Cassation Court allows jurisdiction shift for atypical lease contract where parties agreed on a specific forum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Prealux s.r.l.'s request to transfer jurisdiction to the Milan Tribunal, overturning the Milan Court's initial decision. The parties had signed a complex agreement combining elements of business lease, deposit, and sale, which the Court classified as a single atypical contract rather than separate typical ones. Consequently, the Court ruled that the specific territorial rules for business leases did not apply, allowing the parties' agreed forum to govern the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, Art. 447-bis c.p.c.; When a single atypical contract results from the causal interconnection of typical negotiable types, territorial jurisdiction must follow the parties' agreed forum rather than the specific rule for any constituent typical contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01022/2023R.G., proposto da PREALUX s.r.l. UNIPERSONALE,in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Simone Sinisi; elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 268 presso l’Avv. Andrea Reggio d’Aci (andreareggiodaci@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Barnaby Dosi(barnaby.dosi@milano.pecavvocati.it), in virtù di procura speciale su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di FALLIMENTO R D SICUREZZA s.r.l., in persona del curatore dott.ssa Maria Ida Piazza; rappresentato e difeso dall’ Avv.
Sergio Granat a (sergio.granata@varese.pecavvocati.it), in virtù di procura da considerarsi in calce alla scrittura difensiva ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ.; Oggetto: Regolamento di competenza. A.C. 13/02/2024 R.G.N. 01022/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani -resistente- per regolamento di competenzaavverso l’ordinanza del Trib u nale di Milano , depositata il 2 dicembre 2022, nel proc. R.G. n.35934/2020; udita la relazionedella causa svolta nella C amera di consiglio del 13 febbraio 2024dal Consigliere Paolo Spaziani ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a Procuratrice Generale , Rosa Maria Dell’Erba , che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza con declaratoria della competenza del Tribunale di Milano.
Rilevato che: 1.il 10 febbraio 2020, la società Prealux s.r.l. e la società R D Sicurezza s.r.l. sottoscrissero, con atto notarile, un accordo negoziale denominato “contratto di affitto d'azienda commerciale”, con cui previderola concessione in affitto alla Prealuxs.r.l. dell'azienda , di proprietà della R D Sicurezza s.r.l. , posta in Castiglione Olona (in provincia di Varese),per il canone annuo di Euro 36.000,00; l'accordo contrattuale prevedeva che dall'affitto aziendale restassero esclusi tutti i beni mobili giacenti nel c.d. magazzino, ubicato presso il capannone di Castiglione Olona, comprensivo di prodotti finali e di singoli componenti necessari per la fabbricazione dei prodotti finiti; questi beni avrebbero potuto formare oggetto di vendita da parte della locatrice all’affittuaria: l’accordo, infatti, prevedeva che la Prealux s.r.l. si impegnasse a prelevare i prodotti dei quali dovesse avere necessità prioritariamente dal Magazzino, con facoltà di poter ricorrere al mercato soltanto laddove il prodotto di proprio interesse e necessità non fosse nel magazzino stesso presente e/o disponibile a prezzi di carico non adeguatamente competitivi; nel medesimo contratto era allegato il prezzario relativo ai prodotti che l’affittuaria avrebbe potuto acquistare;
