Cassation appeal dismissed; interlocutory order on lawyer fees remitted to First President for section assignment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the assignment of a case involving lawyer fee disputes. The appellant challenged a summary order from the Como Tribunal that rejected his opposition to a debt claim and his counterclaim for professional liability damages. The court decided to remand the case to the First President for assignment to the Second Civil Section, which has exclusive jurisdiction over such fee liquidation proceedings, to avoid conflicting rulings with a pending similar case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. 150/2011; Art. 375, 380 bis.1 c.p.c.: The Court of Cassation may remand an interlocutory appeal to the First President for assignment to the specialized section tabellarmente competent for the specific procedural matter to ensure uniformity of jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
_____________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 4890del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da GISLON Giovanni Maria (C.F.: GSLGNN 38H28 F205W ) rappresentato e difeso dall’avvocat o Marcello Pastore (C.F.: PSTMCL 74P02 F205L ) -ricorrente- nei confronti di LAZZARONI Luisella (C.F.: LZZLLL 80S54 D940W) CALTAGIRONE Francesco (C.F.: CLTFNC 78M04 H294J) rappresentatie difesi dall’avvocato Gian Luca De Angelis ( C . F . : DNGGLC 73E28 H501N ) -controricorrenti- per la cassazione dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Como in data 15 dicembre 2021 nel procedimento iscritto al n. 3333/2021 R.G. (Rep. 3791 del 21 dicembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2024dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Gli avvocati Luisella Lazzaroni e Francesco Caltagirone hanno ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Giovanni Maria Gislon, per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni legali. Ric. n. 4890/2022 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ord . interlocutoria – Pag . 2 di 4 In sede di opposizione, il Gislon ha contestato la sussistenza del credito dei professionisti opposti e, in ogni caso, la misura dello stesso, deducendo il non corretto adempimento dei legali alle obbligazioni professionali assunte; ha, altresì, proposto do- manda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del conse- guente danno.
Il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso del Gislon, con ordi- nanza collegiale. Avverso tale ordinanza ricorre il Gisoln, sulla base di diecimo- tivi. Resistono con controricorso laLazzaroni ed il Caltagirone . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito della decisione nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto da due avvocati per la liquidazione dei com- pensi loro spettanti in relazione a una serie di giudizi (proposti davanti a diversi uffici giudiziari).
In sede di opposizione, il cliente ha contestato nell’an e nel quantumil credito degli avvocati e ha proposto, in via ricon- venzionale, domanda di accertamento della responsabilità pro- fessionale degli stessi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il giudizio è stato trattato con il rito sommario speciale di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e definito, pertanto, con ordinanza collegiale dal Tribunale, quale procedi- mento speciale in materia di liquidazione degli onorari e dei di- ritti di avvocato, procedimento speciale che rientra nella com- petenza tabellare della Seconda Sezione Civile di questa Corte.
Ric. n. 4890/2022 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ord . interlocutoria – Pag . 3 di 4 In relazione allo stesso, parrebbe, del resto, venire in rilievo una controversa questione processuale,potenzialmente assor- bente,per risolvere la quale la stessa Seconda Sezione Civile, quale sezione tabellarmente competente per i procedimenti speciali in questione,ha ritenuto necessaria la fissazione di una pubblica udienza, per il 23 maggio 2024 ( cfr., Cass., Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 30128 del30/10/2023: … … «I mo- tivi di ricorso secondo, settimo, ottavo, nono e decimo, hanno a oggetto l’ammissibilità delle domande riconvenzionali propo- ste dalla convenuta e dalla terza chiamata nel procedimento speciale di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
Tali motivi impongono l’esame anche della questione del regime di impugnabilità dell’ordi- nanza, emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che abbia statuito anche su domanda riconvenzionale e della possibilità della con- temporanea proposizione del ricorso per cassazione avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda dell’avvocato e dell’appello avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la do- manda riconvenzionale. Pertanto, al fine di fare interloquire le parti su tale questione di particolare rilevanza, si dispone la trattazione in pubblica udienza»).
Il Collegio, in questa situazione, ritiene necessariorimettere il ricorso allaPrima Presidente della Corte, perché valuti l’oppor- tunità di una assegnazione dello stesso alla Seconda Sezione Civile, tabellarmente competenteper i procedimenti speciali di liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni civili , ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011 , anche in considerazione della pendenza, e dell’avvenuta fissazione in pubblica udienza, presso tale Sezione, di un ricorso che pre- senta analoga questione nomofilattica potenzialmente assor- bente.
Per questi motivi Ric. n. 4890/2022 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2024 – Ord . interlocutoria – Pag . 4 di 4 La Corte: - dispone trasmettersi gli atti alla Prima Presidente della Corte, per la valutazione dell’assegnazione del ricorso alla Seconda Sezion