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Ordinanza Interlocutoria — n. 9737/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses labor court jurisdiction claim, remands case to civil court to notify INPS.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9737/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the plaintiff's request to transfer the case from the labor court to the ordinary civil court. The plaintiff argued that the INPS had unilaterally modified payment schedules for a transferred pension fund, causing financial losses, while the bank contested the labor court's functional competence. The court ruled that the dispute involves a civil contract for a pension fund transfer, not a labor matter, and ordered the plaintiff to notify the INPS to complete the adversarial proceedings before the civil court.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 246 c.p.c.: The court established that a dispute over a pension fund transfer contract falls under ordinary civil jurisdiction, requiring the completion of adversarial proceedings with all parties, including the INPS, before any decision on competence can be made.

Parole chiave

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pension fund transfer ordinary civil jurisdiction labor court competence adversarial proceedings INPS notification regulation of competence contractual dispute caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 246 c.p.c.
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Testo completo

inanza interlocutoria -necessità di integra re il contraddittorio. Ud. 3 aprile 2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6028/2023 R.G. proposto da: GUGLIANDOLO LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati SORBELLO GAETANO e MAZZEI SEBASTIANO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato GULINO GIOVANNI; -controricorrente- INPS– ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -convenuto nel giudizio a quo- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di MESSINA n. 3612/2022, depositata il 16/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;considerato che Luigi Gugliandolo, con ricorso del 5 luglio 2022, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina-Sezione Lavoro, l’INPS e la Banca Agricola Popolare di Ragusa, deducendo: -di avere ceduto il maturato TFS, così come dovuto dall’INPS che lo aveva certificato anche nelle scadenze di versamento, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa (di seguito BAPR) a fronte di un finanziamento con cessione del TFS pro-solvendo; -che, concluso il contratto di finanziamento con cessione del TFS, aveva appreso che l’INPS colpevolmente – e senza dare a lui alcuna comunicazione – aveva modificato, allontanandole nel tempo, le scadenze di versamento del TFS, per cui il finanziamento, che era stato calibrato alle scadenze certificate dall’Ente, rimaneva inadempiuto sin dalla prima scadenza; -che di ciò, sia l’INPS che la BAPR (che di contro aveva avuto notizia dall’Ente) non avevano a lui dato alcuna comunicazione, con la conseguenza che lui si era visto costretto ad assecondare la proposta della BAPR e cioè di calibrare diversamente le scadenze del finanziamento secondo il nuovo e diverso piano rettificato dall’INPS con suo maggiore aggravio di interessi; -che, a causa dell’inadempimento del finanziamento, era stato segnalato dalla BAPR alla centrale rischi; tutto ciò premesso, il Gugliandolo chiedevaal giudice del lavoro del Tribunale di Messina di accogliere le seguenti conclusioni: - in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell’INPS e conseguentemente condannare l’istituto convenuto a corrispondere il TFS da lui maturato alle scadenze originarie indicate nel prospetto di liquidazione del 20.2.2019 prot.

N. 69215 allegato al contratto di cessione dell’8 marzo 2019; - in via subordinata, condannarsi l’Istituto a risarcirlo per le conseguenze economiche da lui subite e segnatamente: A) €.12.641,25 pari al maggiore esborso che lui subisce in forza del secondo piano di ammortamento a seguito della rimodulazione del finanziamento; B) somma da determinarsi, anche con una ctu, a titolo di oneri e passività conseguenti alla scopertura di conto corrente; - accertare e dichiarare la responsabilità concorrente, per le ragioni esposte in ricorso, della Banca Agricola Popolare di Ragusa, per l’illegittimo comportamento tenuto, contrario ai principi di buona fede e conseguentemente condannarla in solido per i danni di cui al superiore punto 2 lettere A e B); -condannare la BAPR al risarcimento del danno per la illegittima segnalazione del suo nominativo al CRIF da liquidarsi in via equitativa; -ordinare la cancellazione della segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d' Italia e/o comunque in ogni altro sistema di informatizzazione ove lo ha segnalato; -condannare l’INPS e la BAPR, in solido tra loro o chi di ragione, al risarcimento dei danni non patrimoniali, per le ragioni esposte in ricorso, da liquidarsi in via equitativa; l’INPS non si costituivain giudizio, mentre la BPAR, regolarmente costituita, in via preliminare, eccepival’incompetenza funzionale e per materia del Tribunale adito, essendo la controversia rimessa alla competenza del Giudice Ordinario sul rilievo che la controversia aveva ad oggetto un contratto di finanziamento con cessione del TFS pro solvendo; il Giudice adito, con ordinanza del 16 febbraio 2023, comunicata in pari data, dichiaravala propria incompetenza funzionale e territoriale e fissava a parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale civile di Ragusa; avverso la suddetta ordinanza il Gugliandolo ha proposto regolamento di competenza, chiedendo che sia dichiarata la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Messina per materia e per territorio;la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha resistito con memoria; i Difensori del ricorrente e della Banca hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; in dipendenza del tenore delle domande oggetto della causa definita in punto di competenza dalla gravata ordinanza, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’Inps, al quale non risulta notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio; ed all’uopo va dispostoil rinvio del ricorso a nuovo ruolo, con l’ordine di provvedervi entro il termine perentorio indicato in dispositivo e fermi gli oneri e i tempi processuali per il deposito della documentazione a comprova dell’ottemperanza a quello; p. q. m. rinvia a nuovo ruolo il ricorso, ordinando a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Inps, notificando all’Istituto il ricorso per regolamento di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della pres