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Ordinanza — n. 9884/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late filing, upholding lower court's refusal to extend deadlines due to applicant's fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9884/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's decision to reject the request for a deadline extension. The applicant, Gjovalin Kalori, sought relief for failing to file the lawsuit within the statutory period, arguing the delay was not his fault. The court affirmed that the lower court correctly assessed the facts, finding the delay attributable to the applicant rather than an absolute impossibility, and thus denied the extension.

Regesto Legislator

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Art. 153, second comma, cod. proc. civ.; Art. 360, first comma, no. 5, cod. proc. civ.: The court of appeal's factual assessment regarding the imputability of a procedural delay to the party is binding unless arbitrary, and a mere difficulty does not constitute an absolute impossibility justifying a deadline extension.

Parole chiave

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procedural delay deadline extension imputability of fault absolute impossibility inadmissibility of appeal judicial discretion procedural economy atto tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 153, second comma, cod. proc. civ.
Raffaele Rossi Considerato che l’unico motivo censura la dichiarata improcedibilità dell’appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 153, secondo comma, e 348, primo comma, cod.
Art. 360, first comma, no. 5, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
221; art. 13, comma 2 , d.m.
art. 153 cod. proc. civ
Raffaele Rossi Considerato che l’unico motivo censura la dichiarata improcedibilità dell’appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 153, secondo comma, e 348, primo comma, cod.
art. 24 Cost
21 febbraio 2011, n.4419; art. 24 Cost.; art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/01/2024, n. 1348
Cass. 21/11/2023, n. 32296
Cass. 21/11/2023, n. 32296; Cass.11/11/2020, n.
Cass. 11/11/2020, n. 25289
Cass., Sez. U, 04/02/2021, n. 2610
Raffaele Rossi dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomenouna mera difficoltà: Cass., Sez. U, 04/02/2021, n. 2610; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 04/12/2020, n. 27773
Cass. 19/05/2022, n. 16238
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13829/2022R.G. proposto da KALORI GJOVALIN, rappresentatoe difeso dall’Avv. Luca Lorenzo –ricorrente – contro AUSMAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’Avv. Luca Pardoe dall’Avv. Simone Marcello Riva –controricorrente – nonché contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Ciliberti –controricorrente – nonché contro REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Gaetano Del Borrello APPELLO – IMPROCEDIBILITÀ– RIMESSIONE IN TERMINI r.g. n. 13829/2022 Cons. est. Raffaele Rossi –controricorrente – nonché contro ATP GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fassi –controricorrente – nonché contro INO-RE 01 MILANOFIORI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Usai –controricorrente – nonché contro ENGINEERING.DHUB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’Avv.

Arturo Maresca e dall’Avv. Gaetano Gianni –controricorrente – nonché contro LA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’Avv. Mario Matticoli nonché contro CAZZANI S.P.A. AXA ASSICURAZIONI S.P.A. –intimati – avverso lasentenza n. 1423 / 20 2 2 del la CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 3 maggio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 febbraio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; r.g. n. 13829/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato improcedibile l’appello interposto da Gjovalin Kaloriavverso la sentenza del Tribunale di Milano (n. 4928/2020),di rigetto della domanda di risarcimento dei danni (lesioni personali da utilizzo di ascensore montacarichi) patiti in conseguenza del sinistro occorso il 9 novembre 2020, formulata, per differenti titoli di responsabilità, nei confronti della Arcotecnica Real Estate S.p.a. (in corso di causa, divenuta ATP Group s.r.l.), della Ino- re 01 Milanofiori s.r.l. e della Engineering.mo S.p.A. (lite pendente, per mutamento denominazione sociale:

Engineering.Dhub S.p.A.), con conseguente assorbimento delle domande di manleva e di regresso spiegate dalle convenute nei riguardi di terzi chiamati in causa; per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello ambrosiana ha rilevato la tardiva iscrizione a ruolo della causa (avvenuta il giorno 26 febbraio 2021, a fronte di una citazione notificata in data 1° ottobre 2020), disattendendo l’istanza di rimessione in termini dell’appellante, sul rilievo della imputabilità a tale parte del mancato perfezionamento dell’iscrizione a ruolo effettuata in forma telematica e del ritardo nella proposizione dell’istanza ex art. 153 cod. proc. civ.; ricorre per cassazione Gjovalin Kalori, affidandosi ad un motivo; resistono, con distinti controricorsi, Ausman s.r.l. in liquidazione, Generali Italia S.p.A., Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., ATP Group s.r.l. in liquidazione, Ino-re 01 Milanofiori s.r.l., Engineering.Dhub S.p.A., La Cattolica di Assicurazione S.p.A.; non svolgono difese in grado di legittimità Cazzani S.p.A. ed Axa Assicurazioni S.p.A.; la controricorrente Generali Italia S.p.A. ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 13829/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi Considerato che l’unico motivo censura la dichiarata improcedibilità dell’appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 153, secondo comma, e 348, primo comma, cod. proc. civ.; art. 16-bis, settimo comma, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre2012, n. 221; art. 13, comma 2 , d.m. 21 febbraio 2011, n.4419; art. 24 Cost.; art. 2, sesto comma, d.l. 8 marzo 2020, n. 11); parte ricorrente deduce, in sintesi, la non imputabilità a sé del mancato perfezionamento del deposito telematicodell’iscrizione a ruolo (comunque effettuato nel termine di legge, e reiterato innumerevoli volte) ascrivibile ad un « fatal error » del sistema informatico, e la tempestività dell’istanza di rimessione in termini, considerato l’obbligo, a far data dal giorno 8 marzo 2020, del deposito degli atti in forma telematica e la derivante impossibilità del deposito cartaceo del ricorso ai fini della iscrizione a ruolo e della richiesta di rimessione in termini; il motivo è inammissibile; a suffragio della statuitaimprocedibilità, la gravata pronuncia ha : (i) ritenuto l’imputabilità del mancato perfezionamento del deposito (per la causale «indice busta non trovato»)ad un errore del difensore dell’appellante (qui ricorrente), errore presuntivamente desunto dalla reiterazione dei messaggi di identico contenuto negativo in risposta ai dieci tentativi di deposito (dal 9 ottobre 2020 al 7 dicembre 2020) e dalla inverosimiglianza del protrarsi per un così lungo lasso di tempo di problemi tecnicidel sistema; (ii) in ogni caso, pur ipotizzando la non imputabilità all’appellante del mancato perfezionamento deldeposito, ha ravvisato un « cospicuo ritardo» nel la proposizione dell’istanza di rimessione in termini, per essere il difensore sin dal primo infruttuoso tentativo di deposito (risalente al 9 ottobre 2020) «nelle condizioni di attivarsi per superare l’impedimento alla sua costituzione» mercé telefonate alla cancelleria r.g. n. 13829/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi oppure inoltro di « istanza di autorizzazione al deposito cartaceo » , quest’ultima avanzata soltanto con mail ricevuta dall’ufficio giudiziario il 12 febbraio 2021; tanto precisato, la doglianza del ricorrente in ordine all’imputabilità del mancato perfezionamento si rivela assertiva ed assiomatica, basata sulla mera qualificazione del messaggio «indice busta non trovato» comeun «fatal error» del sistema, ma soprattutto priva di qualsivoglia considerazione critica del ragionamento presuntivo svolto dal giudice territoriale, sopra riassunto sub (i): sicché in parte qua il motivo non soddisfa l’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.e non configura una censura precisa, puntuale e pertinente della ratio decidendi dell’impugnata sentenza (Cass., Sez.

U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905); circa l’intempestività della istanza di rimessione in termini, la Corte d’appello ha considerato non immediata la reazione dell’appellante, dacché, pur consapevole dell’esito negativo della tentata iscrizione a ruolo sin dal 9 ottobre 2020, inerte, per quattro mesi (sino al 9 e al 12 febbraio 2021) nel compimento di attività (telefonate alla cancelleria, invio a mezzo mail di istanza di autorizzazione al deposito cartaceo) finalizzate a superare l’impedimento alla costituzione e, soprattutto, pienamente espletabili in tempi ben più celeri; così ragionando, il giudice territoriale, muovendo da premesse in iure corrette (sulla necessità che l’istanza di rimessione in termini venga avanzata in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, cfr., da ultimo, Cass. 12/01/2024, n. 1348;

Cass. 21/11/2023, n. 32296; Cass.11/11/2020, n. 25289), ha operato un apprezzamento di fatto sulla ricorrenza dei presupposti di operatività della fattispecie disegnata dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (la quale richiede una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere r.g. n. 13829/2022 Cons. est. Raffaele Rossi dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomenouna mera difficoltà: Cass., Sez. U, 04/02/2021, n. 2610; Cass., Sez. U, 04/12/2020,n. 27773); si tratta di una valutazione tipicamente riservat a al giudice di merito,qui argomentata in maniera logica e coerente; pertanto, non inficiata dalle anomalie motivazionali (invero nemmeno adombrate dal ricorrente)per cui essa è sindacabile in sede di legittimità ai sensi (e nei circoscritti limiti) di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (Cass. 19/05/2022, n. 16238); il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza con liquidazione operata secondo tariffa ed attribuzione di maggior compenso alla parte controricorrente che ha depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza camerale di trattazione; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, com ma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, Gjovalin Kalori, alla integrale refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: in euro 4.000 per compensi professionali in favore di Ausman s.r.l. in liquidazione; in euro 4.000 per compensi professionali in favore di Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.; in euro 4.000 per compensi professionali in favore di ATP Group s.r.l. in liquidazione; in euro 4.000 per compensi r.g. n. 13829/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi professionali in favore di Ino-re 01 Milanofiori s.r.l.; in euro 4.000 per compensi professionali in favore di Engineering.Dhub S.p.A.; in euro 4.000 per compensi professionali in favore di La Cattolica di Assicurazione S.p.A.; in euro 5.000 per compensi professionali in favore di Generali Italia S.p.A. ; oltre, per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif