Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 9588/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands agrarian contract dispute to public hearing due to complex novel legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9588/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the interlocutory request to proceed without a public hearing, ordering the case back to public trial. The Musarra brothers sued a forestry company to confirm their status as lessees of specific agricultural lots under 2012 and 2015 contracts, seeking their consolidation into a single business file. The lower courts dismissed their claims, and the Cassation court found the legal questions raised too complex and novel to be resolved without a full public hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 370 c.p.c.; Art. 371 c.p.c.: When a cassation appeal raises complex and novel legal issues, the court must order a public hearing rather than deciding the case on written submissions alone.

Parole chiave

Generato dall'IA
agrarian contracts business file consolidation public hearing requirement novel legal issues interlocutory order Cassation procedure agricultural lessees affitto agricolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 370 c.p.c.
Art. 371 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19045/2021 R.G. proposto da: MUSARRA PIZZO SEBASTIANO e MUSARRA PIZZO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avv. MANCUSO ANTONINO (MNCNNN58P27L448M) antonino.mancuso@avvnicosia.legalmail.it -ricorrenti- contro AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE DI TROINA, rappresentata e difesa dall’avvocato SEMINARA NICOLA nicola.seminara@pec.ordineavvocaticatania.it -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 2163/2020 depositata il 28/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° marzo 2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

R.G. 19045/2021 Cron. Rep. C.C. 1°/3/2024 C.C. 14/4/2022 CONTRATTI AGRARI. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenutoche, con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Catania, i germani Sebastiano e Giuseppe Musarra Pizzo convennero in giudizio l’Azienda speciale silvo-pastorale del Comune di Troina, affinché venisse accertato il loro status di affittuari dei lotti concessi in affitto con il contratto del 14 maggio 2012 e che essi erano affittuari dei lotti concessi in affitto con il contratto dell’11 maggio 2015; che gli attori chiesero, di conseguenza, che fosse condannata l’Azienda convenuta allo svincolo di tutte le particelle che costituivano i lotti oggetto dei contratti sopra individuati, in modo da consentire agli attori la piena e regolare formazione del loro fascicolo aziendale e così proseguire gli impegni assunti per le misure agroambientali ed anche per la presentazione della domanda unica; che si costituì in giudizio l’Azienda convenuta, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite; che la sentenza è stata impugnata dalle parti soccombenti e la Corte d’appello di Catania, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 28 dicembre 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propongono ricorso Sebastiano e Giuseppe Musarra Pizzo, con unico atto affidato a cinque motivi; che resiste l’Azienda speciale silvo-pastorale del Comune di Troina con controricorso; che le parti hanno depositato memorie.

Considerato che i motivi di ricorso pongono questioni complesse e rilevanti, caratterizzate anche dalla novità, per cui si ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinviala trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, n