Ordinanza — n. 10476/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02371/2021R.G., proposto da Residence Limoni s.r.l.s.,in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma,Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo Studio dell’Avv. Franco Carlini (francocarlini@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende, in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di Luca Ossicini;elettivamente domiciliato in Roma, C.ne Clodia n.165, presso lo Studio dell’Avv. Lorenzo Silvestrini(lorenzosilvestrini@ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- nonché di Fallimento Comar Service s.r.l., in persona del Curatore; -intimato- Oggetto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 111 cod. proc. civ, art. 2697 cod. civ, art. 2058 c.c, art. 112 c.p; Ordinanza — n. 10476/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Al riguardo va premesso che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02371/2021R.G., proposto da Residence Limoni s.r.l.s.,in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma,Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo Studio dell’Avv. Franco Carlini (francocarlini@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende, in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di Luca Ossicini;elettivamente domiciliato in Roma, C.ne Clodia n.165, presso lo Studio dell’Avv. Lorenzo Silvestrini(lorenzosilvestrini@ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- nonché di Fallimento Comar Service s.r.l., in persona del Curatore; -intimato- Oggetto:
Contratto di o rmeggio – Responsabilità del locatore per i danni provocati al conduttore a causa della movimentazione dell’imbarcazione – Obbligo del conduttore di pagare il canone nel periodo successivo al danneggiamento – Accertamento del giudice del merito. A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani e di Gulp Charter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 5842/2020 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 24 novembre 2020, notificata il 25 novembre 2020; udita la relazionedella causa svolta nella c amera di consiglio del 13 febbraio 2024dal Consigliere Paolo Spaziani .
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15396 del 2014, in parziale accoglimentodella domanda principale proposta da Luca Ossicini nei confronti della Comar Service s.r.l. , condannò quest’ultima a risarcire al primo i pregiudizi subìtiin seguito al colposo danneggiamento della sua imbarcazione, la quale, in data 19 giugno 2009, all’interno del cantiere della convenuta (con cui l’attore aveva stipulato un contratto di ormeggio), mentre era agganciata ad una gru di proprietà della stessa Comar Service s.r.l., manovrata da un gruista fornito da una terza società su richiesta della stessa locatrice, era scivolata dall’imbracatura e precipitata sull’invaso, riportando quattro falle allo scafo in alluminio, la rotturadell’albero e ulteriori danni; il danno emergente corrispondente alle spese di riparazione fu liquidato in Euro 55.000 , comprensivo delle spese di trasporto presso altro cantiere; il lucro cessante derivantedalla mancata disponibilità dell’imbarcazione nella stagione estiva 2009 fu liquidato in Euro 24.000, pari al corrispettivo di un contratto di locazione dell’imbarcazione già stipulato dal sig.
Ossicini con una terza società; con riguardo ad entrambigli importi, corrispondentia debiti di valore, fu riconosciuta la rivalutazionesecondo gli indici Istat unitamenteagli interessi nella misura legale. Con la medesimasentenza, il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionaleproposta dalla Comar Service s.r.l., condannò Luca Ossicini a pagare alla convenuta(attrice in riconvenzionale ) la somma di Euro 9.262,80, A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani oltreinteressi dalla domanda giudiziale, a titolo di canoni di rimessaggio e ormeggio relativi al periodo successivoall’incidente, per essere rimasta anche in questoperiodo l’imbarcazione presso il cantiere della locatrice. 2.Con appello principale Luca Ossicini gravò il capo della sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale della C omar Service s.r.l., chiedendone il rigetto ed invocando, in subordine , la rideterminazione in minus dell’importo , avuto riguardo a l momento in cui era terminato il procedimento di accertamento tecnico preventivo condotto sulla sussistenza dei danni; con appello incidentalela Comar Service s.r.l. impugnò, invece, la condanna risarcitoria emessa a suo carico, contestando sia l’anche il quantum debeatur.
Riassuntoil processo dopo che era stato dichiarato interrotto a seguito del fallimento della Comar Service s.r.l.,nella contumacia della Curatela, non costituitasi in giudizio, e nel contraddittorio con la Gulp Charter Service s.r.l. (cessionaria del credito vantato da lla Co m ar Service s.r.l. in forza della sentenza impugnata in relazione ai canoni di rimessaggio e ormeggio), la Corte d’appello di Roma ha marginalmente accolto l’impugnazione proposta dalla locatrice in or dine al quantum (riducendo l’importo dovuto a titolo di danno emergente da Euro 55.000 ad Euro 52.000, previa esclusione delle spese di trasportodel natante presso altro cantiere ), mentre ha integralm e nte accolto quella formulata da Luca Ossicini, rigettando la domanda riconvenzionaledella Comar Service s.r.l..
A quest’ultimo proposito, la Corte di merito ha anzitutto accertato che, successivamente al sinistro del 19 giugno 2009, l’imbarcazione era rimasta presso il cantiere della Comar Service s.r.l. « pe r il tempo richiesto dalle operazioni di ATP, di riparazione, nonchédi collaudo » (p.12 della sentenza a impugnata), traendone la logica implicazione che non fossero dovute le spese per il trasporto presso altro cantiere do po l’ avvenuto collaudo; in secondo luogo, ha dato atto delle contrastanti allegazioni delle parti in ordine al A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres.
Frasca Est. Spaziani carattere necessitato o meno di tale permanenza , osservando che, mentre l’attore aveva dedotto l’impossibilità di trasportare altrove l’imbarcazione a causa dei danni da essa riportati, invece la convenuta aveva allegato che il natante era trasportabile, sicché lo stazionamento era stato volontario(p.13); in terzo luogo ha reputato che tale questione fosse irrilevante giacché, ove la barcafosse stata trasportata altrove , l’obbligo risarcitorio della Comar Service s.r.l. si sarebbe esteso al rimborso delle spese sos tenute per la sosta del natante per tutto il tempo necessario all’ accertamento peritale e alle successive riparazioni, sicché la permanenza in cantiere dello stesso configurava una forma di risarcimento in foma specifica, di fatto ottenuta da Luca Ossicini e, tra altro, «anche più favorevole alla Comar rispetto al pagamento del servizio “in esterno”». 3.Propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., la società Residence Limoni s.r.l.s ., ulteriore cessionaria, in virtù dinegozio stipulato in data 2 marzo 2020, nella more del processo d’appello,del credito di Euro 9.262,80, accertato dalla sentenza di primo grado nei confronti di Luca Ossicini e a favore della Comar Service s.r.l..
Risponde concontroricorso Luca Ossicini, mentre non svolgono difese in sededi legittimità gli altri intimati. La trattazionedel ricorso è s tata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciato « omesso, insufficiente e contraddittorio esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n.5 c.1 c.p.c.».
A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani La sentenza impugnata è censurata per avere «erroneamente valutato» il fatto storico dello «stazionamento della imbarcazione, oggetto di causa, presso i cantieri della Comar» e, precisamente, per non aver considerato:
a) che esso stazionamento si era protratto dal 19 giugno 2009 al 30 aprile 2014, e cioè per un tempo superiore a quello necessarioper la riparazione;
b) che, inoltre, si trattavadi uno stazionamento “volontario”, poiché la barca , subito dopo l’incidente, avrebbe potuto essere immediatamente trasportata , via terra, previo alloggiamentosu un camion e per un costo stimato dal CTU nella misura di Euro 5.000, nel cantiere ove sarebbero state effettuate le riparazioni. 1.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. Lo è,in primo luogo , perché deduce il paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,non più vigente. In secondo luogo, anche se si procedesse alla valutazione dell’illustrazione del motivo come se in thesi fosse stato dedotto l’attuale paradigma dell’art.360 n. 5 cod. civ. , in essa non se ne rinverrebbero i presupposti nei termini indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Al riguardo va premesso che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez.
U n., 0 7/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie in esame, a fondamentodella domanda riconvenzionale di pagamento dei canoni di rimessaggio e ormeggio nella misura di Euro 9.262,80, la Comar Service s.r.l. aveva allegato il fatto della permanenza del natante presso il proprio cantiere nel periodo successivo al sinistro, dal 19 giugno 2009 al marzo 2011, epoca della sua costituzione nel giudizio di primo grado; la circostanzatrova conferma nelle stesse allegazioni del la ricorrente , che ha chiaritoche, per i canoni dovut i in relazione a l periodo successivo al marzo 2011, era stato chiesto e ottenuto apposito decreto ingiuntivo, il cui giudizio di opposizione, introdotto da Luca Ossicini, sarebbe ancorapendente (p.11 del ricorso).
Precisato, dunque, che il fatto (principale) posto a fondamento della domanda riconvenzionale della Coma r S er vice s.r.l. era la permanenza del natante presso i propri cantieri dal 19 giugno 2009 al marzo 2011, deve evidentemente escludersi che la Corte d’appello ne abbia omesso l’esame, atteso che, al contrario, tale circostanzaè stata debitamente considerata non solo ai fini del rigetto della predettadomanda riconvenzionale (previa riforma del capo di sentenza di primo grado che aveva condannato Luca Ossicini al pagamento del canone), ma anche, prima ancora, ai fini del (marginale) accoglimento dell’impugnazione della Comar Service s.r.l., con esclusione, dall’importo risarcitorio dovutoall’attore, delle spese di trasporto già liquidate dal primo giudice.
La Corte territoriale, con accertamentodi merito insindacabile, ha infatti ritenuto che il predetto periodo di permanenza corrispondeva al tempo necessario per il compimento, dapprima, delle operazioni di ATP e, successivamente, di quelle di ripa ra zione dei danni e di necessario collaudo, traendone la duplice logica implicazione per cui, da un lato, Luca Ossicini non A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani poteva vantare il diritto al rimborso delle (successive) spesedi trasporto in un altro cantiere(non costituendo l e stesse una conseguenza dell’illecito , come lo sarebbero state, invece , se il trasporto fosse stato reso necessario dalle esigenze di riparazione); dall’altro lato, la Comar Service s.r.l. non poteva vantare l’opposto diritto al pagamento del canonedi rimessaggio e ormeggio, attesoche, se le operazioni di ATP e di riparazione si fossero svolte in altro cantiere, la sua obbligazione risarcitoriasi sarebbe estesa ai costi della relativa sosta.
La Corte d’appello, inoltre, ha ben tenuto presenti le contrapposte allegazionidelle parti in ordine al carattere necessitato o meno della predetta permanenza, ma, a l la luce delle ricordate argomentazioni , le ha ritenute irrilevanti, sul rilievo che, quand’anche, in seguito all’incidente,la barca, p ur impossibilitataa prendere il m are, fosse stata trasportabile via terra (come sostenuto già dall’appellante incidentale originaria e, oggi, dalla società ricorrente), nondimeno la Comar Service s.r.l. avrebbedovuto risarcire a Luca Ossicini, oltre alle spese di trasporto , anche quelle del successivo stazionamento presso un diverso cantiere; pertanto, consentendo lo svolgimento delleoperazioni peritali e di quelle di riparazione pres s o il proprio cantiere, aveva posto in essere, di fatto, una forma risarcitoria in forma specifica, senza potere accampare il diritto alla percezione dei can oni di ormeggio e rimessaggio nel relativo periodo.
Non essendo, dunq ue , neppure astrattamente configurabile il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Con il secondo motivo viene denunciata la « violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. ai sensi del 360 n.4 c.p.c. per avere il giudice reputato assente una prova presente». La sentenza impugnata viene censurata per « errore di percezione rispetto al contenuto oggettivodella prova offerta», perché avrebbe ritenuto A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani «provata una circostanza, ovvero la permanenza in cantiere per il tempo necessario all’accertamento peritale e alla riparazione, in realtà inesistente » , mentre avrebbe « disatteso completamente la prova fornita circa la trasportabilità immediata del bene presso altro cantiere quantificata in Euro 5.000 dal CTU». 2.1.Anche questo motivo è manifestamente inammissibile, giacché, ad onta della formaleintestazione, si traduce , nella sostanza, non già nella critica di un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivodi una prova specifica (vizio che viene ricondotto alla categoria dogmatica del c.d.
“ travisamento dellaprova” sulla cui c ensurabilità in cassazione, nonché sul quomodo d i essa , ove reputatapossibile, v., ora, Cass., Sez. Un., 05/03/2024, n. 5792 ) , bensì in una inammissibile censura della motivata valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, la quale è senz’altro insindacabile perché riservata al giudice del merito. Come si è già detto – premesso che il fatto posto a fondamento della domanda riconvenzionale della Comar Service s.r.l. consisteva nella permanenza del natante presso i propri cantieri dal m omento dell’incidente (19 giugno 2009) al momentodella sua costituzione (marzo 2011) nel giudizio di primo grado (dal che deriva, tra l’altro, che la circostanza del successivo ulteriore stazionamento sino all’aprile 2014 , già posta a fondamento di un ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto estranea ai fatti oggetto del presente giudizio, inammissibilmente è stata dedotta con il ricorso per cassazione in esame) – la Corte territoriale ha motivatamente accertato, senz a travisare alcunaprova e con apprezzamento di merito insindacabile, che questo periodo era occorso per gli accertamenti peritali e per le riparazioni , traendone le logiche implicazioni in ordine all’insussistenza sia del diritto dell’attore alle spese di trasporto, sia del diritto della convenuta al canone di ormeggio e rimessaggio.
A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Del tutto pretestuosa è, poi, la doglianza secondo la quale sarebbestata “completamentedisattesa” la prova della trasportabilità immediata del la nave presso altro cantiere, atteso che, al riguardo, la Corte territoriale, dato atto delle contrapposte allegazioni delle parti, ha ritenuto irrilevante l’accertamento circa il carattere necessitato o meno del perdurante stazionamento del natante presso i cantieri della Coma r Service s.r.l. , in ragione dell’obbligo da parte sua di risarcire comunque le spese di trasporto in altro cantiere eventualmenteposte in essere prima del completamento delle opere di riparazionee in funzione del loro compimento.
Le doglianze prospettate con il motivo in esame, ferma la sua inidoneità oggettiva nei termini indicati, sotto tale profilo non si correlanonemmeno alla motivazionedella sentenza gravata. Anche il secondo motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. 3.Con il terzo motivo viene denunciata « falsa ed erronea applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2058 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione art. 360 n.3 c.p.c.; risarcimento del danno in forma specifica; domanda giudiziale non sussistentee pronuncia ultra petita».
La sentenza impugnata è censurata per ultrapetizione, per avere dispostoil risarcimento in forma specifica a fronte di una domanda risarcitoria per equivalenteproposta dal danneggiato. 3.1.Il motivo, oltre che inammissibile, è palesemente pretestuoso . La Corte territoriale non ha disposto alcuna condanna alla reintegrazione in forma specifica ma ha accolto ( tra l’altro , riducendo il quantum debeatur già riconosciuto dal primo giudice) la domanda risarcitoria per equivalente, senza violare in alcun modo il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il riferimento al risarcimento in fo r ma specifica , contenuto nella motivazione della sentenza, non costituisce, pertanto , come è del tutto evidente, il substratodi una statuizione di condanna emessa oltre i limiti della A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani domanda proposta dalla parte, ma costituisce la qualificazione (motivatamentee, dunque, insindacabilmente) data dal giudicedel merito alla prestazione eseguita dalla locatrice in relazione alla permanenza dell’imbarcazione presso il proprio cantiere nel periodo necessario all’espletamentodelle indagini peritali e alle riparazioni ; prestazione che, a prescindere dal carattere necessitato o meno di tale permanenza , aveva assunto, secondo il giudice del merito, una causa risarcitoria che si era sovrapposta all’originaria causa contrattuale.
Ne discende l’inammissibilità pure del terzo motivo. 4.Con il quarto motivo viene denunciata la « n ullità della sentenza per violazione dell’ art. 132 c . p . c . secondo comma , n.4 c . p . c . e 111 Cost. in relazione all’art.360 n.5 c.p. c . ». La sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione “costituzionalmente rilevante”, asseritamente derivante: dalla circostanza che « il giudice d’appello ha fornito un’ interpretazione del tutto diversa da quella del giudice di primo grado»; dall’affermazioneche la permanenza n el cantieredel natante danneggiato avrebbe costituito una forma di risarcimento in forma specifica; dal rilievoche tale prestazione sarebbestata più favorevole alla Comar Service s.r.l. rispetto al pagamento della sosta in un cantiere esternodurante il lasso temporale necessario agli accertamenti peritali e alle riparazioni. 4.1.Anche questo motivo, oltre che manifestamente inammissibile, si presta ad essere apprezzato come persino pretestuoso.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.
U n., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nella vicenda in esame, le predette gravi lacune motivazionali non solo non sono evidentemente riscontrabili nella sentenza impugnata, ma paradossalmente, dalle stesse sopra illustrate allegazioni del ricorrente emergeil chiaro, articolato e coerente corredo argomentativo della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale della Comar Service s.r.l., fondata sulla ritenuta insussistenza,per l e r a gioni sopra ripetutamente ricordate, del diritto alla percezione de l canone di rimessaggio e ormeggio da l 19 giugno 2009 al marzo 2011.
5. In definitiva, il ricorso proposto dal la R esidence Limoni s.r.l. s. va dichiarato inammissibile. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
7. La societàsoccombente va anchecondannata al pagamento, in favore del controricorrente vittorioso, di una somma che può essere equitativamente determinata –ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. – nell a misura dei compensi calcolati sulle spese processuali, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. Ciò, in ragione della circostanza che le censure proposte, tutte, come si è veduto, manifestamente inammissibili – essendo fondate, nel loro nucleo A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est.
Spaziani essenziale, su argomenti del tuttoinconferenti rispetto alla logica del giudizio di legittimità, diretti a criticare il motivato accertamento di fatto e l’insindacabile valutazione delle risultanze istruttor i e da parte del giudice del merito, mediante l’ introduzione di circosta nze estranee ai fatti posti a fondamento delle domande originariamente proposte – si sono tradotte in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.
Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass.05/12/2022, n. 35593).
8. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; A.C. 13/02/2024 R.G.N. 02371/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani condanna la societàricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna, inoltre, la società ricorrente a pagare al controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma equitativamente determinata di Euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussist