Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding independent declarative and constitutive actions under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appellant's appeal admissible but dismissed the incidental counter-appeal due to procedural defects and inadmissibility. The primary issue involved two distinct legal actions: a declarative action for contract resolution and a constitutive action for damages, both arising from the same breach of an express resolution clause. The court ruled that the appellant failed to properly reiterate the absorbed claim in the counter-appeal and that certain arguments were inadmissible or lacked substantive grounds, leading to the cassation of the lower judgment with remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1453 c.c.; Art. 1456 c.c.; Art. 346 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The court distinguishes between independent declarative and constitutive actions arising from the same breach, requiring the appellant to reiterate absorbed claims in counter-appeals, while rejecting arguments that are inadmissible or constitute non-motives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 24643/2021R.G. proposto da: NETTUNO 2010 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 72 , presso lo studio dell’avv. Achille Buonafede, rappresentata e difesa da ll’ avv. Michele Sesta , come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale -ricorrente - contro NETTUNO s.n.c. di Parmeggiani Pier Paolo e ParmeggianiPier Antonio, in persona deilegal i rappresentant i pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, Via Cicerone n. 44, presso il recapito dell’avv.
Paolo Santoro , come da procura in calce al contro ricorso , domicilio digitale -controricorrente - N. 24643/21R.G. avverso la sentenza della Corte d’appellodi Bologna, n. 1520 /20 2 1 , depositata il27.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 13.2.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con contratto di affitto di ramo di azienda del 27.8.2010, Nettuno s.n.c. -titolare della relativa concessione demaniale -concesse in affitto alla Nettuno 2010 s.r.l. il bar-ristorante “Nettuno”, sito sulla spiaggia di Rimini; la concedente riservò per sé la gestione del chiosco e del lido.
Successivamente, con scrittura privata denominata “Modifica di contratto di affitto di azienda” del 28.7.2015, le parti stabilirono con decorrenza dal 1.1.2014 il corrispettivo annuale dovuto dall’affittuaria in misura fissa pari a € 115.000,00 annui (oltre IVA), da corrispondersi a scadenza mensile. Con detta scrittura, inoltre, le parti concordarono che –dopo aver precisato che il corrispettivo di affitto “parte fissa” di € 115.000,00 era commisurato ad un canone demaniale pari ad € 80.000,00 - qualora il canone effettivamente dovuto dalla concedente al Demanio f osse risultato superiore,l’affittuaria avrebbe dovuto rimborsarle la differenza tramite il versamento di conguagli del corrispettivo di affitto dovuti per “aumento canone demaniale”.
Con comunicazione inviata all’affittuaria in data 22.10.2018, Nettuno s.n.c. dichiarò di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 4 della modifica contrattuale del 2015, a causa del mancato pagamento dei predetti “conguagli” di maggior corrispettivo di affitto per “aumento canone demaniale” e per rimborso ICI/IMU. Con ricorso del 26.10.2018, la Nettuno 2010 s.r.l. chiese al Tribunale di Rimini (per quanto ancora interessa), previo N. 24643/21R.G. accertamento degli inadempimenti della concedente, dichiararsi non dovute le somme da essa concedente richieste per “conguagli” di maggior corrispettivo di affitto per “aumento canone demaniale” e rimborso ICI, eccependo altresì la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie avversarie.
Nettuno s.n.c., costituitasi, contestò le avverse domande e chiese, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto di affitto in forza della clausola risolutiva espressa già invocata, con condanna dell’affittuaria alla restituzione del ramo d’azienda e al pagamento delle somme richieste a titolo di maggiori corrispettivi di affitto e rimborso imposte, oltre alla penale contrattuale di € 1.500,00 giornalieri per il ritardato rilascio, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. L’adito Tribunale, con sentenza del 22.9.2020, rigettò le domande attoree e, in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dall'affittante, dichiarò la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. e – pre via parziale compensazione tra i rispettivi crediti - condannò la Nettuno 2010 s.r.l. al pagamento in favore della prima della somma di € 550.092,49, oltre interessi commerciali.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27.7.2021, accolse parzialmente l'appello proposto dall'affittuaria, per l'effetto rideterminando la somma da questa dovuta in € 310.092,49; ciò sul presupposto dell’inefficacia della comunicazione ex art. 1456 c.c. del 22.10.2018, individuando un nuovo dies a quo, allo stesso fine, nella data del 10.2.2019, ossia nel decimo giorno successivo alla costituzione di Nettuno s.n.c. nel giudizio di primo grado, atteso che con la comparsa responsiva detta società aveva ribadito di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
N. 24643/21R.G. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Nettuno 2010 s.r.l., sulla base di sette motivi, cui resiste con controricorso la Nettuno s.n.c., proponendo anche ricorso incidentale condizionato, fondato su tre motivi. La controricorrente ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 – Col primo motivo , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la Nettuno 2010 s.r.l. denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello pronunciatoextrapetita.
