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Ordinanza — n. 9343/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against inadmissibility ruling where appeal was specific and filed within six months of publication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9343/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal against the lower court's declaration of inadmissibility. The appellant argued that the appeal was specific and filed within six months of the lower court's publication, not notification. The court rejected the lower court's proposal for accelerated settlement, ruling that the appeal met statutory requirements and the deadline was calculated from publication since no notification occurred.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: An order declaring an appeal inadmissible for procedural reasons is an autonomous, appealable decision if it lacks a prognostic judgment on the merits, allowing the appellant to file a cassation appeal within six months of the order's publication.

Parole chiave

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procedural inadmissibility appeal specific requirements six month deadline publication vs notification autonomous appealable decision cassation appeal admissibility judicial composition change titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 615 cod. proc. civ.
Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle Rilevato che: aseguito di una sentenza di condanna del Tribunale di Salerno venne intimato un precetto da Rita Perruso e nei confronti di Liberata Augusto, che l’oppose, ai sensi dell’art. 615 cod.
Art. 342 cod. proc. civ.
Liberata Augusto propose appello al Tribunale di Salerno avverso la sentenza del Giudice di Pace; l’appello, nel ricostituito contraddittorio delle parti, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Salerno, con ordinanza resaai sensi dell’art. 342 cod.
Art. 348 ter c.p.c.
638370 – 01 , benché non massimata specificamente sul punto ) , secondo la quale decisione che pronunci l ’ inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel R.g.
Art. 380 bis1 cod. proc. civ.
art. 615 cod. proc. civ
Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle Rilevato che: aseguito di una sentenza di condanna del Tribunale di Salerno venne intimato un precetto da Rita Perruso e nei confronti di Liberata Augusto, che l’oppose, ai sensi dell’art. 615 cod.
art. 342 cod. proc. civ
Liberata Augusto propose appello al Tribunale di Salerno avverso la sentenza del Giudice di Pace; l’appello, nel ricostituito contraddittorio delle parti, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Salerno, con ordinanza resaai sensi dell’art. 342 cod.
art. 348 ter c.p
638370 – 01 , benché non massimata specificamente sul punto ) , secondo la quale decisione che pronunci l ’ inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991
Cass. n. 1 del 03/01/2019 Rv. 652349
Sez. U. 1914 del 02/02/2016 Rv. 638370
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Testo completo

- ORDINANZA AVENTE CONTENUTO DI SENTENZA – PROPOSTE DI DEFINIZIONE ACCELERATA - ACCOGLIMENTO Ad.31/01/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29798/2022 R.G. proposto da : AUGUSTO LIBERATA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via TARANTO N. 95, presso lo studio dell ’ avvocato D ’ AMBROSIO GIUSEPPE (DMBGPP52A04B492O), che l a rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro PERRUSO RITA, domiciliata per legge in ROMA , alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato SANTORIELLO MARCELLO (SNTMCL66L04A717G) -controricorrente - avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di SALERNO n. 1630/2022 depositata il11/07/2022.

R.g. n. 29798 del 2022; Ad. 31/01/2024; est. C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle Rilevato che: aseguito di una sentenza di condanna del Tribunale di Salerno venne intimato un precetto da Rita Perruso e nei confronti di Liberata Augusto, che l’oppose, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., per essere il suo nome , nel dispositivo del la sentenza posta in esecuzione, errato,in quanto scritto Augusta Liberato; il Giudice di pacedi Eboli, nel contraddittorio delle parti, accolse sul punto l’opposizione, ma condannò l ’ opponente al pagamento del residuo importo ritenuto in sentenza come ancora dalla stessa dovutoin favore di Rita Perruso;

Liberata Augusto propose appello al Tribunale di Salerno avverso la sentenza del Giudice di Pace; l’appello, nel ricostituito contraddittorio delle parti, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Salerno, con ordinanza resaai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ; avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Liberata Augusto; Rita Perruso si è difesa con controricorso; il ricorso per cassazione è stato oggetto di proposta di definizione accelerata; la proposta di definizione accelerata in data 5/06/2023, ritualmente formulata dal Presidente delegato è stata comunicata al difensore di Liberata Augusto il 12/06/2023; la Augusto ha proposta opposizione, ritualmente, ossia con nuova procura e nel termine di legge di quaranta giorni dalla comunicazione; il ricorso è stato, pertanto, fissato per la trattazione in adunanza camerale del 31/01/2024, per la quale la sola ricorrente ha depositato memoria;

R.g. n. 29798 del 2022; Ad. 31/01/2024; est. C. Valle il ricorso è stato, all’esito dell ’ adunanza camerale del 31/01/2024, trattenuto per la decisione. Considerato che il ricorso è fondato, non potendo condividersi sul punto la proposta di definizione accelerata: infatti, l ’ atto di appello , che è stato integralmente riportato in ricorso, era adeguatamente specifico e, pertanto, rispondeva ai requisiti di cui all ’ art. 342 cod. proc. civ., come ricostruiti dalla giurisprudenza (Sez. U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 -01) e il ricorso per cassazione è stato proposto il 6/12/2022 e quindi nei sei mesi dalla comuni cazione dell’ordinanza, recante data 8/06/2022; invero, la comunicazione era stata effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Salerno in data 9/06/2022, come risulta dalla copia della comunicazione allegata dalla ricorrente (sul termine per l’impugnazione dell’ordinanza si veda Cass. n. 1 del 03/01/2019 Rv. 652349 - 01) , e non nei sessanta giorni dalla notifica, atteso che l’ordinanza non risulta notificata, ma soltanto pubblicata (ulteriormente, sebbene non ne risulti chiara la ragione) in data 11/07/2022; contrariamente a quanto ipotizzato nella proposta di definizione accelerata, l ’ ordinanza del Tribunale di Salerno deve, in ver o, ritenersi autonomamente impugnabile, atteso che essa ha contenuto decisorio, posto che il giudice , emanandola , ha dichiaratoinammissibile l ’ impugnazione di merito al di fuori dei casi di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento; sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez.

U n. 1914 del 02/02/2016 Rv. 638370 – 01 , benché non massimata specificamente sul punto ) , secondo la quale decisione che pronunci l ’ inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel R.g. n. 29798 del 2022; Ad. 31/01/2024; est. C. Valle rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale, che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti; l’ordinanza del Tribunale di Salerno quale giudice d’appello ha, pertanto, dichiarato inammissibile l’impugnazione al di fuori dei casi normativamente previsti, di cui all’art. 342 e all’art. 348 ter codice di rito; il ricorso deve essere accolto; l’ordinanza impugnata è, pertanto, cassata e la causa deve essere rimessa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato; al giudice del rinvio demandato di provvedereanche sulle spese della presente fase di legittimità, tenuto conto della peculiarità del caso concreto, posto che la causa viene definita in questa sede difformemente dalla proposta di definizione accelerata; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza gravata ; rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell