Decreto — n. 10030/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21012/2023 R.G. proposto da : CASTAGNA MASSIMO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI MARGHERITA (CNTMGH65A52H501N) -ricorrente- contro COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI (RTAGNN52R15H501U), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1132/2023 depositata il 14/07/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10030/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CASTAGNA MASSIMO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI MARGHERITA (CNTMGH65A52H501N) -ricorrente- contro COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI (RTAGNN52R15H501U), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1132/2023 depositata il 14/07/2023;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21012/2023 R.G. proposto da : CASTAGNA MASSIMO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI MARGHERITA (CNTMGH65A52H501N) -ricorrente- contro COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI (RTAGNN52R15H501U), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1132/2023 depositata il 14/07/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/0