Osserva la ricorrente che la Corte felsinea, disattendendo la ricostruzione offerta, circa l’esercizio della clausola risolutiva espressa, dal Tribunale di Rimini:
1) ha ravvisato l’unico inadempimentodi Nettuno 2010 s.r.l. nel mancato pagamento dei canoni base (“parte fissa”) scaduti dopo il marzo 2018 (cioè, i canoni dovuti dal mese di aprile 2018);2) ha escluso che tale inadempimento potesse rilevare ai fini della pronunziadi risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., poiché la relativa domanda era stata rinunciata da Nettuno s.n.c., in quanto non riproposta in appello;3) ha altresì escluso che tale inadempimento fosse stato invocato da Nettuno s.n.c. nella comunicazione del 22.10.2018, ritenendola pertanto inefficace ai fini dell’esercizio, da parte dell’affittante Nettuno s.n.c., della clausola risolutiva di cui all’art. 4 del contratto di affitto del 2015;
4) non ha, tuttavia, ritenuto di accogliere il motivo di gravame, avendo affermato la rilevanza del predetto inadempimento, ai fini della declaratoriadi risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva di cui all’art. 4 della “Modifica contrattuale” del 2015, in quanto, secondo la Corte,l’affittante Nettuno s.n.c. N. 24643/21R.G. avrebbe contestato tale inadempimento ed“efficacemente” - in base ad esso - la clausola risolutiva con la comparsa dicostituzione e risposta depositata in data 31.1.2019 nel giudizio di primo gradoavanti il Tribunale di Rimini, nella causa N. 3898/2018 R.G.
Secondo la ricorrente principale, tale statuizione viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Nettuno s.n.c., al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, con la comparsa di costituzione in primo grado non aveva assolutamente espresso la volontà di far valere la clausolarisolutiva in forza dell’inadempimento di Nettuno 2010 s.r.l. al pagamento dei predetti canoni base “ parte fissa ” e, soprattutto, non ha domandato l’accertamento della risoluzione del contratto di affitto in forza dell’esercizio della clausola risolutiva riferito a tale inadempimento, avendo espressamente formulato la domanda di risoluzione di diritto solo ed esclusivamente in base alla comunicazione del 22.10.2018 e dei pretesi inadempimenti in essa contestati, ritenuti insussistentie irrilevanti dalla stessa Corte di Appello. 1.2–Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonché agli artt. 132, comma 2, n. 4 , e 156 c.p.c. , per aver la Corte territoriale omess o la motivazione (o aver reso una motivazione apparente, contradditoria e manifestamente illogica), in ordine alla accertata risoluzione di diritto del contratto.Si assume, infatti, che la motivazione è insussistente circa l’attribuita natura ed efficacia negoziale della comparsa di risposta di Nettuno s.n.c. e del suo reale contenuto, essendosi omessodi esporre le ragioni di tale valutazione , N. 24643/21R.G. che si appalesa anche manifestamente illogica e contraddittoria rispetto al contenuto di detto atto, quale pure individuato dallastessa sentenza. 1.3 – Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1372, 1375, 1453, 1456e 2917 c . c . , nonché degli artt . 492, 521, 543, 546 e 553 c.p.c. , per aver la Corte territoriale statuito la risoluzione del contratto sulla base di una condotta dell’affittuaria Nettuno2010 s.r.l. - il mancato pagamento all’affittante dei canoni “parte fissa” scadutidopo il mese di marzo 2018 - che non costituisce inadempimento ad essa imputabile, rilevante ai fini della declaratoria di risoluzione ex art. 1456 c.c., poiché unicamente determinato dalla oggettiva impossibilità dell’affittuaria dieffettuare detti pagamenti in pendenza del vincolo pignoratizio sorto pereffetto del pignoramento notificatole in data 14.3.2018 e nuovamente in data7.6.2018. 1.4– Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, costituito dall’esistenza del vincolo pignoratizio a far data dal 14.3.2018 e sino al 1.10.2019 –data di estinzione del relativo procedimento n. 667/2018 R.G.E. - e della mancata emissione nel detto procedimento di alcun provvedimento di svincolo e/o assegnazione in favore del creditore pignorante. 1.5– C ol quinto motivo, ai sensi dell’ art. 360, co mma 1, n. 4, c.p.c. , si lamenta la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omesso esamedell’eccezione di non imputabilità all’affittuaria dell’inadempimento posto a fondamento della risoluzione.
Si sostiene che il giudice d’appello non abbia affatto esaminato tale specifica eccezionedell’appellante, così violando l’art. 112 N. 24643/21R.G. c.p.c., avendo totalmente omesso divalutarla al fine di escludere l’imputabilità all’affittuaria della condotta in base alla quale ha ritenuto sussistere un suo inadempimento rilevante ex art. 1456 c.c.,sebbene tale elemento soggettivo, che costituisce presupposto essenziale enecessario ai fini dell’accertamento del legittimo esercizio della clausola risolutivaespressa che la sentenza ha posto a fondamento della risoluzione, fosse totalmenteinsussistente nella fattispecie, in capo all’affittuaria. 1.6– Col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, e 156 c.p.c. , per omessa motivazione (motivazione apparente, contradditoria e manifestamenteillogica) sulla non imputabilità all'affittuaria del mancato pagamento dei corrispettivi sottoposti a vincolo pignoratizio. 1.7– Col settimo motivo, infine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. , per aver la Corte d’appello ritenuto applicabile nella fattispeciela clausola risolutiva espressa in forza dell’inadempimento di un’obbligazione noncontemplata dalla relativa previsione negoziale ai fini dell’operatività di detta clausola, cioè il mancato pagamento dei canoni di affitto dovuti dall’affittuaria, disciplinatiall’art. 2 del contratto.
RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO 1.8 – Col primo motivo, la Nettuno s.n.c. denuncia, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, la violazione o falsa applicazione dell'art.346 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto che essa affittante non avesse riproposto in appello N. 24643/21R.G. la domandasubordinata di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affittuaria.Evidenzia che, in forza dell’appello proposto dalla Nettuno 2010 s.r.l., l’intera controversia era stata devoluta alla Corte felsinea, e che essa Nettuno s.n.c. ne aveva chiesto l’integrale rigetto, riportandosi agli argomenti già spesi in primo grado.Ha dunque errato la Corte d’appello al riguardo, avendo male applicato l’art. 346 c.p.c. e non avendo fatto corretto uso dei principi giurisprudenziali secondo cui,in presenza di un’articolazione della fattispecie che vedeva forti vincoli di pregiudizialità - dipendenza tra le questioni sostanziali coinvolte nellacontroversia, in caso di impugnazione che investa l’intera materia della causa,non sussiste un onere di riproposizione specifica delle domande ed eccezioninon accolte (si invoca l’insegnamento di Cass. n. 2671/ 1989;
Cass. n. 3296/1981). 1.9 –Col secondo motivo, ancora in via condizionata, la Nettuno s.n.c. lamenta l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all'art. 360, comma 1,n. 5., c.p.c. La Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che l’art. 4 del contratto del 2015 reca con la clausolarisolutiva espressa la pattuizione che l’inadempimento agli obblighi ivi specificati “comporterà immediatamente ed automaticamente, senza necessità di alcuna formalità, la risoluzione contrattuale” . Dunque , secondo la Nettuno s.n.c., con tale espressa pattuizione le parti del contratto avevano escluso l’onere della preventiva comunicazione e convenuto la risoluzione automatica, ma su tale questione la Corte ha omesso qualsivoglia esame. 1.10 –Col terzo motivo, la Nettuno s.n.c. richiama le proprie istanze cautelari e d’urgenza nel corso dellacausa di primo grado N. 3898/18 R.G., nelle quali N. 24643/21R.G. aveva eccepito il mancato pagamento (all’Agenzia delle Entrate - Riscossione pignorante oad essa affittante) di tutti i canoni d’affitto del ramo d’azienda dopo quello delmese di marzo 2018 da parte della “Nettuno 2010 S.r.l.”. 2.1 – Preliminarmente, occorre evidenziare che la circostanza che la società ricorrente sia stata dichiarata fallita, come documentato dalla controricorrente, non riverbera immediatamente sulle sorti di questo giudizio, noto essendo che l’interruzione del processo è istituto non applicabile nel giudizio di cassazione, stante il suo carattere officioso (ex multis, Cass. n. 27143/2017).
Né, del resto, in relazione a quanto paventato dalla stessa controricorrente in memoria, ove si richiama l’insegnamento di Cass. n. 4795/2020 (secondo cui “Per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell'ultrattività del mandato sol perché l'apertura del fallimento non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull'impulso d'ufficio che lo caratterizza”), si pone alcuna questione nella specie, giacché non risulta che, dopo la dichiarazione di fallimento della Nettuno 2010 s.r.l. (come da sentenza del 5.8.2022, depositata dalla controricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.c.), l’avv.
Michele Sesta abbia svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Infine, quanto al tema della im procedibilità derivante dall’applicazione del principio di universalità soggettiva, espresso dagli artt. 51 e 52 l.fall. (v. Cass.n. 12114/2003), ed in particolare –per quanto qui specialmente interessa - da tale ultima disposizione, che impone che, dopo la dichiarazione di fallimento, N. 24643/21R.G. ogni credito verso il fallito deve di regola esser fatto valere in ambito concorsuale, mediante insinuazione al passivo, se del caso valuterà il giudice del rinvio le conseguenze derivanti dalla declaratoria del fallimento della predetta società. 3.1 – Ciò posto, occorre anzitutto affronta re il primo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia l’extrapetizione, nei termini prima evidenziati (v. par. 1.1).
La Corte d’appello, con riguardo alla clausola risolutiva espressa, ha rilevato che la manifestazione della volontà di avvalersi della clausola stessa non era stata correttamente esercitata dalla Nettuno s.n.c. con la PECdel 22.10.2018, perché quegli inadempimenti ivi indicati non risultavano ricompresi nel tenore della clausola stessa, riportata nell’art. 4 della modifica contrattuale del 2015. Dunque, secondo il giudice territoriale, la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. non poteva ascriversi a quegli inadempimenti, bensì (dopo aver preso atto che la Nettuno s.n.c. non aveva riproposto in appello le domande assorbite, e segnatamente quella subordinata di risoluzione per grave inadempimento della Nettuno 2010 s.r.l. ex art. 1453 c.c.), all’inadempimento nel pagamento della parte fissa del canone, da marzo 2018 (rectius, aprile 2018) in poi; e di un tale inadempimento, secondo la Corte territoriale, la Nettuno s.n.c. aveva inteso avvalersi certamente, allorché – costituendosi nel giudizio di primo grado – aveva comunque chiesto dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto, pertanto operativa solo dal 10.2.2019, anziché dal 2.11.2018 (come invece ritenuto dal Tribunale).
N. 24643/21R.G. 3.2 -Ora, va anzitutto sgombrato il campo da una questione: contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente principale nello stesso mezzo qui in scrutinio, il pignoramento presso terzi, avviato da AdER con atto del 7.6.2018, s’è reso necessario solo per effetto del mancato adempimento di essa Nettuno 2010 s.r.l. all’ordine ex art. 72-bisd.P.R. n. 602/1973 del 14.3.2018, tanto derivando dal disposto dell’art. 72, comma 2, d.P.R. cit. Se infatti la società odierna ricorrente principale avesse pagatoall’es attore , entro 60 giorni, i canoni frattanto scaduti (aprile e maggio 2018), si sarebbe consolidata la cessione forzosa ex art. 2928 c.c., anche in relazione ai canoni a scadere, il pagamento equivalendo ad assegnazione ex art. 553 c.p.c. (v.
