Court dismisses appeal against Ustica compensation reduction, upholding deduction of state benefits from damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry's appeal inadmissible and rejected the victim's incidental appeal. The Ministry argued that the lower court erred by deducting state pensions from the compensation awarded to Pierpaola Succi for the Ustica disaster. The court affirmed that the principle of compensation of gain with loss applies, requiring the deduction of any state benefits already received from the total damages awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1223 c.c.; Art. 10 l. 302/1990: The principle of compensation of gain with loss applies to state benefits and damages, requiring the deduction of any amounts received as pensions or allowances from the total compensation awarded for the same event.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e - Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 25510/2018 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri pro - tempore , rappresentatie difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrenti - contro PIERPAOLA SUCCI, rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELE OSNATOe GIORGIO BORGHESI; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1319/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositata il 6/07/2017;Udienzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8/02/2024dal Consigliere dott.
MARCO DELL’UTRI; udito il Procuratore generale presso la Corte di cassazione in personadel dott. GIOVANNI NARDECCHIA; uditoil difensor e dei ricorrenti compars o in udienza . FATTIDI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 6/07/2017, la Corte d’appello di Roma,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dal Ministero della D ifesa e dal Ministero delle I nfrastrutture e dei Trasporti, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminatogli importi posti ad oggetto della condanna pronunciata dalprimo giudice a carico dei ministeri appellanti in favore di Pierpaola Succia titolo di risarcimento dei danni subiti da quest’ultima a seguito deldecesso della propria congiunta, Giuliana Superchi, verificatosi in conseguenzadel disastro aviatorio di Ustica del 27 giugno 1980, nelle specie attribuito (anche) alla responsabilità delle amministrazioni stataliconvenuto in giudizio.
2. A fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questasede, la corte territoriale ha evidenziato come, dal complessivo importo individuato a titolo di risarcimento dei danni in favore della Succi,dovessero essere detratti gli importi che la stessa Succi aveva conseguitoa titolo di ‘elargizioni’ e ‘indennità’ ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 302/1990, dell’art. 1, comma 272, della legge n. 266/2005,e degli art. 5, commi 3 e 5, della legge n. 206/2004, la cui applicazione era stata estesa ai familiari delle vittime della strage di Usticadall’art. 1 della legge n.340/1995.
3. Avverso la sentenza d’appello, il Ministero della D ifesa e il Ministero delle In frastrutture e dei T rasporti propongono ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione.Udienzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri 4. Pierpaola Succi resiste con controricorso, proponendo, a sua volta,ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 5.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale , ribadendo tali conclusioni nella discussione in pubblicaudienza.
RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo del ricorso principale, i ministeri ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 10 della legge n. 302/90 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, dagli importi destinati ad essere detratti dal risarcimento del danno riconosciuto in favore della Succi, lesomme destinate ad essere dalla stessa percepite a titolo di assegno vitalizio,nei limiti della somma risultante dalla capitalizzazione di tale assegno,da operarsi in conformità al disposto dell’art. 10, co. 2, della leggen. 302/90. 2.Il motivo è inammissibile. 3.Osserva il Collegio come i minister i ricorrent i abbia no proposto la censura in esame senza provvedere a corredarla degli elementi idoneia caratterizzarne la specificità, essendosi dette amministrazion i sottratteall’onere di allegare qualsivoglia indicazione concreta , tanto in relazione alla sede processuale in cui la questione relativa all’assegno vitalizio fu dedotta, quanto in ordine alla sorte di tale assegno vitalizi o , non avendo fornito alcuna informazione , né circa l’effettiva corresponsione di tale assegno in favore della controparte , nécirca l’epoca dell’eventuale sua prestazione . 4.Varrà sul punto sottolineare come, benché sia pacifica la natura di‘eccezione in senso lato’ della c.d. compensatio lucri cum damno (cfr.Udienzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri explurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022 , Rv. 665368 - 01), riman ga pur sempre fermo il principio in forza del quale il fondamentodelle c.d. eccezioni ‘in senso lato’ non sfugg e al vincolo del riscontro dei relativi presupposti nei corrispondenti fatti allegati al processo, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità per il giudice (anchedi legittimità) di procedere all a considerazione ufficio sa di tal i eccezioniin senso lato (come quella relativa alla compensatio lucri cum damno) in assenza delle necessarie allegazioni argomentative e probatorieche valgano a giustificarne la concreta considerazione.
5. In altri termini, pur dovendo ritenersi senz’altro fondata l’affermazione secondo cui l’importo del vitalizio eventualmente corrisposto dall e amministrazioni ricorrenti de bba essere detratto da quantodovuto dalle stesse amministrazioni a titolo risarcitorio in favore dellastessa parte (e in forza dello stesso titolo) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020 , Rv. 659027 - 02 ) , la corrispondente eccezione (in senso lato) di compensazione sollevata dalle amministrazioni interessate non sarà suscettibile di alcuna considerazione l à dove le deduzioni processuali delle amministrazioni interessatesi siano limitate – come puntualmente accaduto nel caso di specie– a riferiment i sol o generic i e astratti in relazione al pagamento delridetto assegno vitalizio, senza fornire alcuna informazione circa l a relativa effettiva corresponsione in favore della controparte e circa l’epocadella relativ a prestazione .
6. È appena il caso di considerare come la genericità delle indicazionicontenute in ricorso, circa l’effettività della prestazione del vitaliziodedotto in favore della controparte (ossia la totale assenza di indicazione circa i l se e i l dove i fatti evidenzianti detta prestazione sarebbero stati introdotti nel giudizio di merito ) , impedisca altresì di procederead alcuna diversa interpretazione della sentenza impugnata Udienzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri (eventualmente volta a ricomprendere l’assegno vitalizio nel novero degliimporti destinati alla detrazione) , essendosi anche quest’ultima limitata a un altrettanto generica e astratta affermazione circa la necessaria detrazione di tutte le ‘elargizioni e indennità’ (evidentemente già erogate e) connesse ai fatti giustificativi della corresponsionedi prestazioni pecuniarie in favore dei soggetti indicati dallalegge, senza alcun riferimento al dedotto assegno vitalizio .
7. La palese violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. da parte delle odierneamministrazioni ricorrenti (con specifico riguardo alla mancata allegazione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell’impugnazione proposta) comporta l ’ inammissibilità della censura inesame, con il conseguente assorbimento dell’eccezione di giudicato sollevata in questa sede dalla Succi a fondamento dell’opposizione manifestatanei confronti del ricorso principale.
8. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la Succi censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 302/90 e dell’art. 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto lo scomputo, dagli importi risarcitori riconosciuti in proprio favore,delle somme dalla stessa già percepite a titolo di elargizione o indennità, in contrasto con quanto previsto dalle fonti normative richiamate in ricorso ed attesa l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’istitutodella compensatio lucri cum damno . 9.Il motivo è infondato.
10. Osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa C orte (in questa sede integralmente condiviso e ribadito al fine di assicurarne continuità) ai sensi del quale , i n tema di provvidenze economiche erogatedallo Stato ai sensi della l. n. 302 del 1990 ed estese ai familiari Udienzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri dellevittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, g li importi liquidatia titolo risarcitorio ai familiari delle vittime del disastro aereo diUstica del 27 giugno 1980 non si cumulano ai benefici loro liquidati aisensi della l. n. 302 del 1990, ad essi estesi dalla l. n. 340 del 1995, néassume rilievo il momento, anteriore o successivo al risarcimento del danno, di erogazione di tali provvidenze, poiché si applica comunque la regola della decurtazione dell'indennità dall'ammontare del risarcimento, secondo il principio della compensatio lucri cum damno(Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020 , Rv. 659027 - 01 ) . 11.Tale principio – di cui vale evidenziare i profili di coerenza con quantoa sua volta stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questaCorte ( cfr.
Sez. U, Sentenza n. 12564 del 22/05/2018 ) – , nella misurain cui ribadisce la necessaria detrazione di qualunque importo riconosciuto a titolo di elargizione, indennità o vitalizio, da quanto liquidatoa titolo di risarcimento dei danni in relazione al fatto illecito dedotto in questa sede, induce a confermare la correttezza della decisioneimpugnata sul punto e il conseguente rilievo dell’infondatezza dellacensura in esame.
12. Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e l’infondatezza di quello incidentale. 13.La reciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. 14.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Udienzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 25510/2018 - rel. cons. Marco Dell’Utri
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presentegiudizio di legittimità . Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale,dell’ulteriore i