Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders losing party to pay all litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Iren Acqua Tigullio S.p.A. extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the proceedings. Although the defendant, Stefania Carozzo, initially resisted with a counter-appeal, the plaintiff subsequently deposited a document renouncing the lawsuit under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated by the plaintiff's own decision and ordered the withdrawing party to bear the full cost of the cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party voluntarily renounces a cassation appeal, the judgment is extinguished by operation of law, and the renouncing party is condemned to pay the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26465/2022 proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoALESSANDRO DELLA VALLE e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente - contro STEFANIA CAROZZO, rappresentatae difesa dall’avvocato GIULIO MUZIO e domiciliatapresso il domicilio digitale del medesimo pec: -controricorrente– avverso la sentenza n. 1916/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, pubblicata in data 1/8/2022, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Iren Acqua Tigullio SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1916 pubblicata in data 1/8/2022, non notificata; laparte intimat a Stefania Carozzo ha resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia; va pertanto dichiarata l’estinzione per rinunzia del giudizio di cassazione,con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del