Cass. n. 2857/2015). Quindi non v’è dubbio che l’inadempimento dei “ canoni base ”, da parte di Nettuno 2010 s.r.l., fosse sussistente , pur a prescindere dalle vicende del pignoramento presso terzi poi avviato da AdER dinanzi al Tribunale di Rimini. Pertanto, può dirsi che, in linea di massima, il presupposto fattuale della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., relativa ai “ canoni base ”, si fosse effettivamente concretizzato. 3.3 –Occorre adesso verificare se nella comparsa di costituzione depositata da Nettuno s.n.c. nel giudizio di primo grado sia stata espressa in concreto (posto che tanto è senz’altro possibile in astratto: v.
Cass. 9275/2005) una effettiva manifestazione di volontà della parte di avvalersi della risoluzione di diritto per detto specifico inadempimento (come ritenuto dal giudice d’appello), tenendo anche conto che essa è firmata solo dal difensore e non anche dalla parte personalmente. N. 24643/21R.G. Ritiene la Corte che, dall’esame della comparsa di costituzione della Nettuno s.n.c. (senz’altro consentito, essendosi denunciata col mezzo in esame, una nullità processuale, ed essendo in tal caso questa stessa Corte il giudice del fatto processuale, fermo restando che i passi salienti dell’atto sono stati correttamente riportati nel mezzo in esame) e coerentemente con quanto denunciato dalla ricorrente principale, tanto non sia possibile affermare.
In nessuna parte dell’atto in parola è possibile scorgere un chiaro ed inequivoco collegamento tra l’inadempimento dei “canoni base” (o “parte fissa”) e l’esercizio della clausola di cui all’art. 4 della modifica contrattuale del 2015; la posizione della Nettuno s.n.c., sul punto in parola, è coerentemente e chiaramente compendiata dalle conclusioni rassegnate nella stessa comparsa (a p. 17): “in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il contratto de quo d’affitto/affidamento di ramo d’azienda ‘Bar Ristorante Nettuno ’ si è risolto il 22.10.2018 in legittima applicazione della clausola risolutiva espressa o comunque che è risolto ed inefficace per grave inadempimento dell’affittuaria (…)”.
Et de hoc, satis, potrebbe dirsi. Vale però la pena anche aggiungere che, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che la Corte felsinea non ha identificato, come oggetto di accertamento fattuale, né la deduzione, da parte della Nettuno s.n.c., della morosità relativa al canone maturato dopo l’avvalimento della clausola risolutiva, né tampoco l’invocazione di tale morosità come oggetto della clausola; in altre parole, è impossibile ritenere che l’avvalimento della clausola da parte della Nettuno s.n.c. sia stato affermato dalla Corte bolognese come un “fatto”(il che, a ben vedere, avrebbe comportato la necessità di denunciare un simile errore con la N. 24643/21R.G. revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.).
Essa lo ha desunto, in realtà (e senza motivare con adeguato procedimento interpretativo) dalla “contestazione” del mancato pagamento dei canoni scaduti dal marzo 2018in poi. Ora, una simile contestazione, ossia l’enuncia zione di detta morosità (quand’anche col grado di dettaglio descritto dalla Nettuno s.n.c. a p. 15 del controricorso),non può all’evidenza significare, di per sé , che essa sia posta a base di una domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. A tal fine, sarebbe stata infatti necessaria una espressa deduzione (o un esplicito utilizzo) del “fatto”,quale fondamento di una domanda che la stessa Corte bolognese individua nel senso che la Nettuno s.n.c.
“chiese di accertare la risoluzione ipso iure del contratto”(così la sentenza, p. 8). Non solo: la stessa affermazione della presenza della domanda in questi termini è talmente generica da non farle neppure acquisire la consistenza dell’affermazione di un “fatto processuale”(il che conferma l’impraticabilità della linea circa il possibile rilievo di un errore revocatorio). Ha dunque errato la Corte felsinea allorché – pur evidenziando l’errore commesso dal Tribunale circa la compatibilità tra la clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 4 della modifica contrattuale del 2015 e gli inadempimenti contestati all’odierna ricorrente con la PEC del 22.10.2018 –ha ritenuto che la Nettuno s.n.c. avesse esercitato il diritto di avvalersi della clausola stessa in seno alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado: tanto può certamente escludersi, per le considerazioni già svolte, sicché il giudice d’appello è incorso in una chiara extrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c.(si veda, circa la consistenza del detto vizio, ex multis, Cass. n. 8048/2019).
