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Ordinanza — n. 9912/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic fact allegations and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9912/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the municipality's claims regarding the lower courts' application of civil liability and the validity of the expert report. The appellants argued for a violation of law and insufficient reasoning, but the court found these grounds generic and lacking specific factual references. Consequently, the court ruled that the appeal solicited a prohibited review of facts and evidence, which is precluded in the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cpc; Art. 360 n. 5 cpc: Appeals alleging violation of law or insufficient reasoning are inadmissible if they rely on generic assertions of facts without specific references to the record, as this effectively requests a prohibited review of the merits and evidence evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of law insufficient reasoning review of merits procedural defects civil liability expert report validity responsabilità del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cpc
Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) in relazione alla errata e/o falsa applicazione delle norme di diritto, in particolare degli artt.
Art. 360 n. 5 cpc
Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art. 360 n.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
Art. 153 cod. proc. civ.
Preliminarmente rileva il Collegio che il difensore del Comune ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso nei confronti di Pallante Armando.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 153 cod. proc. civ
Preliminarmente rileva il Collegio che il difensore del Comune ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148
Cass., del 24/05/2006, n. 12362
24148 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf.
Cass., 23/05/2014, n. 11511
Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n.
Cass., 13/06/2014, n. 13485
11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19783/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI CASAPE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ROSSI ROBERTO (robertorossi@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro PALLANTE VINCENZO, PONZO FRANCESCA, LANCIANI MARIO, ONOFRI MARIA, ONOFRI TERESINA, ONOFRI FRANCESCO, SEGNALINI MARIA IMMACOLATA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI GUIDO (guidoberardini@ordineavvocatorima.org) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAU FEDERICA (federicacau@ordineavvocatiroma.org), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrenti- nonchécontro PANATTONI MARIO, PANATTONI MARIO, PANATTONI FORTUNATA, EMMI PAOLO, DI VIRGILIO VITO, SEGNALINI MONICA, SEGNALINI VIRGINIA, SEGNALINI AUGUSTO ORNELLO, POMPEI SILVIO FRANCESCO, MANCINI LINA, MANCINI GRAZIELLA, PANATTONI LEONARDO, COCCIONI GIACOMINA, SEGNALINI SARA AUGUSTA, PANATTONI GIULIANA, PANATTONI MARCELLA, GIAGNORI PAOLO, GIAGNORI RUBINIA, URILLI GREGORIA, CURATELA EREDITÀ GIACENTE DI PANATTONI GIOVANNA, MANCINI FRANCESCO, SEGNALINI MARIELLA, SEGNALINI STEFANIA, SEGNALINI GIUSEPPE, PANATTONI GIUSEPPINA, DODDI ROSA, PALLANTE ARMANDO, GIAGNORI VALERIO. -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2579/2020 depositata il 29/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Pallante Vincenzo e Ponzo Francesca, proprietari di immobili nel Comune di Casape, piazza della Madonna n. 20, Pallante Natalia proprietaria di immobile al n. 14, Doddi Iolanda Lucia proprietaria al n. 20 ed Onofri Maria proprietaria di immobile in via R. Margherita n. 48, lamentavano un progressivo deterioramento, sino alla completa inagibilità, dei loro beni e convenivano in giudizio avanti alla allora Pretura di Roma, Sezione Distaccata di Tivoli, chiedendo risarcimento dei danni patiti, i proprietari degli appartamenti al n. 18 di piazza della Madonna:

Panattoni Nazzareno, Panattoni Giovanna, Fausta Domenica in Panattoni, Panattoni Leonardo, Mancini Dina, Graziella, Doddi Angelino e Doddi Rosa, Segnalini Lorenzo e Capobianchi Albina, attribuendo loro la responsabilità per aver omesso di provvedere ai lavori di consolidamento del loro fabbricato e di averlo successivamente demolito senza le necessarie cautele, per averlo poi ricostruito in maniera non conforme al progetto strutturale e senza autorizzazione del Genio civile. Di costoro si costituivano soltanto Mancini Dina, Graziella, Doddi Angelino e Segnalini Lorenzo, resistendo ed attribuendo la responsabilità ai proprietari degli immobili ai nn. 17, 19 e 20 della piazza (Pallante Armando, Natalina, Grande Gilda, Lanciano Mario e Doddi Iolanda Lucia); inoltre avanzavano domanda riconvenzionale verso il Comune di Casape.

2. Con sentenza n. 38/08 del 17 gennaio 2008 il Tribunale di Tivoli, espletata CTU: affermava la corresponsabilità dei proprietari degli appartamenti al n. 18 della piazza; li condannava ad eseguire i lavori di consolidamento e di restauro accertati dalla CTU; li condannava inoltre, in solido con il Comune di Casape, al risarcimento del danno patito dagli attori.

3. Avverso tale sentenza Panattoni Mario, erede di Panattoni Nazzareno, proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Roma; Mancini Graziella, Mancini Dina, Doddi Angelino, Panattoni Mario, eredi di Panattoni Leonardo ed il Comune di Casape proponevano appello incidentale; Pallante Vincenzo, Ponzo Francesca, Lanciani Mario, Onofri Maria, in proprio ed in qualità di eredi Pallante Natalina, Onofri Francesco, Segnalini Maria Immacolata, in qualità di eredi di Doddi Iolanda Lucia, si costituivano resistendo. Con sentenza n. 2579/2020 del 29 maggio 2020 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale proposto da Panattoni Giovanna e Nazzareno; rigettava altresì tutti gli appelli incidentali e dichiarava interamente compensate le spese del gravame.

4. Avverso tale sentenza propone ora ricorso, affidato a due motivi, il Comune di Casape. Resistono con controricorso Pallante Vincenzo, Ponzo Francesca, Lanciani Mario, Onofri Maria, Onofri Teresina ed Onofri Francesco (questi ultimi in qualità di eredi di Pallante Natalina) e Segnalini Maria Immacolata. Restano intimati Panattoni Mario, Panattoni Mario, Panattoni Fortunata, Emmi Paolo, Di Virgilio Vito, Segnalini Monica, Segnalini Virginia, Segnalini Augusto Ornello, Pompei Silvio Francesco, Mancini Lina, Mancini Graziella, Panattoni Leonardo, Coccioni Giacomina, Segnalini Sara Augusta, Panattoni Giuliana, Panattoni Marcella, Giagnori Paolo, Giagnori Rubinia, Urilli Gregoria, Curatela Eredità Giacente Di Panattoni Giovanna, Mancini Francesco, Segnalini Mariella, Segnalini Stefania, Segnalini Giuseppe, Panattoni Giuseppina, Doddi Rosa, Pallante Armando, Giagnori Valerio.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il PM non ha depositato conclusioni. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente rileva il Collegio che il difensore del Comune ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso nei confronti di Pallante Armando. La richiesta va rigettata, non rispondendo al principio costituzionale di ragionevole durata del processo disporre l’integrazione del contraddittorio in relazione all’esito dello scrutinio dei motivi, nei termini di seguito riportati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) in relazione alla errata e/o falsa applicazione delle norme di diritto, in particolare degli artt. 2028, 2030 co. II, 2032 cod.civ.” Lamenta che il Tribunale di Tivoli prima e la Corte di Appello di Roma poi hanno ritenuto sussistere la responsabilità del Comune di Casape per lo spontaneo intervento di questi nelle forme privatistiche, in ultima analisi ravvisando una sua negotiorum gestio.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato tra le parti (art. 360, n. 5 , c od. proc. civ.)”. Lamenta di essere stato condannato al risarcimento del danno sulla base di una consulenza tecnica ad esso Comune inopponibile, in quanto non ne era stato parte.

4. I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili. In disparte il non marginale rilievo che fanno riferimento a fatti e documenti in maniera generica e del tutto assertiva, senza trascriverne o riassumerne il contenuto e senza indicarne la localizzazione nel contesto processuale dei precedenti gradi di merito, entrambi sollecitano un riesame dei fatti di causa e della valutazione delle prov e , il cui sindacato è precluso in sede di legittimità (cfr., quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485). Per di più, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 , c od . proc.civ . risulta denunciato in termini (di omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione) non più deducibili ai sensi del testo vigente della norma.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a