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Ordinanza — n. 10540/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10540/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10540/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1901/2020 R.G. proposto da : MARMO DINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell’avvocato D'ELIA PAOLA (DLEPLA59A55H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL VECCHIO ALESSIO (DLVLSS41M27F839I) -ricorrente- contro TESSITORE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO CASELLA 31, presso lo studio dell’avvocato MASTRACCI MARCO (MSTMRC69D16H501J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BANCO DI NAPOLI ORA INTESA SANPAOLO SPA, domiciliazione telematica lucacirillo@avvocatinapoli.legalmail.it , rappresentat a e difesa dall'avvocato CIRILLO LUCA (CRLLCU61A24H501G) -controricorrente- nonchécontro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI CASERTA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5196/2019 depositata il28/10/2019.

Regesto Legislator

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art. 2740 cod. civ; Ordinanza — n. 10540/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARMO DINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell’avvocato D'ELIA PAOLA (DLEPLA59A55H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL VECCHIO ALESSIO (DLVLSS41M27F839I) -ricorrente- contro TESSITORE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO CASELLA 31, presso lo studio dell’avvocato MASTRACCI MARCO (MSTMRC69D16H501J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BANCO DI NAPOLI ORA INTESA SANPAOLO SPA, domiciliazione telematica lucacirillo@avvocatinapoli.legalmail.it , rappresentat a e difesa dall'avvocato CIRILLO LUCA (CRLLCU61A24H501G) -controricorrente- nonchécontro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI CASERTA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5196/2019 depositata il28/10/2019.

Parole chiave

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pignoramento di crediti sequestro di conti bancari pignorabilità limitata divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero conto bloccato quota pignorabile

Disposizioni normative citate

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art. 2740 cod. civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1901/2020 R.G. proposto da : MARMO DINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell’avvocato D'ELIA PAOLA (DLEPLA59A55H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL VECCHIO ALESSIO (DLVLSS41M27F839I) -ricorrente- contro TESSITORE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO CASELLA 31, presso lo studio dell’avvocato MASTRACCI MARCO (MSTMRC69D16H501J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BANCO DI NAPOLI ORA INTESA SANPAOLO SPA, domiciliazione telematica lucacirillo@avvocatinapoli.legalmail.it , rappresentat a e difesa dall'avvocato CIRILLO LUCA (CRLLCU61A24H501G) -controricorrente- nonchécontro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI CASERTA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5196/2019 depositata il28/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche Dino Marmo ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 5196 del 2019 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - dopo essere stato collocato in pensione, quale dipendente dell’allora Banco di Napoli, era stato convenuto dal successore dell’istituto di credito, San Paolo IMI s.p.a., per la ripetizione di differenze stipendiali e previdenziali con condanna cui era seguìto, previo precetto, un pignoramento effettuato, tra l’altro, presso il terzo San Paolo Banco di Napoli, s.p.a., poi divenuto l’odierna intimata Intesa San Paolo s.p.a. in cui era confluita anche la società San Paolo IMI, con blocco delle somme positive risultanti dal conto corrente di cui era intestatario presso la filiale coinvolta; - il terzo pignorato, pur pagando, successivamente al pignoramento, un assegno così come gli importi di alcune utenze e accettando altresì prelievi, aveva negato il pagamento di altri due assegni, rimasti così insoluti per indicata carenza di provvista, con conseguente protesto e inserimento del nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria; - il deducente aveva quindi convenuto l’istituto di credito, e il direttore della filiale Roberto Tessitore, in uno alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, chiedendo il risarcimento, anche in forma specifica, dei danni indicati come conseguenti alla condotta colposa se non dolosa della banca, e del suo funzionario, che aveva vincolato tutte le somme del conto corrente, nonostante confluissero in quello solo accrediti pensionistici, fino all’assegnazione della minor somma da parte del giudice dell’esecuzione; - il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: nel momento del pignoramento, prima della novella legislativa dell’art. 545, cod. proc. civ., apportata dal decreto-legge n. 83 del 2015, quale convertito, per le somme confluite in conto corrente non vi era il limite alla pignorabilità poi introdotto, non comportando distinzioni la fonte dell’accredito; del blocco era stato avvisato il debitore pignorato; non vi era quindi responsabilità né ex art. 2043, cod. civ., del direttore, né ex art. 2049, cod. civ., dell’istituto; hanno resistito con controricorso Intesa San Paolo s.p.a., che ha depositato altresì memoria,e Roberto Tessitore; non ha svolto attività difensiva in questa sede la parte intimata; rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 360, n. 5, 545, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’atto di pignoramento notificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario riportava la specificazione dei limiti di cui all’art. 545, cod. proc. civ., appena menzionato, che non potevano essere obliterati quando sul conto in parola non vi era alcuna commistione con altre fonti di accreditamento; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 543, 545, cod. proc. civ., 2043, 2049, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’istituto di credito aveva proceduto a pignoramento presso sé stesso illegittimamente, poiché la procedura coattiva presso terzi presupponeva invece una diversità soggettiva al riguardo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di compensare le spese di giudizio tenuto conto del mutamento di giurisprudenza poi intervenuto in tema d’impignorabilità, e non tenendo conto della buona fede del ricorrente, della sua posizione sociale e della sua età; consideratoche preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di specialità della procura di parte istante; la procura è apposta a margine del ricorso e tanto basta (Cass., Sez.

U., 9/12/2022, n. 36057); nel merito cassatorio vale quanto segue; i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato nella forma presso terzi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015 , conv ertito con modificazioni dalla leggen. 132 del 2015, di modifica dell'art. 545, cod. proc. civ., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in forza del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ. (Cass., 17/10/2018, n. 26042, che, ricostruendo la vicenda normativa e giurisprudenziale, richiama in motivazione anche Cass., 9/10/2012 n. 17178, menzionata sul punto dalla sentenza impugnata); pertanto, il preteso richiamo dell’atto di pignoramento notificato ai limiti di cui all’art. 545, cod. proc. civ., non avrebbe potuto spiegare effetti quali quelli sostenuti in ricorso, dovendosi intendere la norma quale applicabile “ratione temporis”; peraltro, neppure è riportato compiutamente il tenore dell’atto di pignoramento presso terzi, con violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anche in tal caso “ratione temporis” applicabile (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); a ciò si aggiunge che la Corte di appello ha accertato, in fatto, che il debitore esecutato era stato avvisato; a nulla poteva rilevare quindi il fatto che risultassero pagate alcune utenze e un assegno nell’imminenza successiva all’apposizione del vincolo, essendo tema diverso, afferente all’eventuale responsabilità del terzo pignorato custode (che in controricorso afferma di aver agito d’intesa col creditore); quanto alla forma pretesamente illegittima del pignoramento presso terzi, a parte la diversità soggettiva allora esistente tra SanPaolo IMI s.p.a. e Banco San Paolo s.p.a., ovvero la mancata dimostrazione di aver provato la contraria identità soggettiva posta, “parte qua”, a fondamento della propria domanda, va osservato che: a)l’illegittima forma del pignoramento, in tesi, avrebbe dovuto essere dedotta con e solo con l’opposizione agli atti esecutivi (Cass., 21/01/2021, n. 1098); b)il pignoramento presso sé stesso, peraltro, non è di per sé illegittimo (Cass., 19/12/1975, n. 4207); il terzo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti in lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., 26/04/2019, n. 11329); spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrenti, liquidate in euro 4.500,00 in favore di Intesa San Paolo s.p.a., ed euro 4.000,00 in favore di Roberto Tessitore, oltre, per entrambi, 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti