Cassation appeal dismissed due to lack of conformity attestation for the digital filing copy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal improcedible because the appellant failed to provide an attestation of conformity for the analog copy of the digital filing. While the law allows a delay in filing the attestation if the opposing party does not contest the digital version, the opposing party here remained solely notified and did not deposit a counter-appeal. Consequently, the burden fell on the appellant to submit the attestation before the hearing, which they did not do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994; Art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005: The failure to deposit an attestation of conformity for an analog copy of a digitally filed appeal, when the opposing party remains solely notified and does not contest the digital version, renders the appeal improcedible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18439-2022proposto da: MARANO PIERANGELO, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato CarloDEL MISTO; -ricorrente - contro FERRANTE MARCELLO; -intimato - Avverso la sentenza n. 100 / 2 2 del la Corte d’appello d i Bari , depositata il 18/01/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/12/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Improcedibilità del ricorso R.G.N.18439/2022 Cron.
Rep. Ud.12/12/2023 Adunanza camerale FATTI DI CAUSA 1.Pierangelo Marano ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 100/22, del 18 gennaio 2022, della Corte d’appello di Bari, che –accogliendo il gravame esperito dall’Avvocato Marcello Ferrante avverso la sentenza n. 1357/19, del 23 maggio 2019, del Tribunale di Foggia – ha rigettato l’opposizione esecutiva proposta dal Marano, escludendo la nullità delle notificazioni del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e del pignoramento presso terzi posti a fondamento della procedura espropriativaintrapresa dal Ferrante nei suoi confronti .
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver proposto opposizione alla procedura esecutiva mobiliare intrapresa dal Ferrante innanzi al Tribunale dauno per la mancata liquidazione dei compensi –risultanti da titolo giudiziale, emesso a seguito di ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 – afferenti attività professionale prestata dal Ferrante in favore del Marano. L’allora opponente, in particolare, lamentava la “mancata notifica del precetto”, quella “dell’atto di pignoramento”, nonché “l’incongruità della somma richiesta, sia in quanto sprovvista del parere dell’ordine di appartenenza, sia per essere legata a un’attività professionale totalmente infruttuosa, oltre che viziata nel suo modello contrattuale”.
Rigettatal’istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. dal giudice dell’esecuzione, che assegnava all’Avv. Ferrante le somme richieste, l’opponente introduceva il giudizio di merito, nel quale si costituiva il creditore opposto per resistere all’avversaria iniziativa (chiedendo pure la condanna del Marano a norma dell’art. 96 cod. proc. civ.), in particolare deducendo la validità delle eseguite notificazioni, effettuate presso la residenza anagrafica del debitore, ovvero al civico n. 68 di Viale Michelangelo, in Foggia. Per parte propria, il debitore opponente controdeduceva che il Ferrante era a conoscenza del fatto che il domicilio abituale di esso Marano era sempre in Foggia, ma al civico n. 145 del predetto Viale Michelangelo, sicché “le notificazioni effettuate ai sensi degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. nel luogo di residenza anagrafica (mai giunte a conoscenza del destinatario)”dovevano ritenersi compiute “con dolo da parte del Ferrante”, in quanto avvenute “appositamente in quel luogo al fine di impedire al Marano la conoscenza degli atti”e di “ esercitare così il diritto di difesa”.
A riprova di ciò, l’opponente “produceva gli atti processuali a firma dello stesso Avv. Ferrante”, nei quali “il difensore scrive e dichiara essere il Marano residente in Foggia al viale Michelangelo n. 145”. Accolta l’opposizione dal primo giudice, la decisione veniva riformata su gravame del Ferrante, per resistere al quale il Marano, tra l’altro, deduceva che il professionista non avrebbe potuto difenderlo, “negli anni di intrapresa dei quattro giudizi (2006-2008)” nei quali assumeva di aver svolto l’attività defensionaleper la cui remunerazione aveva conseguito il titolo esecutivo, “in quanto era”, all’epoca, un “impiegato Comunale”.
Sussistendo, pertanto, una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, ex art. 3, comma 2, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, “sia i mandati conferitigli dal Marano, sia l’attività di patrocinio e difesa tecnica erano illegittime e contra ius”, sicché “la omessa notifica degli atti di precetto e conseguenti era da ritenersi di origine dolosa da parte del Ferrante proprio perché quest’ultimo non avrebbe potuto patrocinare”.3.Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione il Marano sulla base – come detto – di un unico motivo 3.1.
Esso denuncia “nullità della sentenza” – ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. –per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e “degli artt. 137-140” cod. proc. civ. Richiama il ricorrente il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui “la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nel luogo di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla nell’ipotesi in cui il destinatario sia trasferito altrove e il richiedente abbia conosciuto (ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere) l’effettiva residenza, domicilio o dimora, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, l’Avv. Ferrante sarebbe stato perfettamente a conoscenza del fatto che la residenza effettiva dell’odierno ricorrente era al civico n. 145 di Viale Michelangelo, in Foggia. E ciò non solo perché ad essa aveva sempre fatto riferimento, nel redigere atti per conto del Marano, ma persino in ragione del fatto di essersi servito dell’appartamento, ivi esistente, “quale suo studio legale per ricevere clienti”. D’altra parte, a fugare ogni residuo dubbio, depone la circostanza – si legge nel ricorso – che , persino nell’elenco degli abbonati al servizio telefonico,esso Marano avesse indicato in tale luogo, ove “da più di quarant’anni aveva la sua casa d’abitazione”, quello “dove abitualmente dimorava”.
Errerebbe, dunque, la sentenza impugnata nell’aver ritenuto valida la notificazione eseguita dal Ferrante presso la residenza anagrafica dell’odierno ricorrente(ovvero, al civico n. 68 di Viale Michelangelo in Foggia), perfezionatasi per compiuta giacenza, affermando che l’opponente, per superare la presunzione di residenza desumibile dalla risultanze anagrafiche, avrebbe dovuto provare di dimorare abitualmente altrove, mentre esso non avrebbe “neppure dedotto di risiedere stabilmente in Viale Michelangelo n. 145”.
4. È rimasto solo intimato l’Avv. Ferrante.
5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Il ricorrente ha depositato memoria.
7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso improcedibile. 8.1. Invero, eseguita la notificazione del ricorso, che ha natura di documento “nativo digitale”, nelle forme telematiche, agli atti del presente giudizio (come concretamente disponibili e reiteratamente controllati dal Collegio all’atto della decisione) non risultaalcuna attestazione di conformità della copia analogica del ricorso– depositata in cancelleria il 28 luglio 2022 – all’originale digitale notificato telematicamente.
In atti, invero, vi sono solo due attestazion i di conformità , l’una, che risale al 27 aprile 2022, della copia analogica della sentenza impugnata all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico della Corte d’appello di Bari, l’altra relativa alla procura speciale,rilasciata dal Marano al proprio difensore.Manca, per contro, analoga attestazione –come detto – per il ricorso. Di conseguenza, va rammentato che “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bise 1-ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.” (Cass.
Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 22438, in particolare con la massima Rv. 650462-01). Essendo, come detto, l’Avv. Ferrante rimasto solo intimato, e non avendo il ricorrente provveduto al deposito dell’attestazione di conformità, relativa al ricorso , neppure prima dell’adunanza camerale, la proposta impugnazione va dichiarata improcedibile.
9. Nulla va disposto quanto allespese del presente giudizio di legittimità, essendo il Ferrante rimasto solo intimato.10. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Cortedichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co