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Ordinanza Interlocutoria — n. 9585/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lawyer disbarment and transfer to Second Civil Section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9585/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding a bar association disbarment issue. The appellant's sole lawyer had been removed from the special roster for Supreme Court practice, yet the case was not suspended. The court ruled that disciplinary suspension does not interrupt proceedings but requires the party to appoint a new defender with diligence. Consequently, the case was remitted to the Second Civil Section for proper assignment.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 112 c.p.p.: The suspension of a defender's license does not interrupt the proceedings, but the court must defer the hearing to allow the party to appoint a new defender.

Parole chiave

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lawyer disbarment special roster procedural suspension right of defense case remittal lite in materia di contribuzioni pubbliche contributi di mantenimento rimborso dei contributi

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11300/2023
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr.
Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015
altresì Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv.
Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017
636241 – 01, nonché Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2854/2020 R.G. proposto da : PEPE FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI DONNA OLIMPIA 166 SC A INT 5, presso lo studio dell’avvocato PEPE RITA, rappresentato e difeso dall’avvocato RUGGI CARMINE; -ricorrente- contro LA ROCCA MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI, 32, presso lo studio dell’avvocato MIRENGHI MICHELE, rappresentat a e difes a dall ’ avvocato BARTUCCI DOMENICO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di POTENZA n. 362/2019depositata il 03/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA ;

Rilevato che nel 2005 Maria Gabriella Rocca conveniva in giudizio Franco Pepe per ottenere la restituzione della somma di euro 7.800 quale quota parte dei contributi percepiti dal Pepe, per l’installazione dell’ascensore nell’edificio condominiale, dalla Regione Basilicata, per il tramite del Comune di Matera, giusta determinazione n. 319 del 29 giugno 2004, in applicazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche; il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 463/2008 , rigettava la domanda; la Corte d’appello, con la sentenza n. 362 del 3 giugno 2019 , riformava la sentenza impugnata e condannava Franco Pepe al pagamento in favore di Gabriella La Rocca della somma richiesta oltre interessi legali dal 10 agosto 2004 fino al soddisfo; propone ricorso per cassazione Franco Pepe, sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso Maria Gabriella La Rocca; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che preliminarmente, a seguito della mancata consegna dell ’ avviso di fissazione dell’adunanza al difensore ricorrente, è stato acquisito agli atti del giudizio un certificato del “Comitato per la tenuta dell’albo speciale degli avvocati cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori” del 11 ottobre 2023, attestante l ’ avvenuta cancellazione dell’avv.to Carmine Ruggi (unico difensore dell’ odierno ricorrente) dall’Albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; tale cancellazione è avvenuta, con deliberazione assunta dal predetto Comitato, in data 23/9/2022; poiché tutti gli atti depositati in giudizio a firma dell ’ avvocato Carmine Ruggi appaiono formati in data anteriore a quella di decorrenza della cancellazione dall’Albo del ridetto difensore, è necessario fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore (e, a fortiori, la relativa cancellazione dall’Albo professionale) non comporta l’interruzione del giudizio, ma, eventualmente, comporta che la Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, rinvii il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore secondo i principi del giusto processo (v., in senso conforme, Cass. n. 11300/2023;

Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr. altresì Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 – 01, nonché Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv. 645916 -01); nell’impossibilità di trattare il presente ricorso all’odierna adunanza e nella necessità di disporne il rinvio a nuovo ruolo, si deve cogliere pure l’occasione per rilevare che la materia oggetto del ricorso rientra nella competenza tabellare di altra Sezione di questa Corte e, precisamente, in quella della Seconda Sezione civile (§ 44 delle vigenti disposizioni tabellari pluriennali);

è, così, necessario rimettere gli atti, per l’eventuale riassegnazione del ricorso alla Sezione tabellarmente competente, al Dirigente dell’Ufficio e, cioè, alla signora Prima Presidente della Corte, cui compete il potere di assegnare gli affari e, di conseguenza, di rivedere –se del caso – i precedenti provvedimenti al riguardo ; p. q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, riservando all’atto della rifissazione la comunicazione del relativo avviso alla parte ricorrente di persona, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore; dispone, peraltro, fin d’ora la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale riassegnazione del procedimento alla Seconda Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera