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Ordinanza — n. 10566/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10566/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10566/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011;

Regesto Legislator

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art. 360-bis c.p; Ordinanza — n. 10566/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11".

Parole chiave

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responsabilità medica rimborso dell'assicurazione malattie risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno spese mediche riposo compensativo

Disposizioni normative citate

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art. 360-bis c.p
Il motivo è inammissibile a norma dell'art. 360-bis c.p.c., n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30035/2021 R.G. proposto da: FACCHINETTI ROBERTO, FOSTINI ROBERTO, CRESSONI MARIA CHIARA, LOSI SERENA , elettivamente domiciliat i in ROMA VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato AURELI MICHELE (RLAMHL62S24H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONDINI GABRIELE (LNDGRL64P17L781V), RINALDI STEFANO (RNLSFN56D29L781Y) -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA', MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE,PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1156/2021 depositata il 20/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere ENRICO SCODITTI. Rilevato che: Roberto Fostini e altri medici convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiedendo il riconoscimento del diritto alla remunerazione adeguata per il corso di specializzazione medica frequentato ed in subordine il risarcimento del danno.

Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 20 aprile 2021 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, a conferma della statuizione del Tribunale, che in base alla giurisprudenza di legittimità il termine decennale di prescrizione decorreva dall’entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999 e che per i medici, fra cui Maria Chiara Cressoni, che avevano iniziato il corso di specializzazione antecedentemente alla data del 31 dicembre 1982 non spettava il risarcimento.

Hanno proposto ricorso per cassazione Roberto Fostini, Maria Chiara Cressoni, Serena Losi, Roberto Facchinetti sulla base di due motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministrati ha depositato un mero atto di costituzione. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria dalla parte ricorrente. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 2946 cod. civ., 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, in relazione ai ricorrenti Roberto Fostini, Serena Losi, Roberto Facchinetti, erroneamente è stata ritenuta la sussistenza della prescrizione, posto che questa è iniziata a decorrere dal 2007, perdurando fino a tale epoca l’inadempimento dello Stato italiano. Il motivo è inammissibile a norma dell'art. 360-bis c.p.c., n.

1. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011;

Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 40 89 del 2023). Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11".

Né potrebbe sostenersi che il precedente del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze che impedivano la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad i seguenti aspetti: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.

Tali argomenti, come più volte rilevato da questa Corte, sono del tutto inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come è noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazione passiva - premesso c he è dello Stato in persona della Presidenza del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 ( Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649 ), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.

Come si evince da quanto sopra rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E’ stata formulata, con il primo ricorso, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E.in ordine alla seguente questione: "se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda".Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare - da ultimo, compiutamente, con Cass.

Sez. U. n. 17619 e n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 - come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, Danske Slagterier, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto unionale, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.

Per quanto già detto, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve ora aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (si veda Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, p. 20.1).

Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, cod. civ., 117 Cost., nonché delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in relazione alla ricorrenteMaria Chiara Cressoni, pur avendo quest’ultima interrotto la prescrizione, erroneamente non è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per avere la stessa iniziato il corso di specializzazione anteriormente al 1° gennaio 1983. Il motivo è fondato.Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass.

Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre).A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue:

“l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”.

Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.

Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso anche in favore dei soggetti iscritti a corsi dispecializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primogennaio 1983 . Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in relazione al motivo di ricorso rigettato, in mancanza della proposizione di controricorso da parte dell’intimata. Poiché il ricorso proposto da Roberto Fostini, Serena Losi, Roberto Facchinetti viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il motivo di ricorso proposto da Roberto Fostini, Serena Losi, Roberto Facchinetti. Accoglie il motivo di ricorso proposto da Maria Chiara Cressoni; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Roberto Fostini, Serena Losi, Roberto Facchinetti, dell’ulterior