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Ordinanza — n. 10206/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses public administration appeal against doctors' medical liability claims regarding patient care errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10206/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the State's appeal against a lower court ruling that held specific doctors liable for medical malpractice. While the appeal regarding the State's internal relations was declared inadmissible and the case extinguished, the Court quashed the decision concerning the individual doctors' liability claims. Consequently, the Court rejected the State's request to dismiss the doctors' demands and remitted the case to the Court of Appeal for a final judgment on the medical negligence allegations.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38 c.p.c.; The State's appeal against a judgment establishing individual medical liability is inadmissible when the appeal concerns only the internal relations between administrative bodies, while the liability of private professionals remains subject to the merits of the original claim.

Parole chiave

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medical malpractice liability State administrative appeal individual doctor responsibility inadmissible appeal remittal to appellate court assegni di formazione sussidio per la frequentazione di corsi sussidio per l'istruzione scolastica speciale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
39 d.lgs. 368/99 e art.220 TCE, nonché 1219 e 1224 c.c.”.
Art. 37 c.p.c.
Art. 38 c.p.c.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
art. 1224 cod. civ
370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cui l’obbligazione A.C.
art. 335 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.,si dispone la riunione dei ricorsi successivi al ricorso principale e si dàatto che, con separata ordinanza,è stata disposta la riunione del ricorso iscritto al n.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
civ., dell’art.13 della Direttiva 82/76,dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991, dell’art.
art. 11 legge n. 370/1999
257/1991, dell’art. 11 legge n. 370/1999.
art. 112 cod. proc. civ
257/91, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione al n.
art. 360 cod. proc. civ
3 dell’art. 360 cod. proc. civ.”.
articoli 2697 c.c
Con il secondo motivo, denuncia “violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12639/2021R.G. (cui è riunito il ricorso iscritto al n. 03348/2022 R.G.), proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’U NIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; rappresentati e difesiope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; ex legedomiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - r icorrent i - nei confronti di FRANCESCO GURGONE, EMILIO TERANOVA, LUCIANO ALDO MARIA ZOCCHI; elettivamente domiciliati in Roma, Via Domenico Chelini n.5, presso lo Studio dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende, in virtù di procurain calce al controricorso;

A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché sul ricorso successivo, proposto da 1. ALBINO GRAZIA 2. ANNICCHIARICO VINCENZO 3. BAIO AMBROGIA 4. BARATELLI GIORGIO MARIA 5. BARATTIMARIA RITA 6. BARBAGLI PAOLO 7. BASTIANELLI CARLA 8. BELLUGI RINALDO 9. BERTOLLINI SANDRA 10. BOLZONI ANTONIO 11. BORELLI ALBACENZINA 12. BORZI' ROSA MARIA 13. BOZZAOTRE MARIANO 14. BRUSCO GIAN FRANCESCO 15. BUSI MASSIMO 16. CABERLETTI IDA 17. CAMERON CURRY PAOLO 18. CAMILLERI SALVATORE 19.

CAPUANO ARMANDO 20. CASALINO GAETANO 21. CAVALLINI FRANCOLINI DARIO 22. CENESI ROBERTO 23. CITARELLA CINZIA 24. CLEVA 25. COLLO LUIGIA RINALDA 26. CONNESTARI FLAVIO 27. CONTI LORENZO 28. CUBISINO GESUALDO nato a Grammichele (CT) il 06/01/51, Cubisino Cristian, nato a Caltagirone (CT) il 13/11/99 in qualità di eredi di Manduca Marianna nata a Grammichele (CT) il 27/07/59, deceduta il30/08/2019.

29. D'ANTONIO UMBERTO 30. DE CICCO FRANCO 31. DE CRISTOFARO FRANCA 32. DE CRISTOFARO RAFFAELE 33. DE PALO PASQUALE 34. DE PASQUAL FULVIO 35. DE PIETRO GIUSEPPE 36. DE SANCTIS FRANCO 37. DE SANTIS FRANCESCO38. DE SILVESTRO LINDA 39. DE VECCHI PIETRO 40. DEI POLI MARCO 41. DEL GRECO GIUSEPPE DANIELE 42. DEMICHELI GIOVANNI 43. DERACO MARCELLO 44. DESIDERIO QUINTINO 45. DI NUZZO DECIO 46. DI PASCALE ANGELO 47. DIOTALLEVI ANDREA 48. ESPOSITO ANGELO.

49. FABBRI VALERIA.

50. FALCONE ANNA ELISABETTA 51. FERRARO ROSARIO 52. FERRERA GIUSEPPE 53. FERRERO A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. MARIA ELENA 54. FERRONI ETTORE 55. FILIPPELLA DARIO 56. FIORINI 57. FLORIS FRANCESCO 58. FRANCESCHI FRANCESCO.

59. FUCA' GIUSEPPE60. FUCA' MARIANTONIETTA 61. FUSARI MAURIZIO 62. GALLO ANGELICA 63. GERVASI PIETRO 64. GHELARDINI ANDREA 65. GIORGIO ANNAMARIA 66. GIORGIO PIETRO 67. GIUBELLI DANIELA ANNA 68. GOBBO CARRER LORELLA 69. GOLIA FRANCESCO70. GRASSO ANNA MARIA 71. GRILLO MARIO 72. GRIMALDI EVA PIERA 73. IACOBELLIS MICHELA 74. LALANNE MARIE 75. LALLI GABRIELE 76. LAMA LAURA 77. MACRI' CLAUDIO 78. MAGLIOCCA GABRIELLA 79. MAGNANI GAIA 80. MAGNOLFI ANNALISA 81. MANOBIANCA GIOVANNI FRANCESCO 82. MARCHESA PIERENRICO 83. MARTINO FRANCESCO84. MASIGNA' RICCIARDI PIERLUIGI 85. MENGOZZI ROSSELLA 86. MINIELLO GIANPAOLO 87. MININNI MARIA 88. MORIANI DANIA 89. MundoAngela nata in Albidona (CS) il 22/01/58, Paladino Francesco Marianato in Castrovillari (CS) il 21/03/87, Paladino Leonardo Maria nato in Trebisacce (CS) il 07/08/90, quali eredi d i Paladino Domenico nato in Albidona (CS) il 13/03/56, deceduto il 23/03/13.

90. MUREDDU ROBERTO 91. MUSU LUIGINA 92. MUZZEDDU FRANCESCA 93. NARDI ALESSANDRO 94. NEGRI RAFFAELE 95. NICOSIA SALVATORE 96. NOTO GIOVA NNI 97. NOVIELLO ARTURO 98. NUMERATO DOMENICO 99. PADUANO FULVIO 100. PALAZZI MAURO 101. PALMARINI CARLA 102. PAN ANGELO 103. PASSELLI ALDO 104. PASSERINI ALESSANDRO 105. PASTORELLI GIOVANNINA 106. PATA VINCENZO 107. PATANE' ANGELA 108. PATTI SILVIO 109. PEDRALI MATTEO 110. PETITTO VINCENZO 111. PEZZICA CORRADO 112. PICCINNI A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. ARMANDO 113.

PINDARO LORETA 114. PIPERNI ANTONIETTA GABRIELLA 115. PIPINO CATERINA 116. POMO MASSIMO 117. PUTRINO MARIA ROSARIA 118. RABONI ROBERTO 119. RAGO ANTONIO 120. RAMILLI ELENA 121. REVERBERI CLAUDIO 122. RIBIS CARMELO 123. RIZZO MARTINO MARIA 124.ROSSI PINA 125. RUTOLI UMBERTO MARIA 126. SABA ROSALBA 127. SALA LUIGI 128. SALERNO VITO G.M. 129. SAMBRUNI IVANO 130. SANNINO GUIDO 131. SANTANGELO UMBERTO 132. SARACINO MARIO GABRIELE 133. SAVASTANO SERGIO 134. SCOTONI SILVANO 135. SEDITA ENZO F. M. 136. SOLINAS PIETRINA 137. SPALLAROSSA PAOLO 138. STOCCO LUIGI 139.

TALINI DONATELLA 140. TALLO IGNAZIO 141. TARTAGLIONE TOMMASO 142. TAU ANTONIO ROCCO 143. TEDESCO PAOLO 144. TERRIBILE DANIELA ANDREINA 145. TESTA SOFIA 146. TIOLI PAOLO 147. TOMA MARIA ORNELLA 148. TORINO RODRIGUEZ PATRIZIA 149. TRACCHEGIANI MASSIMO 150. TUGNOLI GREGORIO 151. VARANI DAVID 152. VENTURA SUSANNA 153. VERONESE PAOLO 154. VETRONE GIOVANNI 155. VIOLI FABIO 156. VIOLINI UGO 157. VISETTI FABRIZIO 158. ZANABONI FLAVIA 159. ZANGARA ALESSANDRA 160. ZUMPANO GIUSEPPINA; rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Tortorella ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, Via Domenico Chelinin. 5, giusta procur a in calce al r icorso ; -ricorrenti- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore;rappresentati e difesi ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- e sul ricorso successivo, proposto da ALESSANDRO BACHETTI; rappresentato e difeso dall’ A vv. Giovanni Balbi, presso il quale è domiciliato in Roma, V ia Fratelli Ruspoli n. 2 , giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; ex legedomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- nonché sul ricorso iscritto al n. 03348/2022 R.G., proposto da 1.

CAIAZZO DONATO2. CASCIO ANTONINO 3. CERBONI FABIO 4. CICERO VINCENZO MARIA 5. CONTREAS VITO 6. CUCCA FRANCESCO 7. DI PAOLA CARMINE 8. GALLICCHIO FRANCESCO 9. HAYEK FAISAL 10. INTERLANDI SALVATORE 11. LO DUCA SALVATORE 12. ODDI NAZZARENO 13. PEROSINO ELISABETTA 14. PORCARI GIUSEPPE 15. PUZZO LIDIA 16. REVERBERI CLAUDIO 17. ROSATTI FEDERICO 18. ROSSI MARIA LORENA 19. TIGLIO CARMELA; rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Amoruso, in A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. virtù di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati In Roma, Via Teulada n. 5, presso lo Studio del loro difensore; -ricorrenti- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore;rappresentati e difesi ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 728/2021 della CORTE d ’ APPELLO di ROMA, depositata il giorno29 gennaio 2021;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Consigliere Paolo Spaziani. FATTI DI CAUSA 1.Numerosi medici, tra cui i controricorrenti e ricorrenti incidentali indicati in epigrafe – premesso che avevano conseguito il diploma di specializzazione sulla base di corsi frequentati prima del 1991, senza peraltro percepire alcuna remunerazione per l’attività prestata durante il periodo di formazione; che, invece, le direttive europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE (coordinate con la Direttiva 93/16/CEE), riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, nello stabilire condizioni omogenee di accesso e di svolgimento dei corsi di specializzazione, avevano previsto per i frequentanti il diritto ad una «adeguata A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. remunerazione»; che tali direttive avevano ricevuto tardiva attuazione in Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991, il quale aveva stabilito che fosse attribuita, in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, una borsa di studio annuale di Lire 21.500.000 (pari ad Euro 11.103,82), soltanto a decorrere dall’anno accademico 1991-1992; e che, successivamente, l’art.11 della legge n. 370 del 1999, con riguardo ai medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990 - 1991, aveva previsto l’attribuzione di una borsa di studio annua omnicomprensiva di Lire 13.000.000(pari ad Euro 6.713,94) – convenne ro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicati in epigrafe dinanzi al Tribunale di R oma , domandandone la condanna , in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee sopra citate e, in particolare, al pagamento della somma di Euro 11.103,82per ogni anno del corso di specializzazione medica e per ciascun corso frequentato, oltre agli interessi ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ..

Il Tribunale di Roma , riconosciuta la legittimazione passiva unicamente in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in parziale accoglimento delle domande proposte da alcuni attori, la condannò a pagare a ciascuno di essi la somma di Euro 6.713,94 per ciascun anno del corso frequentato, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Rigettò le domande di altri attori, per essersi iscritti ai rispettivi corsi prima dell’anno accademico 1983/1984, o per aver frequentato corsi non ricompresi negli elenchi allegati alle direttive comunitarie. 2.La Corte d’appello di Roma , con sentenza 29 gennaio 2021, n. 728, ha accolto l’impugnazione de i medici che avevano iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, condannandola Presidenza A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuno di essi la somma di Euro 6.713,94 per ciascun anno del corso frequentato con decorrenza dal 1° gennaio 1983,ai sensi dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Ha invece rigettato l’impugnazionedi coloro che avevano invocato il pagamento della maggior somma di Euro 11.103,82, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991.

3. Avverso la sentenza della Corte romana,hannoproposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 3 maggio 2021,la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri in epigrafe, sulla base di un unico motivo, nei confronti dei medici Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi, che hanno risposto con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, fondato su tremotivi. Con distinto atto, notificato il giorno 8 febbraio 2022, i 160 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Grazia Albino hanno proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sulla base di quattro motivi, al quale hanno risposto con controricorso le amministrazioni intimate.

Con distinto atto, notificato il 28 febbraio 2022 , anche il medico Alessandro Bachettiha proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sulla base di due motivi, al quale ha risposto con controricorso l’amministrazioneintimata. La medesima sentenza, infine, è stata impugnata per cassazione anche dai 19 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Donato Caiazzo, sulla base di tre motivi, con ricorso notificato il 27 gennaio 2022 e iscritto al n. RG. 03348/2022, al quale hanno risposto con controricorso le amministrazioni intimate; di questi ultimi ricorrenti , peraltro, Federico Rosattiha rinunciato al ricorso con atto del 5 ottobre 2022 .

A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Alcuni tra i ricorrenti e controricorrenti privati hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.,si dispone la riunione dei ricorsi successivi al ricorso principale e si dàatto che, con separata ordinanza,è stata disposta la riunione del ricorso iscritto al n. R.G. 03348/2022 a quello iscritto al n. R.G.12639/2021.

A.1.Con l ’u nico motivo di ricorso , la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia la violazione degli artt. 4, 5 , par.2, della direttiva 75/362/CEE,degli artt. 6, 7 , par.2 , della Direttiva 75/362/CEE , degli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE , dell’art.2043 cod. civ., dell’art.13 della Direttiva 82/76,dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 legge n. 370/1999. La sentenza impugnata è censurata per avere riconosciuto il risarcimento del d anno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie in tema di medici specializzandi ai dottori Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi, sebbene i corsi di specializzazione da loro frequentati ( rispettivamente:

“Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso”, “Angiologia”, “ Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria”) non fossero compresi negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE,né fosse stata dimostrata l’equipollenza tra essi e quelli previsti in almeno due Stati membri. Le amministrazioni ricorrent i deducono che la non inclusione dell e specializzazionimediche nell’elenco delle direttive euro pee era stata da A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. esse specificamente contestata in appello e comunque non sussisterebbe, da parte loro, l’onere di contestazione di tale circostanza,poiché esso sarebbe stato configurabile solo quando fosse stato assolto, ex parte actoris, l’onere di specifica allegazione della medesima circostanza.

Nel resistere alla doglianza, i medici interessati sostengono che il motivo di ricorso in esame sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, per mancata specificazione della sedes processuale in cui la circostanza sarebbe stata contesta ta nel giudizio di merito; deducono che, peraltro, tale contestazione non sarebbe stata tempestivamente formulata nella comparsa di costituzione in primo grado. Soggiungono che, comunque , la specializzazione in “ Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso” sarebbe stata dichiarata equivalente a quella in “Chirurgia generale” (questa espressamente prevista dall’art.5, comma 3, della Direttiva 75/362/CEE) dal D.M. 30 gennaio 1998 (Pubblicato nella Gazz.

Uff. 14 febbraio 1998, n. 37, S.O.), peraltro citato, per coordinamento, in nota all'art. 10 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, e successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 1999, dal D.M. 5 agosto 1999, dal D.M. 2 agosto 2000, dal D.M. 27 dicembre 2000, dal D.M. 31 luglio 2002, dal D.M. 26 maggio 2004 e dal D.M. 19giugno 2006. Sostengono che la specializzazione in “ Angiologia ” rientr erebbe a buon diritto nell’ambito della “Cardiologia ” e sarebbe comunque prevista dall’art. 7 della Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, che (nel testooriginale) prevede quanto segue:

“ France: Cardiologie Et Medecine Des Affections Vasculaires; Irlande: A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Cardiology; Italie:Cardiologia; Luxembourg: Cardiologie Et Angiologie; Pays-Bas: Cardiologie; Royaume-Uni: Cardio-Vascular Diseases”. A.1.1.Il ricorso è fondato. A.1.1.a. Preliminarmente si deve ricordare, come già più volte evidenziato da questa Corte (ex aliis, v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; Cass. 14/12/2021, n. 39826; Cass. 29/11/2021, n. 37251; Cass.14/12/2020, n. 28440; Cass. 26/07/2019, n. 20303), quanto segue:

—l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie, tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019); —non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute;

— si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; —la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); —a fortiori, deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa in iure; — al riguardo occorre invece considerare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia, eventualmente, in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri S tati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza: in tal caso lo stesso principio di non contestazione, dunque, può eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza);

─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello – officioso o su impulso dell’amministrazione – del difetto del requisito dell’equipollenza; — l’operatività del principio di non contestazione è, però, condizionata, come noto, anche dal grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica;

─ pertanto, al fine difar valere detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in termini, A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. tra le altre, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199). A.1.1.b. Ricordati i suindicati principi generali, nel caso di specie deve anzitutto affermarsi l’ammissibilità del ricorsoin esame, poiché la difesa erariale, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso, non ha eccepito il difetto di equipollenza dei corsi alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri (ciò che avrebbe concretato l’indebita posizione di una quaestio facti), ma ha dedotto che la Corte d’appello aveva omesso di verificare se i predetti corsi fossero inclusi o meno negli elenchi di cui alle direttive europee oppure se fossero equipollenti a quelli riconosciuti da almeno due Stati membri.

Le amministrazion i convenut e , in altri termini, non ha nno contestato, nel merito, la verifica di equipollenza effettuata dalla Corte d’appello (ciò che avrebbe integrato una doglianza inammissibile in sede di legittimità), ma hannoeccepito che la Corte territoriale avrebbe indebitamente omesso di svolgere tale verifica, non ostante venissein considerazione un fatto costitutivo del diritto azionato, rispetto al quale il giudice del merito ha il potere-dovere di svolgere officiosamente il proprio accertamento, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto.

Con l’unico motivo del ricorsoin esame, la difesa erariale ha dunque posto, non già una quaestio facti(né una questione mista di fatto e di diritto), ma una pura quaestio iuris, corredandola dal debito rilievo che, nell’originaria domanda, la circostanza dell’inclusione dei corsi frequentati negli elenchi della direttiva comunitaria (o la loro equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri) non era stata A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. specificamente allegata dagli attori sicché neppure poteva reputarsi accertata in applicazione del principio di non contestazione.

A.1.1.c.Oltre che ammissibile, il ricorso in esame, come detto, è fondato, atteso che nessuna nelle specializzazioni in questione è espressamente inclusa negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, mentre, in ordine all’equipollenza, oltre alla deduzione della pretesa novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello,non è stata debitamente e specificamente allega ta l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione, né, tanto meno, è stata indicata la sede da cui tale accertamento sarebbe emerso e il modo in cui si sarebbe formato.

Non rileva poi che la specializzazione in “ Chirurgia d’ urgenza e pronto soccorso” sia stata dichiarata equivalente a quella in “Chirurgia generale” dal D.M. 30 gennaio 1998, successivo di molti anni alla data di immatricolazione del controricorrente Francesco Gurgone nel relativo corso. Al riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato, in via generale, il principio per cui il mero inserimento di determinati corsi di specializzazione nei vari decreti ministeriali intervenuti dopo il decreto legislativo n. 257 del 1991 (e non applicabili retroattivamente) non può assumere decisiva rilevanza ai fini dell'eventuale inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalle direttive europee e, quindi, ai fini del diritto al compenso previsto da tali direttive, in mancanza dell’effettiva equipollenza, da accertare in concreto, tra gli stessi corsi e quelli previsti in almeno due Stati membri; i decreti in questione, d'altra parte, sono dettati ad altri fini, avendo riguardo all'organizzazione delle scuole o all'eventuale A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. mantenimento di corsi privi dei requisiti richiesti ai fini dell'equiparazione a quelli europei. Deve quindi escludersi che il diritto al ri s arcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, possa essere riconosciuto a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati membri in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria(in tal senso, ex multis,Cass. n.20303/ 2019 ;

Cass. n. 39826/2021 ; Cass.n. 25414/2022). Alla luce di tutti i suesposti rilievi , non rileva l’ordinanza interlocutoria n. 9327 del 2023, con cui è stata richiesta una relazione all’Ufficio del Massimario, segnalata con la memoria. Il ricorso della difesa erariale va dunque accolto. A.2. Passando al ricorso incidentale proposto da Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi, con il primo motivo di esso si denuncia“violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C- 131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost;dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 – violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n. 257/91, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.”.

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia liquidato il danno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sededi attuazione delle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbe dovuto farsi – sostengono – in ossequio ai principi di equivalenza, effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria. All’illustrazione della censura viene fatta seguire istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché venga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettività ed adeguatezza del risarcimento del danno.

Con ilsecondo motivo del ricorso incidentale, Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi denunciano “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c., dell’art. 11 della L. 370/1999 e del D. Lgs. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato gli interessi compensativi, nonostante il debito gravante a carico dell’amministrazione avesse natura di debito di valore.

A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Con il terzo motivo denunciano “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto deibeni), dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff. 16 agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 –violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n. 257/91, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.”. I ricorrenti incidentali Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi, con riferimento alle precedenti censure, deducono che l’omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata puntuale trasposizione della Direttiva 82/76/CEE, nonché di quello alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato una ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1, Protocollo 1, della Convenzione EDU.

A.2.1.Il ricorso incidentale di Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi va disatteso alla luce dell’esito del ricorso A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. principale proposto contro di loro, in base al quale deve escludersi in radice la spettanza dell’invocato diritto. Al di là dell’esito del ricorso principale, comunque i l ricorso incidentale dei suindicati ricorrenti – con riferimento a tutti e tre gli illustrati motivi , da esaminare congiuntamente stante la loro connessione –sarebbe stato inammissibile , ai sensi dell'art. 360 - bis n.1 cod. proc. civ., avuto riguardo al consolidato orientamento di questa Corte sui temi da esso infondatamente evocati .

In proposito, può rinviarsi a quanto si dirà, infra, sub par. B.1.1., in ordine alle ragioni di inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Grazia Albino. Accolto, dunque, il ricorso della difesa erariale e dichiarato inammissibile quello incidentale di Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo e – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – questa Corte può decidere nel merito , rigettando la domanda da loro proposta.

Le spese di tutti i gradi di giudizio concernenti il relativo rapporto processuale possono essere interamente compensate tra le parti, stante l’esito alterno del giudizio di merito. B.1. Con il primo motivo del ricorso successivo proposto da i 160 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Grazia Albino, v ie ne denunciata “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359.); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.”.

Con il secondo motivo viene denunciata “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione ai nn. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.”. Con il terzo motivo viene denunciata “ Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359.); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.”. B.1.1. Gli illustrati motivi propongono le medesime doglianze contenute nel ricorso incidentale dei medici Gurgone, Terranova e Zocchi, sopra illustrate. Essi vanno dichiarati inammissibili ex art. 360- bis, n. 1, cod. proc. civ.. B.1.1.a. Questa Corte ha reiteratamente affermato che le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.

L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributivané può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolodella legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazionianaloghe. Questo parametro deve essere desunto dalle indicazionicontenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizionedei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.

A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali. il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova – nella fattispecie mancante – di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr.

Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901). B.1.1.b. Quanto alle specifiche doglianze sulla mancata corresponsione degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa –da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cui l’obbligazione A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass. 06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, n. 458 e Cass.24/01/2020, n. 1641). B.1.1.c. Neppure sussistono i presupposti per la formulazione di un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Al riguardo, questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 21/12/2021, n. 41076, cit.) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento europeo ha lasciato agli Stati membri.

Pertanto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione del diritto eurounitario, il quale non si occupa della quantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 10/12/2018, n. 31922). B.1.1.d. In proposito, non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza. Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell’iscriversi alle scuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni (quali, ad es., il tempo pieno) non gravanti sui primi.

B.1.1.e. Deve infine evidenziarsi, reiterando un rilievo già formulato e recentemente ribadito da questa Corte (Cass.12/09/2022, A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. n. 26812, cit.) che la doglianza dei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggior misura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall’indimostrato assunto che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrisposto tra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello che sarebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 1999.

L’assunto, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere conto sia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano, sia della già evidenziata circostanza che la quantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina costituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno, sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario. I primi tre motivi del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Grazia Albino vanno pertanto dichiarati inammissibili; da tale statuizione resta assorbita l’eccezione di giudicato sollevata dalle amministrazioni statali controricorrenti (p.3 del controricorso).

B.2. Con il quarto motivo del medesimo ricorso – circoscritto ai medici Mariano Bozzaotre, specializzato in “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, Umberto D’Antonio, specializzato in “Anestesia e rianimazione”, Giuseppe Daniele Del Greco , specializzato in “Endocrinologia”, Maria Elena Ferrero , specializzata in “Anestesia e rianimazione”, Anna Maria G rasso, specializzata in “Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio”, Eva Piera Grimaldi, specializzata in “Ginecologia e ostetricia”, Salvatore Nicosia, specializzato in“Chirurgia plastica e ricostruttiva”, Alessandro Passerini, specializzato in A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. “Ortopedia e traumatologia”, Massimo Pomo, specializzato in “Ginecologia ed ostetricia”, Carmelo Ribis, specializzato in“Geriatria e gerontologia”, Ignazio Tallo, specializzato in “Biologia clinica”, Paolo Barbagli, specializzato in “Anestesia e rianimazione ”, Quintino Desiderio, specializzato in “Chirurgia generale ad ind: chirurgia generale”, Vincenzo Pata, specializzato in “Malattie infettive”Armando Piccinni, specializzato in “Neurologia”, Daniela Andreina Terribile, specializzata in “Oncologia”, Gabriele Lalli, specializzato in “ Medicina interna”, Arturo Noviello, specializzato in “Radiologia diagnostica”, Giorgio Maria Baratelli, specializzato in “Urologia”– viene denunciata “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost. in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.”.

La sentenza d’appello è censurata per aver negato il diritto alla percezione della adeguata remunerazione sul presupposto che l’iscrizione ai corsi di specializzazione fosse stata effettuata anteriormente al 1982. B.2.1.Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a specificare. B.2.1.a. Si tratta, com’è noto, di stabilire se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi “ a cavallo ”, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983. La questione era stata già affrontatain sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò , in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso sicollocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’avevano, invece, riconosciuto.

Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano ri nviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) avevastabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990,deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Alla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».

B.2.1.b. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd. “a cavallo”, che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque , con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo a rt. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983. La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3marzo 2022 (in causa C-590/20).

Il giudice europeo ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee.

B.2.1.c. In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento – da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 – va riconosciuto anche a i ricorrenti sopra indicati -Mariano Bozzaotre, specializzato in “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, Umberto D’Antonio, specializzato in “Anestesia e rianimazione”, Giuseppe Daniele Del Greco, specializzato in “Endocrinologia”, Maria Elena Ferrero, specializzata in “Anestesia e rianimazione”, Anna Maria Grasso, specializzata in “Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio”, Eva Piera Grimaldi, specializzata in “Ginecologia e ostetricia”, Salvatore Nicosia, specializzato in “Chirurgia plastica e ricostruttiva”, Alessandro Passerini, specializzato in “Ortopedia e traumatologia”, Massimo Pomo, specializzato in “Ginecologia ed ostetricia”, Carmelo Ribis, specializzato in “Geriatria e gerontologia”, Ignazio Tallo, specializzato in “Biologia clinica”, Paolo Barbagli, specializzato in “Anestesia e rianimazione”, Quintino A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Desiderio, specializzato in “Chirurgia generale ad ind: chirurgia generale”, Vincenzo Pata, specializzato in “Malattie infettive” Armando Piccinni, specializzato in “Neurologia”, Daniela Andreina Terribile, specializzata in “Oncologia”, Gabriele Lalli, specializzato in “Medicina interna”, Arturo Noviello, specializzato in “Radiologia diagnostica”, Giorgio Maria Baratelli, specializzato in “Urologia”– avuto riguardo alla circostanza che essi hannoiniziato il corso dispecializzazione prima del 1982, proseguendo successivamente.

Il quarto motivo del ricorso in esame va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con r invio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale, nel provvedere sulmerito della domanda di questi ricorrenti, deliberà anche la specifica eccezione sollevata dalle amministrazioni controricorrentiin confronto di Daniela Andreina Terribile , in ordine all’asserita estraneità comunitaria della specializzazione da lei conseguita. C.1. Con il primo motivo del ricorso notificato il 28 febbraio 2022, Alessandro Bachetti, specializzato in “Ortopedia e Traumatologia” in ragione di un corso frequentato tra il 1984 e il 1989, denuncia “violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione dell’art 16 della direttiva 82/76, nonché art. 3 e 36 cost., e art. 220 tce in relazione all’art.360 c.1 n.3 cod. proc. civ.”.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato il danno in suo favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione delle direttive comunitarie dal d.lgs. n. 257 del 1991. A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Con il secondo motivo, denuncia “violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 cv.1 n.3 cod. proc. civ.” Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver liquidato il maggior danno e gli interessi compensativi, nonostante il debito gravante a carico dell’amministrazione avesse natura di debito di valore.

C.2.1. Gli illustrati motivi propongono le medesime doglianze contenute nei primi tre motivi del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Grazia Albino, nonché nel ricorso incidentale proposto da Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi, sopra esaminate. Essi, pertanto, devono dichiara rsi inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., previo richiamo alle argomentazioni esposte nel precedente par . B .1.1. , c he vanno qui complessivamente ribadite. La statuizione non assorbe l’ eccezione di giudicato sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministrinel sintetico controricorso (p.1), la quale è,però, a sua volta inammissibile per difetto di autosufficienza .

In proposito, vanno condivise le argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, circa il carattere generico dell’affermazione dell’esistenza del giudicato e la mancata dimostrazione della sua formazione, oltre al rilievo che non risulta che l’eccezione fosse stata sollevata nei gradi di merito. Le ulteriori osservazioni svolte nella medesima memoria in funzione illustrativa dei motivi di ricorso si infrangono, invece , sul consolidato orientamento contrario di questa Corte,come sopra illustrato.

D.1. Passando al ricorso iscritto al n.03348/2022, con il primo motivo di esso, i medici Vito Contreas, Carmine Di Paola, Francesco A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Gallicchio, Faisal Hayek, Salvatore Interlandi e Nazzareno Oddi, denunciano “violazione e/o falsa applicazione de gli artt. 13, 16 della Direttiva 82/76, dell’art. 3 Cost., dgeli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362 e art. 220 TCE”. La sentenza d’appello è censurata per aver negato il diritto alla percezione della adeguata remunerazione sul presupposto che l’iscrizione ai corsi di specializzazione fosse stata effettuata anteriormente al 1982.

