impugnò il decreto del Tribunale di Trapani di rigetto di istanza formulata ai sensi dell’art. 1, commi 194 e ss., l. 228/12 e 665 cod. proc. pen., di ammissione al pagamento del credito (di € 46.984,46, oltre accessori, basato su contratto di mutuo ipotecario del 29/06/2005 per l’acquisto dell’immobile) da detto istituto “van- tato sul bene confiscato in danno di Spezia Antonino e del terzo in- terveniente Spezia Claudio quale intestatario”; riferì la ricorrente di avere intrapreso, in danno del debitore, pro- cedura di espropriazione dell’immobile ipotecato, però dichiarata im- procedibile con provvedimento del 18/06/2013 del g.e. per la so- pravvenuta confisca di quello, nell’ambito del procedimento di pre- venzione a carico di Spezia Antonino, padre del mutuatario debitore Spezia Claudio; riferì, ancora, la ricorrente di essersi vista rigettare l’istanza ai sensi dell’art. 1, commi 194 ss., l. 228/12 (basata sulla certezza della anteriorità della data del titolo rispetto alla trascrizione del sequestro di prevenzione e sull’estraneità alle attività illecite del proposto) dall’adita sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, con decreto 20-23/12/2013, notificato il 21/01/2014 (per reputata in- sussistenza del presupposto della buona fede dell’istante); pertanto, la ricorrente formulò, premessa la natura civilistica della controversia, un unitario motivo di “erronea e falsa applicazione dell’art. 1, comma 198 e ss., della legge 228/2012 e dei criteri per l’individuazione della ‘buona fede’ del terzo titolare di diritti su beni temp1 -3- oggetto di confisca”; e concluse per l’individuazione dei parametri per la valutazione del requisito della buona fede previsto dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/11, con conseguente annullamento del decreto di rigetto dell’istanza; iscritto il ricorso al r.g. degli affari civili di questa Corte, questo, neppure risultando materialmente rinvenibile il relativo incartamento agli atti della Cancelleria civile, né qui rinvenutosi alcun altro prov- vedimento interlocutorio o finale, è rimasto ivi pendente ed in for- male attesa di trattazione fino alla riorganizzazione della Terza Se- zione civile in “aree”, disposta con decreti nn. 58 e 76 del 9 e 31 maggio 2023;

è stata infine fissata la trattazione in adunanza camerale per il 17 aprile 2024: in vista della quale la ricorrente (cui, nelle more, pare subentrata la Finanziaria San Giacomo spa), pur avendo ottem- perato all’invito a ridepositare in formato digitale gli atti a sua dispo- sizione,non deposita alcuna memoria ; considerato che il ricorso, come tuttora pendente dinanzi a questa Sezione civile ed iscritto al ruolo generale degli affari civili,è inammissibile; la disciplina applicabile è ricostruita dal qui impugnato decreto, previa ricognizione delle disposizioni in merito alla tutela dei terzi creditoricon riferimento a procedimenti per i quali non si applica il D.

Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia, entrato in vigore il 13.10.2011), nella normativa di cui all’art. 1, commi da 189 a 206 della Legge di Stabilità 2013, poichéil procedimento di prevenzione, nell’ambito del quale era stata disposta la confisca dei beni oggetto della garanzia ipotecaria concessa in favore del Credito Siciliano s.p.a., era stato instaurato nel 1995 e dunque in epoca molto antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011; inoltre, siccome alla data del 1 gennaio 2013 i beni oggetto della procedura di prevenzione erano stati già confiscati, ma venivano indicati come temp1 -4- non ancora aggiudicati, avrebbero trovato applicazione le norme di cui ai commi da 198 a 206 del medesimo art. 1L. n. 228 del 2012; ciò posto, in via dirimente si rileva che, a prescindere dalla circostanza che il ricorso risulta notificato soltanto alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo anziché ai controinteressati alla sussistenza ed al soddisfacimento del credito vantato ed azionato, esso è, invero, inammissibilmente proposto in via diretta ed immediata contro un provvedimento reso nelcorso e nell’ambito di un procedimento di misure di prevenzione, per il quale il giudice civile è istituzionalmente carente di cognizione; un ricorso identico, se non il medesimo, risulta del resto preso in esame e definito – con pronuncia di rigetto e condanna della ricorrente alle spese –dalla sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte del 10 febbraio / 11 giugno 2015, n. 24713; in nessun caso, quindi, alcuna sezione civile di questa Corte potrebbe prendere in esame il ricorso per cui è qui ancora causa; non è necessario provvedere sulle spese del procedimento, per esservi rimasta tale la sola controparte in concreto intimata; per questi motivi la Corte dichiara i