A.C. 13/02/2024 R.G.N. 01022/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani dal contratto, inoltre, derivava, in capo alla Prealux s.r.l.,sia l’obbligo di custodire i beni presenti nel magazzino non rientranti nell’azienda concessa in affitto, nonché di restituire il magazzino medesimoalla R D Sicurezza s .r.l. a sua semplice richiesta, previa sottoscrizione di unverbale di riconsegna ; sia il diritto di provvedere alla restituzione alla R D Sicurezza s .r.l. , in qualsiasi momento, salvo un preavviso di quindici giorni, di tutti i beni presenti nello stesso magazzino, sempre previa sottoscrizione di verbale di riconsegna; infine, l’accordo prevedeva che la Prealux s.r.l. avrebbe tenutoseparati, all’interno dei locali destinati ad accogliere i beni costituenti il magazzino, i beni già prelevati da quelli ancora in deposito e di proprietà di R D Sicurezza s.r.l.; successivamente alla stipula del contratto (10 febbraio 2020) e alla presa in consegna dell’azienda e del magazzino (15febbraio 2020), tra le parti sorse una controversia in ordine all’effettiva consistenza ed alla corretta valorizzazione della merce dichiarata presente nel magazzino della R D Sicurezza s.r.l, ed esclusadai beni aziendali concessi in affitto;
2. con citazione del 6 ottobre 2020, Prealux s.r.l. ha convenuto R D Sicurezza s.r.l. dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo :
a) che fosse accertatala consistenza ed il valore dei beni mobili costituenti il “ m agazzino” diR D Sicurezza s.r.l. alla data del 10 febbraio 2020 e alla data d ella effettiva consegna dell’azienda oggetto di affitto;
b) che fosse accertata la reale consistenza ed il valore degliacquisti di beni mobili effettuati da Prealux s.r.l. con prelievo dal “magazzino” di R D Sicurezza s.r.l. prima del 10 febbraio 2020, alla data di effettiva consegna dell’azienda e successivamente alla predetta consegna;c) che fosse accerta to il rapporto di dare/avere tra le parti in merito ai prelievi e/o acquisti di beni effettuati da Prealux s .r.l. dal “magazzino” di proprietà di R D Sicurezza s.r.l. prima del 10febbraio 2020, alla data di effettiva consegna dell’azienda e successivamente alla predetta consegna, ovvero che fosse accertatoche nulla erapiù dovuto da Prealux s.r.l. a R D Sicurezza s.r.l. per i predetti prelievi e/o acquistiovvero, in subordine, che fosse accertato l’ammontare dell’eventuale residuo credito di R D A.C. 13/02/2024 R.G.N. 01022/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani Sicurezza s.r.l.;
d) infine, che fosse accertato che Prealux s .r.l. non aveva posto in essere alcuna condotta inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto d’azienda «o comunque qualsivoglia condotta o azione tale da comportare pregiudizio alla operatività, continuità ed integrità dell’azienda oggetto del predetto contratto di affitto d’azienda e/o tale da pregiudicare la conservazione del complesso aziendale»; con comparsa di risposta del 28 gennaio 2021 si è costituitain giudizio R D Sicurezza s.r.l., eccependo l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quello di Varese,ai sensi degli artt. 21 e 447 - bis c od. p roc. civ.; alla prima udienza del 2 marzo 2021, sono stati concess i i termini ex art.183 cod. proc. civ. con rinvioall’udienza del 5 ottobre 2021 ; con ordinanza del 19 novembre 2021, emessa a scioglimento del la riserva assunta alla predetta udienza , è stata fissat a l’udienza del 5 aprile 2022 «per eventuale discussione e precisazione delle conclusioni … anche in punto di competenza territoriale essendo prevista dall’art. 447-bis cpc un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile»; con ordinanza del 30 novembre 2021, preso atto dell’intervenuto fallimento di R D Sicurezza s.r.l., revocato il precedente provvedimento , è stata fissata l’udienza del 21 dicembre 2021, in cui è stata dichiarata l’interruzionedel processo; riassunto il giudizio da Prealux s.r.l., con comparsa del 2 maggio 2022 si è costituito il Fallimento di R D Sicurezza s.r.l., il quale ha fatto propria l’eccezionedi incompetenza territoriale già precedentemente sollevata dalla società in bonis; all’udienza dell’11 maggio 2022 , la causa è stata rinviata , “ per la discussione anche in merito alla competenza”, alla successivaudienza dell’11 ottobre 2022, conassegnazione alle parti di doppio termine per note; con ordinanza depositata il 2 dicembre 2022, all’esito dell a rise r va assunta all’udienza cartolare del 11 ottobre 2022, il Tribunale di Milano ha declinatola propria competenza per territorio , in favore di quella del Tribunale di Varese, sul rilievo che, venendo in considerazioneun contratto di affitto di A.C. 13/02/2024 R.G.N. 01022/2023 Pres.
