Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of litigation by both parties with full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal and incidental counter-appeal extinguished following a joint withdrawal of litigation by both parties. Pronipote SPV S.r.l. had challenged a lower court's dismissal of an incidental appeal regarding execution proceedings, while Marcus Chiarugi contested the admissibility and validity of the original execution. The court accepted the parties' joint request to terminate the proceedings and ordered the integral compensation of all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When parties jointly withdraw their appeals, the court declares the proceedings extinguished and orders integral compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3455-2022proposto da: PRONIPOTE SPV S.R.L., e per essa lamandataria Link Finanziaria S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. Pablo Antonio PETRALITO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco SPERONELLO; -ricorrente - contro CHIARUGI CORRADO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ADRIATICO TERAMANO SOC COOP, BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A.; -intimati - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinuncia al ricorso -Estinzione del giudizio R.G.N.3455/2022 Cron.
Rep. Ud.29/11/2023 Udienza Pubblica nonché contro CHIARUGI MARCUS , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sabrina ZAPPASODI; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro PRONIPOTE SPV S.R.L., e per essa lamandataria Link Finanziaria S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. Pablo Antonio PETRALITO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco SPERONELLO; -controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la sentenza n. 185 / 21 del la Corte d’appello d i Firenze , depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica de l 29/11/2023dal Consigliere Dott.
Stefano G iaime GUIZZI ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.Giovanni Battista NARDECCHIA, che si riporta alla memoria depositata chiedendo l’estinzione del giudizio. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che la società Pronipote SPV S.r.l., nella sua qualità di successore nel diritto controverso di Calliope S.r.l., ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 185/21, del 27 gennaio 2021, della Corte d’appello di Firenze, che ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto da lla società Calliope avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3850/2010,del 15 dicembre 2010, pronunciatasi sull e opposizion i all’esecuzione promosse da Vittoria Dalla Riva contro Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano Società Coop erativa e contro Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.(d’ora in poi, “BNL”), rispettivamente creditore pignorante principale e creditore pignorante successivo in talune procedure esecutive immobiliari riunite, relative a debiti di Marcus Chiarugi, garantiti da fideiussione rilasciata da Vittoria Dalla Riva; – che il motivo denuncia – ai sensi del n.
4) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – nullità della sentenza per erronea interpretazione e applicazione degli artt. 331, 332, 493, 561 e 615 cod. proc. civ. e/o degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ., in relazione all’erronea dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale; – che h a resistito alla proposta impugnazione, con controricorso, Marcus Chiarugi , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi; –che il primo denuncia – ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 5),cod. proc. civ.
– violazione de gli artt. 115, 116 e 624, comma 3, cod. p roc . c iv . , per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare fatt i allegati al giudizio , non adeguatamente considerati, relativi all’asserita mancanza di prova della legittimazione attiva di BNL,rilevabile “ex officio”, e alla mancata instaurazione del giudizio di merito da parte di BNL costituita nella procedura esecutiva e correlativa asserita inammissibilità della introduzione dello stesso da parte di Calliope , che non si era costituita nella collegata e precedente fase cautelare della sospensione dell’esecuzione, della quale il giudizio di merito costituiva sviluppo e prosecuzione;
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 , comma 1, nn.
3) e 4),cod. proc. civ. – violazione de gli artt. 163 , 164,137, 102 e 148 c od . p roc . c iv . , per avere la Corte fiorentina omesso di rilevare e dichiararela documentata inesistenza della citazione introduttiva del giudizio dimerito nei confronti della già deceduta Vittoria Dalla Riva, per effetto di notifica eseguitapresso un domicilio diverso dall’ultima residenza in vita; –che la società Pronipote SPV ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale, del quale ha chie sto dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza;
– che è stato successivamente depositato dalle parti a tto congiunto di rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale , con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte; –che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato conclusioni scritte , nel senso dell’estinzione del presente giudizio di legittimità. –che la rinuncia depositata presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e391 cod. proc. civ; – che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q. M . La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità , compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della Sezione Te