N. 24643/21R.G. 4.1 –I restanti motivi del ricorso principale restano conseguentemente assorbiti. 5.1 - Può a questo punto esaminarsi il primo motivo del ricorso incidentale condizionato. Esso è infondato. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto di non poter delibare la domanda proposta dalla Nettuno s.n.c. ex art. 1453 c.c., proposta in subordine rispetto a quella di accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto, perché non riproposta ex art.346 c.p.c. (e, dunque, da intendersi rinunciata). Sostiene in proposito la stessa Nettuno s.n.c. che, per effetto dell’appello proposto dall’affittuaria avverso la prima decisione, tutta la causa era da intendersi devoluta al giudice d’appello, comprese le domande assorbite, e dunque compresa la domanda ex art. 1453 c.c. L’assunto non è condivisibile.
Infatti, è assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui “L'appellatoche abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, ladomanda subordinata non esaminata dal primo giudice , non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che ladomanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione” (ex plurimis, Cass. n. 13721/2020; in generale, sul modus operandidell’art. 346 c.p.c., si rinvia a Cass., Sez.
Un., nn. 7700del 2016 e 11799 del 2017 ) . Né può sostenersi che ledomande propost e dalla Nettuno s.n.c. in via principale (ex art. 1456 c.c.) ed in via subordinata (ex art. 1453 c.c.) siano legate da un nesso di pregiudizialità-dipendenza tale da comportare, automaticamente, la N. 24643/21R.G. devoluzione di entrambe al giudice d’appello, benché quella subordinata sia rimasta assorbita nell’ambito della prima decisione. Premesso, infatti, che un tale nesso può solo ravvisarsi allorché “un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato o dipendente” (v.
Cass. n. 2322/2023), e a prescindere da ogni altra considerazione sulla stessa attualità della giurisprudenza invocata dalla Nettuno s.n.c., nella specie si tratta di due azioni del tutto autonome ed indipendenti: l’una (art. 1456 c.c.) di natura dichiarativa, l’altra (art. 1453 c.c.) di natura costitutiva, aventi presupposti solo latamente comuni (l’inadempimento: specificamente individuato nella clausola risolutiva espressa, per la prima, dotato invece di gravità ex art. 1455 c.c., per la seconda). Non può dunque revocarsi in dubbio che la Nettuno s.n.c., a fronte del rischio dell’accoglimento dell’appello proposto dalla società affittuaria, avesse l’onere di riproporrela domanda assorbita ex art. 346 c.p.c., sicché la censura in esame non coglie nel segno, la decisione impugnata rivelandosi, sul punto, del tutto corretta. 6.1 –Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato è inammissibile.
Infatti,occorre anzitutto evidenziare che esso è formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., benché col mezzo si lamenti, a ben vedere, non già l’omesso esame di un “fatto” storico, fenomenicamente apprezzabile (rientrante, cioè, nell’ambito di quei soli fatti il cui omesso esame può costituire oggetto di censura avanzata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –v. ex multis, di recente, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022), ma di una questione, denunciabile semmai ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
N. 24643/21R.G. Si aggiunga,per completezza, che in ogni caso, contrariamente all’assunto, la norma di cui all’art. 1456 c.c. –ai fini della risoluzione di diritto del contratto, derivante dall’inadempimento codificato nella clausola risolutiva espressa – sancisce l’imprescindibilità delladichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola stessa, sicché il mezzo sarebbe comunque infondato. 7.1 – Infine, il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato è del pari inammissibile, ma in quanto privo di qualsiasi censura alla decisione impugnata e costituente, dunque, un “non motivo”. 8.1– I n definitiva, è accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti; quanto al ricorso incidentale condizionato, è infondato il primo motivo, mentre il secondo e il terzo sono inammissibili.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello di Nettuno 2010 s.r.l. tenendo conto dell’effettivo tenore della comparsa di costituzione e risposta della Nettuno s.n.c. in primo grado e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti; rigetta il ricorso incidentale condizionato. Cassa in relazione e rinvia N. 24643/21R.G. alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della s