Frasca Est. Spaziani azienda, la clausola derogativa della competenza per territorio ad esso apposta doveva ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 447-bis, cod. proc. civ.;
3. a vverso questa ordinanza , Prealux s .r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessariodi competenza, sulla base di tre motivi ; il Fallimento di R D Sicurezza s.r.l. ha depositato scrittura difensiva, ai sensi dell’art.47, ultimo comma, cod. proc. civ., con cui non solo ha resistito ai motivi di ricorso, ma ha altresì osservato che la domanda proposta da Prealux s.r.l. e volta a conseguire un accertamento “dei rapporti di dare/avere tra le parti in merito ai prelievi e/o acquisti di beni mobili (prodotti) effettuati”, nella parte in cui postula l’accertamento di un credito dell’attrice nei confronti della società, sarebbe assoggettata alla procedura di verifica in sede fallimentare; analoga osservazione è stata svolta rispetto alla domanda di accertamento “della consistenza e del valore dei beni costituenti il magazzino di R D Sicurezza”, nonché di accertamento della consistenza dei beni che debbono ritenersi acquisiti dalla (e quindi entrati nella titolarità della) Prealux s.r.l.medesima: si tratterebbe, infatti, di azione concernente l’accertamento di “diritti reali mobiliari dei terzi”, la quale troverebbe, per effetto della intervenuta procedura concorsuale, la sua sede inderogabile nel procedimento di verifica fallimentare; il Pubblico M inistero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza; la società ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. va preliminarmente ritenuta l’inammissibilità della eccezione di improcedibilità sollevata dal Fallimento resistente; in proposito va ricordato che,dal combinato disposto degli artt.51 e 52 della legge fallimentare, può desumersi il c.d. “canone della universalità soggettiva”, comportante la soggezione dei creditori del fallito alle norme A.C. 13/02/2024 R.G.N. 01022/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani specifiche sulla formazione dello stato passivo e l’esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito; di conseguenza, ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato al fallimento (Cass.19/08/2003, n.12114;
Cass.02/04/2004, n.6502; Cass.01/04/2005, n.6918; Cass.18/05/2005, n.10414); questo principio generale trova ovviamente applicazione anche nella specifica ipotesi in cui, sebbene l’azione sia stata debitamente esperita con rito ordinario nei confronti della parte in bonis, sopravvenga la dichiarazione di fallimento nelle more del giudizio: in tale ipotesi, all’esito dell’interruzione, il processo dovrà quindi essere riassunto nei confronti del curatore fallimentare dinanzi al giudice delegato, secondo il rito previsto dalla legge speciale, e non già dinanzi al giudice che aveva dichiarato l’interruzione; l’indebita proposizione o continuazione della domanda secondo le forme ordinarie non dà luogo, però, ad una questione di competenza ma ad una questione di rito; di conseguenza, il giudice indebitamente investito della domanda (o della prosecuzione della stessa) con rito ordinario non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale fallimentare (che non costituisce un organo giudicante diverso dal tribunale ordinario), ma deve dichiarare, secondo i casi, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda medesima, siccome proposta con un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito (cfr., oltre alla citata Cass. n.10414/2005, Cass.23/12/2003, n.19718); si trattaquindi di questione che non può essere sollevata pe r resistere ad un ricorso per regolamento di competenza , con conseguente inammissibilità della relativa eccezione; 2.con il primo motivo d el detto ricorso, viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 447-bis cod. proc. civ., per avere il A.C. 13/02/2024 R.G.N. 01022/2023 Pres.
Frasca Est. Spaziani Tribunale declinato la propria competenza territoriale in una fattispecie di competenza territoriale inderogabile, oltre il termine per rilevare d’ufficio l’incompetenza, ovverosia all’esito dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni; il motivo è infondato; la stessa ricorrente dà atto – e comunque risulta dagli atti – che la convenuta aveva eccepito l’incompetenza territoriale,ai sensi degli artt. 21 e 447-bis c od. proc. civ. , nella comparsa di risposta tempestivamente depositatae l’eccezione è stata poi ribadita dal Fallimento nel proprio atto di costituzione; come condivisibilme n te osservato dal Procuratore Generale , il Tribunale, pertanto,non ha rilevato d’ufficio l’eccezione, ma si è limitato ad accoglierla, cosicché non opera la preclusione di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. (arg. ex Cass.14/02/ 2014 , n. 3537 ) ;
3. con il secondo motivo viene denunciato il travisamento e la falsa applicazione del giudicato di cui all’ordinanza di questa Corte n. 4494/2022 (con cui, in altra controversia tra le medesime parti, relativa al medesimo contratto,è stata ritenuta la validità della clausola di competenza territoriale apposta al contratto e, per l’effetto, dichiarata la competenzadel Tribunale di Milano), nonché la violazione degli artt. 28, 29, 38, 112, 115 e 447-bis cod. proc. civ., «in relazione alla corretta individuazione del giudice competente ex art. 42 e ss. c.p.c.»;
4. ilsecondo motivo presentaelementi di connessione col (e va p e rt a nto esaminato congiuntamente al) terzo motivo, con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29, 38, 112, 115, 132 n.4 e 447- biscod. proc. civ., sempre «in relazione alla corretta individuazione del giudice competente ex art. 42 e ss. c.p.c.». i motivi in esame sono fondati; nella richiamata ordinanza n. 4494 del 2022, resa su ricorso per regolamentodi competenza p r op o sto nell’ambito di altra controversia tra le medesime parti ed afferente al medesimo contratto, è stato già osservato, previo esame dell’accordo intercorso tra le parti, che quest’ultimo, pur A.C. 13/02/2024 R.G.N. 01022/2023 Pres.