D.1.1.Il motivo è fondato. Valgono le considerazioni svolte per l’omologa doglianza formulata dai ricorrenti le cui posizioni sono state esaminate sub. par. B.2. con argomentazioni che vanno qui complessivamente richiamate. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. D.2.Con il secondo motivo, tutti i 19 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Donato Caiazzo denunciano “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 16 della Direttiva 82/76, dell’art. 3 Cost., degli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362, art. 6 d.lgs. 257/1991 e art. 39 d.lgs. 368/99 e art.220 TCE, nonché 1219 e 1224 c.c.”.

Essilamentano che la Corte territoriale abbia liquidato il danno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione delle direttive comunitarie, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991. Con il terzo motivo i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Donato Caiazzo denuncianola violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ.e 115 cod. proc. civ.. A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est.

Spaziani Paolo Spaziani est. Censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato gli interessi compensativie il maggior danno, ritenendoli non provati. D.2.1. Il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 3348/2022 R.G. propongono le medesime doglianze contenute nel ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Grazia Albino, nonché nel ricorso incidentale proposto da Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi, sopra esaminate. Essi vanno pertanto dichiarati inammissibili ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., previo richiamo alle argomentazioni esposte nei precedenti paragrafi,che vanno qui complessivamente ribadite.

D.3. Con riguardo al ricorso iscritto al n.3348/2022, deve infine essere dichiarato estinto il giudizio di cassazione (con compensazione delle relative spese), limitatamente al rapporto processuale facente capo a Federico Rosatti, che ha depositato rinuncia alricorso. E.In definitiva: I.va accolto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale da loro proposto;la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accoltoe, decidendo la causa nel merito, l’originaria domanda propostada Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchideve essere rigettata;

II-d el ricorso proposto dai 160 ricorrenti indicati in epigrafe con capofila Grazia Albino, va accolto il quarto motivo riferibile ai ricorrenti Mariano Bozzaotre, specializzato in “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, Umberto D’Antonio, specializzato in “Anestesia e rianimazione”, Giuseppe Daniele Del Greco, specializzato in “Endocrinologia”, Maria Elena Ferrero, specializzata in “Anestesia e A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. rianimazione”, Anna Maria Grasso, specializzata in “Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio”, Eva Piera Grimaldi, specializzata in “Ginecologia e ostetricia”, Salvatore Nicosia, specializzato in “Chirurgia plastica e ricostruttiva”, Alessandro Passerini, specializzato in “Ortopedia e traumatologia”, Massimo Pomo, specializzato in “Ginecologia ed ostetricia”, Carmelo Ribis, specializzato in “Geriatria e gerontologia”, Ignazio Tallo, specializzato in “Biologia clinica”, Paolo Barbagli, specializzato in “Anestesia e rianimazione”, Quintino Desiderio, specializzato in “Chirurgia generale ad ind: chirurgia generale”, Vincenzo Pata, specializzato in “Malattie infettive” Armando Piccinni, specializzato in “Neurologia”, Daniela Andreina Terribile, specializzata in “Oncologia”, Gabriele Lalli, specializzato in “Medicina interna”, Arturo Noviello, specializzato in “Radiologia diagnostica”, Giorgio Maria Baratelli, specializzato in “Urologia”; vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi di cui al medesimo ricorso;l a sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;

III-va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Alessandro Bachetti; IV. d el ricorso proposto dai 19 ricorrenti con capofila Donato Caiazzo (originariamente iscritto al n. 03348/2022 R.G. e riunito al ricorsoiscritto al n.12639/2021, con separato provvedimento assunto all’odierna adunanza camerale), vaaccolto il primo motivo, riferibile ai ricorrenti Vito Contreas, Carmine Di Paola, Francesco Gallicchio, Faisal Hayek, Salvatore Interlandi e Nazzareno Oddi, mentre vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. F.Per quanto riguarda le spese : i.quelle di tutti gradi di giudizio concernenti i rapporti processuali vertenti tra le amministrazioni in epigrafe e i medici Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi vengono compensate interamente tra le parti in ragione dell’esito alterno del giudizio di merito; ii. pure compensate vanno le spese del giudizio di legittimità del rapporto processuale facente capo a Federico Rosatti; iii. l e spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra le amministrazioni convenute e tutti gli altri ricorrenti privati ( a d eccezione dei ricorrenti Mariano Bozzaotre , Umberto D’Antonio, Giuseppe Daniele Del Greco, Maria Elena Ferrero, Anna Maria Grasso, Eva Piera Grimaldi, Salvatore Nicosia, Alessandro Passerini, Massimo Pomo, Carmelo Ribis, Ignazio Tallo, Paolo Barbagli, Quintino Desiderio, Vincenzo Pata, Armando Piccinni, Daniela Andreina Terribile, Gabriele Lalli, Arturo Noviello, Giorgio Maria Baratelli, Vito Contreas, Carmine Di Paola, Francesco Gallicchio, Faisal Hayek, Salvatore Interlandi e Nazzareno Oddi, le spese dei cui rapporti processuali saranno regolate dal giudice del rinvio ex art.385, terzo comma, cod. proc. civ.) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

G.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali e successivi ( ad eccezione dei ricorrenti Mariano Bozzaotre, Umberto D’Antonio, Giuseppe Daniele Del Greco, Maria Elena Ferrero, Anna Maria Grasso, Eva Piera Grimaldi, Nicosia Salvatore, Alessandro A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est.

Passerini, Massimo Pomo, Carmelo Ribis, Ignazio Tallo, Paolo Barbagli, Quintino Desiderio, Vincenzo Pata, Armando Piccinni, Daniela Andreina Terribile, Gabriele Lalli, Arturo Noviello, Giorgio Maria Baratelli, Vito Contreas, Carmine Di Paola, Francesco Gallicchio, Faisal Hayek, Salvatore Interlandi e Nazzareno Oddi),di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte: I. accoglie il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi; dichiarainammissibile il ricorso incidentale da loro proposto; accoglie il quarto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti in epigrafe con capofila Grazia Albino, riferito ai ricorrenti Mariano Bozzaotre, Umberto D’Antonio, Giuseppe Daniele Del Greco, Maria Elena Ferrero, Anna Maria Grasso, Eva Piera Grimaldi, Salvatore Nicosia, Alessandro Passerini, Massimo Pomo, Carmelo Ribis, Ignazio Tallo, Paolo Barbagli, Quintino Desiderio, Vincenzo Pata, Armando Piccinni, Daniela Andreina Terribile, Gabriele Lalli, Arturo Noviello, Giorgio Maria Baratelli; dichiara inammissibil i gli altri motivi di cui al medesimo ricorso; dichiara inammissibile il ricorso proposto da Alessandro Bachetti; accoglie il primo motivo del ricorso proposto dai ricorrenti in epigrafe con capofila Donato Caiazzo, riferito ai ricorrenti Vito A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Contreas, Carmine Di Paola, Francesco Gallicchio, Faisal Hayek, Salvatore Interlandi e Nazzareno Oddi; dichiara inammissibili gli altri motividi cui al medesimo ricorso; dichiara estinto il giudizio di cassazione con riguardo al rapporto processuale vertente tra le amministrazioni in epigrafee il ricorrente Federico Rosatti; II. cassa la sentenza impugnata in relazione a i motivi accolti; decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi; rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,perché provveda sulla domanda proposta da Mariano Bozzaotre, specializzato in “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, Umberto D’Antonio, specializzato in “Anestesia e rianimazione”, Giuseppe Daniele Del Greco, specializzato in “Endocrinologia”, Maria Elena Ferrero, specializzata in “Anestesia e rianimazione”, Anna Maria Grasso, specializzata in “Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio”, Eva Piera Grimaldi, specializzata in “Ginecologia e ostetricia”, Salvatore Nicosia, specializzato in “Chirurgia plastica e ricostruttiva”, Alessandro Passerini, specializzato in “Ortopedia e traumatologia”, Massimo Pomo, specializzato in “Ginecologia ed ostetricia”, Carmelo Ribis, specializzato in “Geriatria e gerontologia”, Ignazio Tallo, specializzato in “Biologia clinica”, Paolo Barbagli, specializzato in “Anestesia e rianimazione”, Quintino Desiderio, specializzato in “Chirurgia generale ad ind: chirurgia generale”, Vincenzo Pata, specializzato in “Malattie A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. infettive” Armando Piccinni, specializzato in “Neurologia”, Daniela Andreina Terribile, specializzata in “Oncologia”, Gabriele Lalli, specializzato in “Medicina interna”, Arturo Noviello, specializzato in “Radiologia diagnostica”, Giorgio Maria Baratelli, specializzato in “Urologia”, Vito Contreas, specializzato in “Chirurgia Plastica”, Carmine Di Paola, specializzato in “Pediatria”, Francesco Gallicchio, specialzzato in “Cardiologia”, Faisal Hayek, specializzato in “ortopedia e Traumatologia”, Salvatore Interlandi, specializzato in “Angiologia Medica” e Nazzareno Oddi, specializzato in “Chirurgia”;

III. co mpensa le spese di tutti i gradi di giudizio relativamente ai rapporti processuali vertenti tra le amministrazioni in epigrafe e i ricorrenti Francesco Gurgone, Emilio Terranova e Luciano Aldo Maria Zocchi; compensa le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale vertent e tra le amministrazioni in epigrafe e ilricorrente Federico Rosatti; condanna gli altri ricorrenti incidentali e successivi, in solido tra loro (ad eccezione dei ricorrenti Mariano Bozzaotre, Umberto D’Antonio, Giuseppe Daniele Del Greco, Maria Elena Ferrero, Anna Maria Grasso, Eva Piera Grimaldi, Salvatore Nicosia, Alessandro Passerini, Massimo Pomo, Carmelo Ribis, Ignazio Tallo, Paolo Barbagli, Quintino Desiderio, Vincenzo Pata, Armando Piccinni, Daniela Andreina Terribile, Gabriele Lalli, Arturo Noviello, Giorgio Maria Baratelli, Vito Contreas, Carmine Di Paola, Francesco Gallicchio, Faisal Hayek, Salvatore Interlandi e Nazzareno Oddi), a rimborsare alle A.C. 25.01.2024 N. R.G.12639/2021 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spazia