Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders losing party to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Iren Acqua Tigullio S.p.A., had previously filed an appeal against a lower court judgment but later submitted a document renouncing the proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the litigation ended by the plaintiff's own choice and ordered them to bear the costs of the cassation trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 97 c.p.c.: When a party voluntarily renounces a cassation appeal, the judgment becomes final and the court must declare the proceedings extinguished, ordering the renouncing party to pay the associated litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18800/2022 proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoALESSANDRO DELLA VALLE e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente - contro LORENZO SANGUINETI e VIVIANA CARINI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA MORETTI, e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec: -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1434/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, pubblicata in data 6/6/2022, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Iren Acqua Tigullio SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1434 pubblicata in data 6/6/2020, non notificata; le parti intimate, LORENZO SANGUINETI e VIVIANA CARINI hanno resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia; va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Non è viceversa a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di co