Frasca Est. Spaziani denominato “ affitto d’ azienda”, integrava un’operazione commerciale complessa,comprensiva anche di un contratto di deposito dei beni contenuti nel c.d. magazzino e di contratti di vendita di detti beni con fissazione del relativo prezzo; può dunque ribadirsi il giudizio già espresso con la predetta ordinanza – e condivisodal Procuratore G enerale – secondo cui viene in considerazione un contratto a causa mista, avuto riguardo al cumulo della causa dell'affitto di azienda con quelladella vendita, nonché con quella del deposito; ciò posto, va anche ritenuto corretto l’ulteriore rilievo formulato dal Pubblico Ministero presso la Corte, secondo cui, mentre ai fini della disciplina sostanziale del contratto misto trovano applicazione le norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente(Cass., Sez.
Un., 12/05/2008, n. 11656 e succ. conf.), invece, ai fini della competenza,deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall’attore, che costituisce il parametro destinato ad identificare il foro competente a deciderle nel nostro sistema processuale; nel caso dispecie, le domande proposte dalla Prealux s.r.l., come sopra descrittenel loro contenuto, afferiscono ad un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi dell’affitto di azienda, del depositoe della vendita (recte : della promessa condizionata di u n a serie di vendite); va pertanto ribadito quanto si è avuto modo di affermare nell’ambito di una fattispecie analoga, in cui al contratto di comodato di immobili urbani – sottoposto, quanto alla competenza per territorio, alla medesima disciplina dettata per l’affitto di azienda – si cumulavano elementi del contratto di somministrazione; con riguardo a tale fattispecie, è stato osservato (ma la considerazione ha un respiro dogmatico più generale e si attaglia con ogni evidenza anche A.C. 13/02/2024 R.G.N. 01022/2023 Pres.
Frasca Est. Spaziani all’ipotesi all’attuale esame) che , allorché il negozio giuridico stipulato tra le parti non èriconducibile ai tipi offerti dal codice, né ad u na “concatenazione” di negozi tipici, ma presentauna causa (sì composita, ma) unitaria, la quale, attraverso l’interconnessione di diversi tipi negoziali (nella specie, vendita, deposito, affitto di azienda) si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli altri, si determina, sul piano sostanziale, la nascita di un s olo contratto atipico, frutto dell ’ utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto da perdere l'originaria - nel senso pure di tipica – autonomia, con la conseguenza che , sul piano processuale, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell’unica operazione economica atipica (ciòche comporterebbe «una illogica scissione interna asservita ai fini esclusivi della competenza territoriale di quel che è l'intero negozio stipulato»), potendo invece farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti (Cass. 09/03/2018, n. 5684); sulla base di tali considerazioni può dunque ritenersi che, ad onta della presunta differenza tra le domande oggetto d el presente giudizio e quelle oggettodel giudizio in cui è stata emessa l’ ordinanza n. 4494 del 2022 , nella fattispecie in esame la statuizione del T ribunale si risolve nell’ indebita estensione ad un unitario contratto atipico di un criterio di competenza ancorato alla natura tipica del rapporto; deve pertanto concludersi che non sussiste, nella presente fattispecie, la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447 - bis c od. proc. civ., prevista per il contratto di affitto di azienda, potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie; 5.il ricorso per regolamento di competenza proposto da lla Prealux s.r.l. deve,dunque, essere accolto e deve dichiararsi l a competenza del T ribunale di Milanoa conoscere della causa introdotta dalla ricorrente nei confronti del Fallimentoresistente;
A.C. 13/02/2024 R.G.N. 01022/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani 6.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Per Questi Motivi la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano; condanna il Fallimento della R D Sicurezza s.r.l. a rimborsare a l la ricorrente Prealux s.r.l. l e spese del giudizio , che liquida in Euro 2.800, 00, oltre esborsi liquid