Court partially allows appeal on costs, reducing award from €9,515 to €6,615 based on case value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Giovanni Sciamanna's appeal against the Second Instance Court's ruling on litigation costs. Sciamanna argued the lower court incorrectly applied a high cost bracket despite the case value being under €30,000, while the opposing party maintained the original calculation was correct. The court found the lower court erred in excluding investigative phase costs and reduced the award to €6,615, ordering Sciamanna to pay this amount to the bankruptcy administrator.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 n. 1 and Art. 5 n. 1 of D.M. (Justice) n. 55 of 10/03/2014; The court must correctly apply the cost brackets based on the actual value of the cause, and if an error is found in the lower court's calculation, the appeal is partially allowed with a new liquidation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30247/2020 R.G. proposto da : SCIAMANNA GIOVANNI, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGILI RITA (VRGRTI65H48H769K), con domiciliodigitale come in atti -ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO MAGLIFICIO DAUNIA di DI DOMENICO MIRELLA -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO BARI n. 266/2020 depositata il06/02/2020. R.g. n. 30247 del 2020; Ad. 3/04/2024; est. C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/04/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
Rilevato che: Giovanni Sciamanna impugna, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucera n. 241 del 20/03/2014, di rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del sequestro operato nei confronti della Athena S.a.s. in liquidazione dalla Curatela del Fallimento Maglificio Daunia di due automezzi, con condanna al risarcimento dei danni nella misura di oltre trentamila euro (€ 30.329,14); il Fallimento del Maglificio Daunia è rimasto intimato; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
Considerato che: il motivo di ricorso propone censura di violazione e falsa applicazione degli artt 4 n. 1 e art. 5, n. 1 del d.m. (Giustizia) n. 55 del 10/03/ 2014, per avere la Corte territoriale errato nella liquidazione delle spese di soccombenza, poiché con la sentenza gravata aveva condannato esso esponente al pagamento della somma di euro novemila cinquecento quindici (€ 9.515,00) assumendo quale scaglione di riferimento quello da euro cinquanta duemila (€ 52.000 ,00) a euro duecentosessantamila (€ 260.000,00) anziché quello inferiore e ciò in considerazione del valore della causa, di poco superiore ai trentamila euro (€ 30.329,14), dopo avere espressamente riconosciuto che sarebbero spettati i compensi per la fase istruttoria; il ricorso è fondato: per avere espressamente escluso le spese per la fase istruttoria, la Corte territoriale , con riferimento allo scaglione da euro 26.000,00a 52.000,00 euro cui la causa andava ricondotta, avrebbe dovuto liquidare , non avendo ritenuto di R.g. n. 30247 del 2020;
Ad. 3/04/2024; est. C. Valle discostarsene,i valori medi di euro 6.615,00, ossia euro 1960,00 + 1350,00 + 3.305,00, in luogo di euro 9.515,00; la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, sia pure limitatamente al capo sulle spese, in relazione alla sola censura formulata e qui accolta; e , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito , con liquidazione dell’importo, a titolo di spese di lite per il grado di appello,a carico di Sciamanna Giovanni di soli euro 6.615 , 00, oltre accessori di legge; le spese di questa fase di legittimità possono essere compensate, in considerazione dell a non imputabilità alla controparte processuale dell’erronea individuazione dello scaglione di riferimento e della necessità di valutare la soccombenza in relazione all’esito finale della lite (la quale permane in capo all’odierna parte ricorrente), ove non si voglia considerare che si sarebbe trattato di errore verosimilmente emendabile con procedura di correzione di errore materiale dinanzi alla stessa Corte territoriale ( e risultando tuttora controversa la possibilità di emanare condanna alle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali: si veda sul punto , per l ’ ampiezza dei riferimenti e l’individuazione delle incongruenze, l ’ o rdinanza interlocutoria , di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte , n. 27681 del 29/09/2023, che ribadisce l’orientamento tradizionale che esclude la condanna alle spese nell’ambito del procedimento di correzione materiale qualora « la parte non ricorrente non si costituisca o, pur costituendosi, non si opponga all’istanza di correzione, poiché in tal caso non si determina alcuna controversia tra le parti e, pertanto, all’esito della statuizione del giudice, quale essa sia, non sono distinguibili una parte vittoriosa e una parte soccombente»);
R.g. n. 30247 del 2020; Ad. 3/04/2024; est. C. Valle p.q. m. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e , decidendo nel merito , condanna Sciamanna Giovanni al pagamento , in favore della Curatela del Fallimento Maglificio Daunia, a titolo di spese giudiziali del grado di appello, della somma di euro 6.615,00 oltre CA, IVA e spese generali. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell