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Decreto — n. 10124/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 10124/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay 10,000 euros in litigation costs. The court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to enforce the rule that silence after the deadline constitutes a renunciation of the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request decision statutory time limit renunciation of appeal litigation costs allocation condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.257/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.257/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18200/2022 R.G. proposto da : RUSSINO GIOVANNI, BALDINI LAURA ORNELLA, BENVEGNU' BARBARA, BOSIO GIANCARLO, ALBANO RAFFAELE, BARELLI ANDREA, BARUFFALDI ALFONSO, ANTONELLI FABIO, BARALDINI MARIO, AMBROGGIO CARMELO, ARCA PATRIZIA, VASSALLI SABATO BIAGIO, VIZZARDI MARIELLA, VEZZOSI ANTONIO, VIGONI FRANCESCA, VIOLATO FRANCESCO, VECCHIATO DANIELA, VENUTO MARIARITA, VERNALI SALVATRICE, ZAMBORLINI FULVIO, VINCENZI VALTER, VERRINA CARMELA, VALSECCHI LUCA ANGELO MARIA, VECCHI VALERIO, VALSENTI LUISA, VINANTE DONATO, TURRISI GIOVANNI, VEGETO ANNA, VETRUGNO TERESA, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEIMINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.257/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 10/04/