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Ordinanza — n. 9578/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' joint agreement to settle the dispute and end litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9578/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the litigation matter terminated following a joint request by both parties to cease the dispute. The parties had reached a transactional agreement involving full compensation for legal costs, leading them to formally request the end of the proceedings. Consequently, the Court ordered the cessation of the case with a mutual settlement of all litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.; Art. 380-bis.2, cod. proc. civ.: When parties jointly request the cessation of the subject matter of the dispute following a transactional agreement, the Court must declare the termination of the proceedings and compensate the costs between the parties.

Parole chiave

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cessation of subject matter joint transactional agreement compensation of litigation costs termination of proceedings settlement of dispute chiusura della procedura di assistenza giudiziaria risoluzione delle controversie domanda di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. In data anteriore all’adunanza camerale i difensori delle parti hanno depositato telematicamente istanza congiunta di cessazione della materia del contendere.
Art. 380-bis.2, cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
art. 1460 cod. civ
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
4 in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31476/2019 R.G. proposto da: SEULE CALZA CLAUDIO UMBERTO, elettivamente domiciliato in Roma,via Barnaba O riani n . 85, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAMBERI GIUSEPPE. -ricorrente- contro RELEASE SPA, elettivamente domiciliato in Roma,v ia degli Scipioni, n.157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAROCCI ANDREA. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 588/2019 depositata il 13/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Seule Calza Umberto Claudio propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 588/2019 del 13 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze ed ha invece accolto l’appello incidentale di Release s.p.a. Resiste con controricorso Release s.p.a.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. In data anteriore all’adunanza camerale i difensori delle parti hanno depositato telematicamente istanza congiunta di cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 1362, 1351 e 1987 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione degli lartt. 112 e 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Omessa pronuncia sul sesto motivo di appello, violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4”.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, non avendo la corte preso in considerazione il fatto storico relativo al sesto motivo di appello”.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia “Contraddittorietà della motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2697 cod. civ.”.

7. Osserva preliminarmente il Collegio che prima dell’adunanza camerale i difensori delle parti hanno depositato telematicamente “istanza congiunta di cessazione della materia del contendere” in cui dichiarano che, a seguito di trattative, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo, in virtù del quale si sono obbligati a non coltivare ulteriormente l’odierno giudizio ed a richiedere la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.

8. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio d