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Ordinanza — n. 10317/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10317/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10317/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 17243/2021 proposto da: FRANCESCA DA RIVA, già titolare dell’omonima impresa agricola AZIENDA AGRICOLA LA FORNACE DI DA RIVA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO BENVENUTI (lorenzo.benvenuti@monza.pecavvocati.it); -ricorrente - contro REANS.R.L. (già Rean s.a.s. di Turcato Andrea C.) , in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTEO BOSA ( matteobosa@pec.ordineavvocatitreviso.it ) e REGINA PIEROBON(reginapierobon@pec.ordineavvocatitreviso.it) ; -controricorrente - Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 17243/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 2928 /20 2 0 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,depositata il 31 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2024dal Consigliere dott.

Regesto Legislator

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art. 101 c.p; Ordinanza — n. 10317/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 17243/2021 proposto da: FRANCESCA DA RIVA, già titolare dell’omonima impresa agricola AZIENDA AGRICOLA LA FORNACE DI DA RIVA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO BENVENUTI (lorenzo.benvenuti@monza.pecavvocati.it); -ricorrente - contro REANS.R.L. (già Rean s.a.s. di Turcato Andrea C.) , in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTEO BOSA ( matteobosa@pec.ordineavvocatitreviso.it ) e REGINA PIEROBON(reginapierobon@pec.ordineavvocatitreviso.it) ; -controricorrente - Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 17243/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 2928 /20 2 0 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,depositata il 31 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2024dal Consigliere dott.

Parole chiave

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contratto di locazione canone del diritto di superficie locatore di affitto riduzione del canone locativo contratto d'espropriazione stato della cosa locata

Disposizioni normative citate

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art. 101 c.p
Marco Dell’Utri conl’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c.,nonché degli articoli 24 e 101 Cost.
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 17243/2021 proposto da: FRANCESCA DA RIVA, già titolare dell’omonima impresa agricola AZIENDA AGRICOLA LA FORNACE DI DA RIVA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO BENVENUTI (lorenzo.benvenuti@monza.pecavvocati.it); -ricorrente - contro REANS.R.L. (già Rean s.a.s. di Turcato Andrea C.) , in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTEO BOSA ( matteobosa@pec.ordineavvocatitreviso.it ) e REGINA PIEROBON(reginapierobon@pec.ordineavvocatitreviso.it) ; -controricorrente - Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 17243/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 2928 /20 2 0 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,depositata il 31 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2024dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 31/03/2021, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Rean s.a.s. di TurcatoAndrea C., ha dichiarato l’inopponibilità, nei confronti della società attrice, del contratto di affitto di fondo rustico con il quale Natalino Da Riva, Rosina Franzoso e Giuseppe Da Riva avevano concesso in godimento a Francesca Da Riva (titolare dell’omonima impresa agricola azienda agricola La Fornace) il fondo che la Rean s.a.s.aveva acquistato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzataai danni di Natalino Da Riva, Rosina Franzoso e Giuseppe Da Riva; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato come il canone annuo convenuto nel contratto d’affitto fosse inferiore a un terzo rispetto all’importo accertato come congruo dal consulente tecnico d’ufficio nominato in sede esecutiva, con la conseguente inopponibilità, all’acquirente Rean s.a.s., del contrattod’affitto del fondo, ai sensi dell’art. 2923, co. 3, c.c.; avversola sentenza d’appello, Francesca Da Riva propone ricorso percassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; laRean s.r.l. (già Rean s.a.s. di Turcato Andrea C.) resiste con controricorso,cui ha fatto seguito il deposito di memoria; consideratoche, Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 17243/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri conl’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c.,nonché degli articoli 24 e 101 Cost. (in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.), per avere la corte territoriale violato il contraddittorio tra le partiutilizzando, come prova dell’incongruità economica del canone di affitto convenuto tra le parti del relativo contratto, una relazione tecnicaformata nell’ambito del procedimento esecutivo tra soggetti del tutto estranei all’odierno giudizio, senza consentire, attraverso l’eventualerinnovazione della consulenza tecnica, un diretto confronto trai tecnici delle parti al fine di giungere a una soluzione rispettosa del contraddittorio; ilmotivo è infondato osserva il Collegio come l a corte territoriale, sulla scia di quanto argomentatonella sentenza di primo grado, abbia approfonditamente valutato il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’ambito della procedura esecutiva, evidenziando le ragioni della relativacondivisibilità; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, n ei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove , rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiutiin altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultatisiano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegareprove contrarie ( Sez.

L, s entenza n. 8603 del 3/04/2017 , Rv. 643896- 01) ; inbreve, il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizioneche la relativa documentazione venga ritualmente acquisita Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 17243/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolarela valutazione giudiziale su di esse (Sez. 1, sentenza n. 9843 del7/05/2014, Rv. 631137 - 01); sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza della censura esaminata,dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma