Decreto — n. 9869/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30300/2021 R.G. proposto da : CAPPELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI PAOLO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO GIANCARLO (GRCGCR67E09G273M) -ricorrente- contro ZANNELLI LUCIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTINO SIMONA (TRNSMN77S54G273T) -controricorrente- nonchécontro TELEMACO S.R.L., PENNICA FLAVIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LIO SERGIO (LIOSRG66M29G273M) rappresentato e difeso dall'avvocato SAGUTO GIUSEPPE (SGTGPP65T23A958O) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.705/2021depositata il 04/05/2021 Considerato che il Cappello ha depositato atto di rinuncia al ricorso nel quale, adducendo che le parti hanno raggiunto una definizione della lite, si chiede di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese; considerato che la Cancelleria ha provveduto a comunicare la rinuncia e rilevato che le parti resistenti, ivi compresa Lucia Zannella - la quale, pur non indicandolo come tale nel suo controricorso, parrebbe avere proposto ricorso incidentale meramente adesivo –nulla hanno osservato; considerato che l’atteggiamento tenuto dopo la comunicazione di cancelleria giustifica che, pur in mancanza di adesione espressa, si debba ravvisare assenso alla chiesta compensazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 9869/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CAPPELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI PAOLO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO GIANCARLO (GRCGCR67E09G273M) -ricorrente- contro ZANNELLI LUCIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTINO SIMONA (TRNSMN77S54G273T) -controricorrente- nonchécontro TELEMACO S.R.L., PENNICA FLAVIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LIO SERGIO (LIOSRG66M29G273M) rappresentato e difeso dall'avvocato SAGUTO GIUSEPPE (SGTGPP65T23A958O) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.705/2021depositata il 04/05/2021 Considerato che il Cappello ha depositato atto di rinuncia al ricorso nel quale, adducendo che le parti hanno raggiunto una definizione della lite, si chiede di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese; considerato che la Cancelleria ha provveduto a comunicare la rinuncia e rilevato che le parti resistenti, ivi compresa Lucia Zannella - la quale, pur non indicandolo come tale nel suo controricorso, parrebbe avere proposto ricorso incidentale meramente adesivo –nulla hanno osservato; considerato che l’atteggiamento tenuto dopo la comunicazione di cancelleria giustifica che, pur in mancanza di adesione espressa, si debba ravvisare assenso alla chiesta compensazione;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30300/2021 R.G. proposto da : CAPPELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI PAOLO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO GIANCARLO (GRCGCR67E09G273M) -ricorrente- contro ZANNELLI LUCIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTINO SIMONA (TRNSMN77S54G273T) -controricorrente- nonchécontro TELEMACO S.R.L., PENNICA FLAVIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LIO SERGIO (LIOSRG66M29G273M) rappresentato e difeso dall'avvocato SAGUTO GIUSEPPE (SGTGPP65T23A958O) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.705/2021depositata il 04/05/2021 Considerato che il Cappello ha depositato atto di rinuncia al ricorso nel quale, adducendo che le parti hanno raggiunto una definizione della lite, si chiede di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese; considerato che la Cancelleria ha provveduto a comunicare la rinuncia e rilevato che le parti resistenti, ivi compresa Lucia Zannella - la quale, pur non indicandolo come tale nel suo controricorso, parrebbe avere proposto ricorso incidentale meramente adesivo –nulla hanno osservato; considerato che l’atteggiamento tenuto dopo la comunicazione di cancelleria giustifica che, pur in mancanza di adesione espressa, si debba ravvisare assenso alla chiesta compensazione;
P.Q.M.
Visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa le spese ad esso relative. Dispone che il ricorso sia tolto dal ruolo del 16 maggio 2024, per cui ne era stata disposta la trattazione. Così deciso in Roma,il 11/04/202