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Decreto — n. 10031/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10031/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Mancuso Carmina Antonia, did not request a ruling on the appeal after the deadline expired, whereas the intimati, Contartese Pantaleone and Contartese Salvatore, had not engaged in any defensive activity. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory forty day period renunciation of appeal Code of Civil Procedure spese di difesa ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
342/2023 depositata il 16/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
342/2023 depositata il 16/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21487/2023 R.G. proposto da : MANCUSO CARMINA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato NAPPI GIOVANNI (NPPGNN65M04H501O), rappresentat a e difes a dagli avvocati FERRETTO ANTONIO (FRRNTN66S28L840L), BARBALACE DOMENICO (BRBDNC77M12F537Y) -ricorrente- contro CONTARTESE PANTALEONE, CONTARTESE SALVATORE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 342/2023 depositata il 16/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 10/04/2024