Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Concasi Lucia, did not request a decision on the termination proposal, while the appellee, the Municipality of Sorso, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24357/2023 R.G. proposto da : CONCAS LUCIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DESSANTI FRANCESCO (DSSFNC64P04F977P) -ricorrente- contro COMUNE DI SORSO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO (RLNFMS64D12H501C), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato USAI FRANCESCO (SUAFNC59H20E625G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI SASSARIn.306/2023depositata il 15/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/04/20