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Ordinanza — n. 9870/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against equitable peace judge ruling dismissed as only limited appeal remedy exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9870/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying judgment was an equitable ruling by a peace judge. The appellant argued for a cassation review based on substantive grounds, while the respondent contended that only a limited appeal was available. The court ruled that since such judgments are appealable but not subject to cassation for all errors, the specific grounds cited were excluded by law.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1 e 7 c.p.c.: Sentences rendered by the peace judge in the exercise of their equitable jurisdiction are subject only to a limited appeal and cannot be challenged via cassation for substantive grounds.

Parole chiave

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equitable jurisdiction peace judge limited appeal cassation inadmissibility judicial remedy azione di contestazione contratto concluso con consumatori revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 339, comma 3 c.p.c.
Art. 360, comma 1 c.p.c.
Art. 360, comma 7 c.p.c.
Art. 111, comma 7 Cost.
d.lgs. n. 40 del 2006
art. 210 c.p
art. 339 cod. proc. civ
art. 360 cod. proc. civ
art. 360 c.p
art. 339 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 13019 del 4/6/2007
Cass., 3, n. 13019 del 4/6/2007, e, conformemente, Cass., 3, n.
Cass., 3, n. 10774 del 24/4/2008
13019 del 4/6/2007, e, conformemente, Cass., 3, n. 10774 del 24/4/2008, Cass., 3 n.
Cass., 3 n. 10775 del 24/4/2008
10774 del 24/4/2008, Cass., 3 n. 10775 del 24/4/2008; Cass., 6-3 n.
Cass., 6-3 n. 4036 del 14/3/2012
10775 del 24/4/2008; Cass., 6-3 n. 4036 del 14/3/2012; Cass., 6-2, n.
Cass., 6-2, n. 10063 del 28/5/2020
4036 del 14/3/2012; Cass., 6-2, n. 10063 del 28/5/2020 ); alla fondatezza dell’eccezione consegue l’inammissibilità del ricorso; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
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Testo completo

Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20645/2021 proposto da: MICHELE RIONTINO, in qualità di erede di Ghelfi Cristina, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA COLOMBO e domiciliato presso il domicilio digitale pec: -ricorrente - contro ENEL ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO BIGGINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NATALIE DE CINTIO, in Roma, via Giovanni Battista De Rossi 10 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 75/2021 del GIUDICE DI PACE di MONZA, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.

Cristina Ghelfi convenne la società Enel Energia SpA (di seguito Enel) davanti al Giudice di Pace di Monza per ivi sentir nei confronti della medesima dichiarare non dovuta la somma di € 50,00 portata da una fattura del 14/10/2017 dalla medesima emessa, con condanna al risarcimento dei danni per la violazione dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede lamentati nella misura di € 400,00; Enel si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della Ghelfi al pagamento della somma di € 487,20 oltre interessi; il Giudice di Pace adito, emessol’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del distributore 2l Reti Gas, con sentenza depositata in data 1/2/2021 rigettò la domanda dell’attrice, e in accoglimento della domanda riconvenzionale dell ’Enel condann ò la Ghelfi al pagamento della somma di € 487,20, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo; avverso la suindicata sentenza il sig.

Michele Riontino, qualificandosi erede della Ghelfi , deceduta in data 26 dicembre 2020, propone ora ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste Enel con controricorso, illustrato da memoria;

MOTIVI DELLA DECISIONE

va pregiudizialmente esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente d’ inammissibil ità del ricorso proposto avverso sentenza impugnabilecon l’appello;l’eccezione è fondata; giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge con certezza assoluta che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari).

Tale conclusione -non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l'avverbio "esclusivamente" che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione- si giustifica, oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo,rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c. nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.

Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. e particolarmente per quello di cui al n. 5 dell'art. 360c.p.c. Né è d'altro canto ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360 c.p.c. , che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali -a norma del settimo comma dell'art.111 Cost. -è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primocomma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato.

Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all'ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com'è quella resa dal giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell'art. 339c.p.c., la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all'ambito di quelli devolvibili al giudice d'appello stesso)”( v.

Cass., 3, n. 13019 del 4/6/2007, e, conformemente, Cass., 3, n. 10774 del 24/4/2008, Cass., 3 n. 10775 del 24/4/2008; Cass., 6-3 n. 4036 del 14/3/2012; Cass., 6-2, n. 10063 del 28/5/2020 ); alla fondatezza dell’eccezione consegue l’inammissibilità del ricorso; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 900,00, di cui € 700,00per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articol