Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Medei Elvio, filed a recourse against a second-instance judgment but remained silent after the deadline for requesting a ruling passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for conclusion, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17807/2022 R.G. proposto da : MEDEI ELVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 24, presso lo studio dell’avvocato FALACE GIUSEPPE (FLCGPP49C12L103W) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCI LAURA (RCCLRA73P52E783Z) -ricorrente- contro MEDEI FEDERICA, elettivamente domiciliato in ROMA V. DELLE QUATTRO FONTANE 161 C/O NCTM STUDIO LEGALE, presso lo studio dell’avvocato VECCHIO FEDERICO (VCCFRC62S11F061W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MEDEI PIERLUIGI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.435/2022 depositata il 11/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo nei confronti dell’unica parte costituita, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis