Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Roberto Sbano, filed a challenge against a lower court judgment regarding Costa Crociere S.p.A., but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28201/2022 R.G. proposto da : SBANO ROBERTO, FIUMARELLA ELEONORA, elettivamente domiciliati in SAN LUCIDO VIA ANNUNZIATA, 23, presso lo studio dell’avvocato SBANO ROBERTO (SBNRRT64H28G317J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro COSTA CROCIERE SPA, elettivamente domiciliato in Napoli Via A. Depretis, 51, presso lo studio dell’avvocato Castaldo Stefano (cstsfn72l24f839h) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PAOLA n.410/2022 depositata il 30/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,