Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The parties involved were PLANCHER LARA and LD ARREDOCASA E CONFEZIONI SRL UNIPERSONALE against PRO TAX SRL regarding a 2022 judgment from the Trento Court. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within 40 days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5/2023 R.G. proposto da : PLANCHER LARA, LD ARREDOCASA E CONFEZIONI SRL UNIPERSONALE, in persona dei rappresentanti in atti indicati, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato SETTANNI LARA (STTLRA75L63L378R) unitamente all'avvocato TADDEI GABRIELE (TDDGRL66T29L378V) -ricorrenti- contro PRO TAX SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SCHUSTER ALEXANDER (SCHLND77T30L378V) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRENTO n. 522/2022 , depositata il 05/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e poste a carico dei ricorrenti tra loro in solido, per essere identica la loro posizione processuale;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/