Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Ireti S.p.A., did not request a decision despite the deadline expiring without action, while the respondent, Campodónico Adriana, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23404/2022 R.G. proposto da : IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAMPODONICO ADRIANA, elettivamente domiciliato in RAPALLO CORSO MATTEOTTI, 26/26 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BARBERO ALESSANDRO (BRBLSN78D29C621X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ACQUE POTABILI S.P.A., PASQUALE RICCARDO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1672/2022 depositata il 30/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo nei confronti dell’unica parte costituita, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso