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Decreto — n. 10029/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10029/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10029/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19942/2023 R.G. proposto da : DI BELLA SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALCAMO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI UMBERTO (GRZMRT56H13H501C),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE o CITTÀ di GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato AUCIELLO ANTONELLA (CLLNNL70H46H501H) -controricorrente- nonchécontro HDI ASSICURAZIONI SPA GIÀ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GELLI PAOLO (GLLPLA55D06H501F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1964/2023 depositata il 17/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10029/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI BELLA SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALCAMO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI UMBERTO (GRZMRT56H13H501C),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE o CITTÀ di GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato AUCIELLO ANTONELLA (CLLNNL70H46H501H) -controricorrente- nonchécontro HDI ASSICURAZIONI SPA GIÀ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GELLI PAOLO (GLLPLA55D06H501F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1964/2023 depositata il 17/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese pagamento degli arretrati azione creditoria compensazione dei crediti saldo scoperto credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1964/2023 depositata il 17/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19942/2023 R.G. proposto da : DI BELLA SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALCAMO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI UMBERTO (GRZMRT56H13H501C),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE o CITTÀ di GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato AUCIELLO ANTONELLA (CLLNNL70H46H501H) -controricorrente- nonchécontro HDI ASSICURAZIONI SPA GIÀ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GELLI PAOLO (GLLPLA55D06H501F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1964/2023 depositata il 17/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1