Cassation court remands agrarian lease termination case to new role for unified appeal handling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the remittal of the case to a new role to allow for the unified handling of two related appeals. The underlying dispute involved a lease termination claim by Stabiumi against Ovimilk regarding unpaid rent and damages for illegal occupation of rural land. The court decided to remand the proceedings rather than rule on the merits to ensure logical consistency in adjudicating the conflicting appeals currently pending before the Brescia Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When multiple appeals against the same appellate court judgment are pending, the court may remand the case to a new role to permit a unified and logically consistent examination of all grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4388/2023 R.G. proposto da: SOCIETÀ AGRICOLA OVIMILK S.R.L., rappresentata e difes a dagli avvocati CASTELLI TULLIO (CSTTLL47T16B157K) e TUCCI ALESSANDRO (TCCLSN69L28H501W) avv.tulliocastelli@brescia.pecavvocati.it -ricorrenteprincipale- contro AZIENDA AGRICOLA F.LLI STABIUMI DI STABIUMI AMATO, GINEVRA E CATERINA SNC, rappresentata e difesa dall’avvocato TINTI CAROLINA (TNTCLN74L64B157T) carolina.tinti@brescia.pecavvocati.it -controricorrente e ricorrente incidentale- e SOCIETÀ AGRICOLA OVIMILK SRL, rappresentata e difesa come sopra -controricorrenteal ricorso incidentale- nonché R.G. 4388/2023 Cron.
Rep. C.C. 1°/3/2024 C.C. 14/4/2022 RINVIO A NUOVO RUOLO. PRESTINI LUIGI ANGELO GIACOMOe SPAZZINI FILIPPO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 1168/2022 depositata il 12/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° marzo 2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenutoche, con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia, l’Azienda agricola fratelli Stabiumi di Amato, Ginevra e Caterina Stabiumi s.n.c. convenne in giudizio la Ovimilk s.r.l., chiedendo che fosse dichiarata, in via principale, la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e, in via subordinata, per grave inadempimento della convenuta, del contratto di affitto di alcuni terreni con annessi fabbricati rurali siti nel Comune di Capriano del Colle, stipulato in data 2 ottobre 2015 con Filippo Spazzini, al quale era subentrata come affittuaria per la durata di sette anni, in data 10 novembre 2015, la società convenuta; che si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda; che, con sentenza non definitiva 9 novembre 2020, n. 2638, il Tribunale accolse la domanda di risoluzione del contratto stipulato il 10 novembre 2015 per inadempimento della convenuta conseguente al mancato pagamento di due annualità di canone e rimise la causa in istruttoria per la decisione delle domande risarcitorie reciprocamente proposte da ciascuna delle parti; che quella sentenza fu oggetto di appello immediato da parte della società Ovimilk e la Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, con sentenza 12 marzo 2021, n. 249, rigettò il gravame e condannò l’appellante alla rifusione delle spese del grado; che, rimessa la causa nella fase istruttoria in primo grado, il medesimo Tribunale di Brescia pronunciò sentenza definitiva con la quale condannò la società Ovimilk al pagamento, in favore dell’Azienda agricola Stabiumi, della somma di euro 100.000 a titolo di canoni scaduti e della somma di euro 25.000 a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima; rigettò le domande proposte dall’Azienda agricola Stabiumi di rimborso delle spese sostenute per la bonifica del fondo e lo smaltimento dei rifiuti ivi rinvenuti, nonché quella di restituzione delle attrezzature; rigettò, inoltre, la domanda riconvenzionale della società convenuta di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata possibilità di godere dell’intera superficie di terreno oggetto del contratto; dichiarò inammissibile la chiamata in causa di Luigi Prestini avanzata dalla Ovimilk e regolò le spese di lite, condannando la società convenuta alla rifusione delle stesse in favore dell’Azienda attrice, in considerazione della prevalente soccombenza; che la sentenza è stata impugnata in via principale dalla società Ovimilk e in via incidentale dall’Azienda agricola Stabiumi e nel giudizio si sono costituiti anche lo Spazzini e il Prestini; che la Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha rigettato entrambe le impugnazioni, ha confermato la sentenza del Tribunale e ha compensato le ulteriori spese del grado tra l’appellante principale e quello incidentale; che contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso principale la società Ovimilk con atto affidato a tre motivi; che resiste l’Azienda agricola Fratelli Stabiumi con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi; che la società Ovimilk resiste con controricorso al ricorso incidentale; che le parti hanno depositato memorie.
Consideratoche la suindicata sentenza n. 249 del 2021 della Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, pronunciata in sede di appello immediato avverso la pronuncia non definitiva del Tribunale di Brescia, è stata oggetto di ricorso presso questa Corte, rubricato al r.g. n. 8517 del 2021 e, allo stato, non ancora fissato; che evidenti ragioni di ordine logico fanno ritenere necessario che i ricorsi avverso le due sentenze di appello pronunciate dalla Corte bresciana siano decisi nello stesso contesto; che, pertanto, la decisione del ricorso odierno deve essere rinviata a nuovo ruolo, onde consentire una trattazione unitaria.
P.Q.M.
La Corte dispone che la decisione del ricorso